Estorsione: cos’è e cosa si rischia

Isabella Policarpio

16/09/2019

16/09/2019 - 12:12

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L’estorsione è il reato commesso da chi costringe un altro soggetto a fare o a non fare un atto, sotto minaccia, per trarne un ingiusto profitto. Qui disciplina e cosa si rischia.

Estorsione: cos’è e cosa si rischia

L’estorsione è un reato di cui si sente spesso parlare, soprattutto in relazione alla criminalità organizzata. In pratica l’estorsione viene commessa da chi, con violenza o minaccia, costringe la vittima a compiere o ad omettere degli atti.

Da questa condotta il colpevole ne ricava un ingiusto profitto (non necessariamente patrimoniale), mentre la vittima subisce un danno ingiusto.

Il delitto di estorsione si integra anche quando la minaccia riguarda una condotta omissiva, ad esempio il non intervento di un soggetto con un obbligo di vigilanza e protezione.

Per l’estorsione sono previste delle pene molto severe: la detenzione fino a 10 anni e la multa fino a 4.000 euro.

Estorsione: articolo 629 del Codice Penale

L’estorsione è il delitto commesso da chi costringe una o più persone a fare o a non fare un atto sotto minaccia o con violenza, con il fine di trarre un ingiusto profitto.

La disciplina giuridica risponde all’esigenza di tutelare non solo il patrimonio economico dell’individuo ma anche la libertà di autodeterminazione del singolo, che viene meno a causa della costrizione da parte del colpevole.

Il reato di estorsione trova la sua disciplina all’articolo 629 del Codice Penale, come segue:

“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.”

Dunque, presupposto del delitto di estorsione è l’ingiusto profitto del colpevole ai danni della vittima. Secondo una consolidata giurisprudenza, il “profitto” va inteso in senso ampio e non solo economico - patrimoniale, quindi può trattarsi anche di un vantaggio di diversa natura. Invece, il “danno” della vittima ha natura esclusivamente patrimoniale.

Per sintetizzate, l’estorsione è caratterizzata dai seguenti elementi:

  • la coercizione psichica della vittima;
  • la volontà viziata;
  • l’atto dispositivo patrimoniale;
  • l’altrui danno;
  • l’ingiusto profitto dell’agente.

Estorsione: la condotta

Come abbiamo visto, l’estorsione si caratterizza per la condotta violenta e minacciosa dell’agente, idonea a costringere qualcuno a commettere un fatto o ad ometterlo.

La minaccia deve essere valutata dal giudice nella sua concretezza a ledere la libertà di autodeterminazione della vittima. In altre parole, la minaccia deve essere idonea a prospettare un male ingiusto e di notevole di entità e può essere implicita o esplicita, purché idonea a condizionare l’agire del soggetto passivo.

La minaccia può anche consistere in un comportamento omissivo quando il colpevole è gravato da un obbligo di impedire l’evento. Facciamo l’esempio del vigile del fuoco che minaccia di non intervenire se la vittima non gli consegna un’ingente somma di denaro.

Invece la violenza deve essere idonea ad intimidire la vittima ma senza coartare completamente la sua volontà, altrimenti si parlerebbe del diverso delitto di rapina.

Estorsione: sanzioni

L’articolo 629 del Codice Penale che disciplina il delitto di estorsione prevede le seguenti sanzioni:

  • la reclusione da 5 a 10 anni e la multa da 1.000 euro a 4.000 euro;
  • la reclusione da 7 a 20 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro nel caso in cui l’estorsione venga commessa “sul litorale del regno da parte dell’equipaggio” (ex articolo 1137 del Codice della Navigazione).

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