Esclusione IVA articolo 15: esempi e normativa di riferimento

Francesco Oliva

15 Settembre 2017 - 07:30

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Operazioni escluse IVA articolo 15 d.p.r. 633/1972: ecco tutti i casi e la normativa di riferimento.

Esclusione IVA articolo 15: esempi e normativa di riferimento

Quali sono i casi di esclusione IVA articolo 15? Il riferimento normativo fondamentale è l’articolo 15 del d.p.r. 633/1972 ("decreto IVA").

Perché una specifica previsione normativa di esclusione IVA articolo 15?
I motivi che giustificano l’esclusione IVA articolo 15 sono di natura tecnica: si tratta di operazioni che non rilevano ai fini IVA. Di conseguenza, le esclusioni IVA articolo 15 non comportano obblighi di pagamento (quindi sostanziali) né obblighi formali (non concorrono alla formazione del volume d’affari).

Ecco un’analisi dell’esclusione IVA articolo 15 con esempi, casi particolari e normativa di riferimento.

IVA: esenzione o esclusione articolo 15, attenzione a non fare confusione

Una premessa di carattere terminologico. Spesso nel linguaggio comune si tende a parlare di esenzione IVA articolo 15 in luogo di esclusione IVA articolo 15.
La differenza però è fondamentale.

L’esenzione IVA non è prevista dall’articolo 15 ma dall’articolo 10 della disciplina IVA (il d.p.r. 633/1972 è il riferimento normativo essenziale).

Le ragioni dell’esenzione IVA sono diverse da quelle dell’esclusione IVA.
Nel primo caso, infatti, si tratta di motivi di natura sociale (si pensi al caso dell’esenzione IVA per le prestazioni mediche e sanitarie) e/o di natura tecnica (si pensi al caso delle operazioni finanziarie, ad esempio i prestiti, soggette ad altri tipi di imposizione fiscale).

Riepilogando: l’esenzione IVA è disciplinata dall’articolo 10 del decreto IVA e comporta obblighi sostanziali e formali per il contribuente; l’articolo 15, invece, prevede i casi di esclusione IVA e non comporta particolari obblighi per il contribuente.

IVA esclusione articolo 15: normativa di riferimento

Ecco cosa afferma l’articolo 15 in materia di esclusione IVA per determinate tipologie di operazioni:

"Non concorrono a formare la base imponibile:

1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
4) l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.

Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’esecuzione del contratto".

Ecco l’analisi dell’esclusione IVA articolo 15 caso per caso.

IVA, esclusione articolo 15 per interessi moratori, penalità nei ritardi o per altri inadempimenti contrattuali

Il primo comma dell’articolo 15 prevede l’esclusione ai fini IVA delle operazioni relative ad interessi moratori, penalità nei ritardi o per altri inadempimenti contrattuali.

Ecco alcune precisazioni su queste particolari tipologie di esclusione IVA articolo 15 comma 1.

Nel caso dell’esclusione IVA articolo 15 per interessi moratori occorre stare attenti a non confondere il ritardo «non concordato» da quello «concordato» tra le parti.
Nel primo caso, infatti, gli interessi di mora o per ritardato pagamento sono soggetti all’esclusione articolo 15, che va esplicitamente indicata nella fattura successiva.

Se, invece, il pagamento è stato dilazionato volontariamente dalle parti allora l’operazione rientra fra quelle di finanziamento e in quanto tale è esente IVA articolo 10.

IVA, esclusione articolo 15: beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

Il secondo comma dell’articolo 15 prevede l’esclusione IVA per i beni che vengono ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono.

Si pensi, a titolo di esempio, al caso delle campagne promozionali dei supermercati o degli esercizi commerciali in genere.

In questi casi, l’esclusione IVA articolo 15 opera se sussistono i seguenti requisiti:

  • sconto concordato, ovvero sussiste l’obbligo di un accordo tra le parti che ha portato alla concessione dello sconto;
  • valore normale del bene ceduto come premio, nel senso che il bene deve avere un valore in linea a quello medio di mercato per prodotti simili;
  • il bene ceduto non deve essere soggetto ad aliquota più elevata rispetto a quello che ha formato oggetto della cessione cui si riferisce.

Esclusione IVA articolo 15 spese anticipate in nome e per conto

Al 3° comma dell’articolo 15 è previsto il caso dell’esclusione IVA articolo 15 per le spese sostenute in nome e per conto terzi.

Si pensi, a titolo di esempio, alla casa di cura che fattura al degente gli addebiti sostenuti in nome e per conto del degente medesimo e relativi a farmaci, analisi mediche, ecc.

In questo caso la fattura riporterà due tipologie di operazioni: la retta mensile esente IVA articolo 10 in quanto trattasi di operazioni medico-sanitarie (a meno che la prestazione non sia resa a titolo di servizio non necessario, divenendo così soggetto all’aliquota IVA del 22%); gli addebiti per le spese sostenute in nome e per conto, per esempio acquisto farmaci, che saranno escluse IVA articolo 15.
I requisiti fondamentali affinché si possa parlare in questo caso di esclusione IVA articolo 15 sono due:

  • la presenza di un accordo esplicito tra le parti con cui una (il degente nel nostro esempio) autorizza l’altra (la casa di cura sempre nell’esempio) ad effettuare operazioni e spese in suo nome e per proprio conto, addebitandogliele successivamente;
  • le spese in nome e per conto devono essere sempre e comunque documentate.

Esclusione IVA articolo 15 per gli imballaggi

Il 4° comma dell’articolo 15 prevede l’esclusione IVA per gli imballaggi a rendere.

In questo caso l’esclusione IVA opera perché non si tratta di una cessione di beni o prestazione di servizi ma di uno strumento di garanzia per la parte venditrice.
Attenzione però. Se, ad esempio, la resa non è prevista dal contratto, l’eventuale imballaggio deve essere fatturato e quindi, entrando nella base imponibile IVA, sarà soggetto all’aliquota di riferimento per quella particolare tipologia di cessione.

Articolo 15 IVA: esclusione per rivalsa IVA

Il 5° comma dell’articolo 15, infine, prevede il caso dell’esclusione IVA per l’esercizio della rivalsa.

A questo proposito, si consideri il combinato disposto con l’articolo 16 dello stesso decreto IVA che prevede l’obbligo di rivalsa dell’IVA per il prestatore o cedente di una determinata operazione.

Non esiste un termine temporale per l’esercizio della rivalsa, che quindi può essere esercitata anche in ritardo, cioè anche dopo il termine previsto per l’emissione della fattura.

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