Prima di pagare il proprio debito è bene accertare l’eventuale decorso dei termini entro i quali l’agente di riscossione deve notificare la cartella esattoriale.
Le imposte che derivano dalla compilazione della propria dichiarazione dei redditi devono essere versate mediante pagamento diretto da parte del contribuente. La mancata corresponsione dell’imposta entro la scadenza prefissata comporta l’attivazione da parte dell’ente creditore di una serie di procedimenti diretti alla verifica del mancato o irregolare versamento della somma dovuta. Le imposte non pagate nonostante l’avviso bonario, sono riscosse mediante l’iscrizione a ruolo contenuto nella cartella di pagamento.
L’attività di riscossione, viene esercitata da Equitalia, che provvede all’emissione della cartella di pagamento.
L’attività di riscossione spettante ad Equitalia, è soggetta a termini di decadenza e prescrizione.
Affinché l’agente di riscossione possa agire nei confronti del contribuente intraprendendo tutte le attività necessarie per il recupero del credito deve notificare la cartella di pagamento. La notifica deve essere effettuata mediante consegna diretta o tramite raccomandata e deve avvenire, a pena di decadenza:
- entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
- entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è presentata;
- entro il quarto anno della presentazione della dichiarazione, in seguito a controllo formale.
In caso di mancato rispetto del termine di notifica della cartella di pagamento, quest’ultima sarà nulla e il contribuente sarà legittimato a non versare il tributo.
Ad ogni modo la procedura di riscossione deve essere esercitata entro il termine di prescrizione previsto per ciascuna tipologia di tributo (le imposte sui redditi si prescrivono in dieci anni).
Qualora non siano decorsi i termini di prescrizione ma il contribuente ritenga di non dover pagare un tributo, o quanto meno di doverlo pagare in misura ridotta, ha diritto di chiedere l’annullamento del debito adottando differenti strumenti di difesa a sua disposizione.
Vediamo brevemente in cosa consistono gli strumenti a difesa del contribuente
Vi sono essenzialmente due alternative, dimostrare l’infondatezza della pretesa dell’ente creditore nonché addivenire ad una soluzione conciliativa (mediazione) senza ricorrere al giudice.
Si chiarisce che la scelta effettuata non preclude una eventuale successiva variazione nel modo di procedere.
Costituiscono atti e procedure di difesa:
- autotutela
- accertamento con adesione
- mediazione
- ricorso
Con lo strumento dell’autotutela il contribuente può chiedere l’annullamento (sgravio) del debito direttamente all’ente creditore, presentando domanda di autotutela.
Con la domanda di autotutela il cittadino chiede la correzione dell’errore. L’ente, dopo avere effettuato le verifiche, se riscontra che la richiesta del contribuente sia fondata, adotta un provvedimento di sgravio comunicandolo a Equitalia.
Accertamento con adesione
Qualora il contribuente abbia già ricevuto l’avviso di accertamento, con esito dell’attività di controllo intrapresa nei suoi confronti, può presentare un invito al contraddittorio, per effettuare un confronto con l’ente creditore per far valere le proprie ragioni.
L’esito del contraddittorio può produrre un’archiviazione dell’atto, nel caso in cui le motivazioni del contribuente siano accolte, una revisione o un totale diniego, e non pregiudica la possibilità di accedere ad altre forme di definizione o di ricorrere al giudice tributario.
Mediazione
Procedura recentemente introdotta nel nostro ordinamento, è uno strumento volto a risolvere controversie di tipo fiscale per evitare il riscorso all’autorità giudiziaria, ma può essere utilizzata solo per controversie che non superino 20.000 euro. L’istanza deve essere presentata all’agenzia delle entrate che può rigettarla o accoglierla anche solo parzialmente o proporne una nuova.
Ricorso
Qualora il soggetto interessato ritenga non fondata la richiesta di pagamento notificata, può presentare ricorso al Giudice Tributario secondo le modalità previste dalla normativa in materia tributaria. Per liti di importo superiore a 2.582,38 euro il contribuente è obbligato ad avvalersi della prestazione di un professionista abilitato e iscritto negli appositi albi professionale.
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