Equitalia, diminuiscono gli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento

Manuela Margilio

23 Aprile 2014 - 20:22

A partire dal primo maggio è prevista la riduzione degli interessi di mora per le cartelle esattoriali pagate dopo 60 giorni dalla notifica

Equitalia, diminuiscono gli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento

La cartella esattoriale, conosciuta come cartella di pagamento, è lo strumento di riscossione tributaria con il quale Equitalia attiva una procedura volta al recupero di crediti, su incarico dell’ente creditore.
Essa viene inviata al contribuente e deve contenere tutta una serie di informazioni, tra le quali, l’ente che richiede il pagamento, la somma da corrispondere, le procedure che verranno attivate in caso di ritardo. La cartella deve inoltre contenere, il dettaglio della sanzione, gli interessi e le altre spese, dove e come effettuare il pagamento, presentare ricorso o chiedere una rateizzazione del debito.

A seguito del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10/4/2014 è prevista una riduzione degli interessi di mora per le somme iscritte a ruolo e versate con ritardo. Il tasso di mora, prima fissato nella misura del 5.2233%, scenderà dal prossimo primo maggio al 5.14%. Si tratta di una mini riduzione che sicuramente diviene più considerevole per coloro che sono fortemente indebitati nei confronti dell’ente creditore.

Quando scatta il ritardo

Il ritardo del pagamento scatta dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Equitalia notifica la cartella di pagamento e una volta ricevuta, il contribuente ha dunque 60 giorni di tempo per pagare o effettuare la contestazione.
Il debito da estinguere è costituito da imposta, sanzioni, interessi per il mancato pagamento e da l’aggio di riscossione spettante ad Equitalia. L’aggio è la percentuale sulle somme riscosse, fissato dalla legge al 8% (a partire dal 1 gennaio 2013) e dovuto a titolo di remunerazione per il servizio svolto.
Scaduto il termine di 60 giorni si dovranno pagare i seguenti e ulteriori importi:

  • Gli interessi di mora sono dovuti sul debito con esclusione quindi delle sanzioni, interessi e spese di notifica e devono essere conteggiati in maniera retroattiva a far data dal giorno in cui la cartella di pagamento è stata notificata.
  • L’aggio di riscossione che sarà direttamente a carico del contribuente
  • Spese per procedure esecutive e cautelari dirette al recupero forzoso del credito

Il tasso degli interessi di mora è stato calcolato sulla base della media dei tassi bancari attivi, indicata dalla Banca d’Italia con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013. La rideterminazione del tasso da adottare viene effettuata annualmente, così come previsto dall’articolo 30 del Dpr n. 602/1973.

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