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Disoccupazione speciale edile 2016: ultimi chiarimenti prima dell’abrogazione
giovedì 28 aprile 2016, di
Chiarimenti e requisiti in materia di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, più semplicemente disoccupazione speciale edile, vengono forniti dal Ministero del lavoro, con la circolare 20 aprile 2016, n. 16.
Tali chiarimenti riguardano principalmente le condizioni ed i requisiti d’accesso che devono obbligatoriamente perfezionarsi entro la fine del 2016, vista l’abrogazione delle norma e quindi dell’istituto della disoccupazione speciale edile, a partire dal 1° gennaio 2017.
Ecco tutte le specifiche contenute nella recente circolare del Ministero del Lavoro in materia di disoccupazione speciale edile partendo da una breve e recente panoramica dell’istituto.
La disoccupazione speciale edile: brevi cenni
Introdotta dalla legge 223 del 1991 la disoccupazione speciale edile, è una prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori licenziati da aziende edili, operanti nelle aree nelle quali il Ministero del lavoro abbia accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni.
La disoccupazione speciale edile riguarda nello specifico i seguenti destinatari:
- lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree nelle quali il Ministero del lavoro abbia accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni;
- lavoratori licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori superiore al 70%;
- lavoratori residenti nell’area in cui sono completati i lavori ovvero in circoscrizioni che presentino livelli di disoccupazione superiori alla media nazionale.
Il requisito necessario per accedere alla disoccupazione speciale edile è quello di aver lavorato alle dipendenze di una o più aziende edili, operanti nelle aree e nelle attività predette, per un periodo effettivo non inferiore a 18 mesi.
La disoccupazione speciale edile ha una durata non superiore a 18 mesi, elevato a 27 mesi nelle aree del Mezzogiorno e, comunque, entro il limite massimo di durata dello stato di crisi, definito dal decreto del Ministero del lavoro.
L’importo corrisposto dalla disoccupazione speciale edile è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale spettante entro il limite, stabilito annualmente a seguito della rivalutazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Nello specifico l’importo sara pari al:
- 100% per i primi 12 mesi, ridotto del 5,84%;
- 80% dell’importo corrisposto nei primi dodici mesi senza la riduzione del 5,84% per i periodi successivi.
Da ricordare, infine, che la legge n. 92/2012 ha abrogato la disoccupazione speciale edile a decorrere dal 1º gennaio 2017.
La disoccupazione speciale edile: i chiarimenti del Ministero del Lavoro
Con la circolare 20 aprile 2016, n. 16, il Ministero del Lavoro chiarisce che, vista l’abrogazione dell’istituto a decorrere dal 1º gennaio 2017, le condizioni ed i requisiti per l’accesso alla disoccupazione speciale edile devono perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016.
Entro la stessa data è poi necessario che si sia conclusa la procedura sindacale e sia stata presentata l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione.
La circolare ricorda inoltre i criteri ed i requisiti per l’individuazione dei casi di crisi occupazionali fissati dal CIPI relativi al numero dei licenziamenti necessari per l’accesso alla disoccupazione speciale edile:
- il numero dei lavoratori edili licenziati non deve essere inferiore a 40 unità nelle aree ricomprese nei territori di cui al D.P.R. n. 218/1978 e nelle circoscrizioni che presentano un rapporto superiore alla media nazionale fra iscritti alla prima classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro; il numero delle unità può essere ridotto fino ad un minimo di 30 quando il suddetto rapporto è superiore del 30% alla media nazionale;
- nelle aree non ricomprese nei territori di cui al D.P.R. n. 218/1978, il numero dei lavoratori licenziati non deve essere inferiore a n. 80 unità;
- il numero complessivo di licenziamenti da considerare deve essere riferito ad un arco temporale di sei mesi a far data dal primo licenziamento;
- la tutela si estende anche ai lavoratori licenziati nel semestre successivo, impegnati nelle medesime opere.
L’ufficio ministeriale competente, dopo aver effettuato l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti, adotterà il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione della disoccupazione speciale edile, con decorrenza nell’anno 2016 che potrà protrarsi, per un periodo 27 o 18 mesi, a seconda dell’area in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento.
Per consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 2016, il decreto potrà essere emanato nel corso del 2017.