Depenalizzazione, cosa prevede il decreto? Sanzioni e reati cancellati

Stefania Manservigi

18 Dicembre 2015 - 15:53

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I due decreti legislativi sulla depenalizzazione di alcuni reati sono stati approvati dal Governo e dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato. Cosa prevedono? Quali sono i reati cancellati?

Depenalizzazione, cosa prevede il decreto? Sanzioni e reati cancellati

Hanno ottenuto il via libera delle commissioni Giustizia di Camera e Senato i due decreti legislativi sulla depenalizzazione di alcuni reati, già approvati in precedenza dal Consiglio dei Ministri.
I due schemi di decreto contengono disposizioni circa l’abrogazione di alcuni reati e la trasformazione di altri in illeciti amministrativi.
Lo scopo è quello di ridurre il carico del sistema processuale e introdurre delle sanzioni che, essendo certe e comminate in tempi più rapidi, funzionerebbero meglio da deterrente rispetto alla minaccia di processi lunghi e costosi che molto spesso si concludono con un nulla di fatto a causa della prescrizione o di errori procedurali.
Vediamo di seguito cosa prevedono entrambi i decreti sulla depenalizzazione e l’abrogazione dei reati e quali sono i reati che verranno cancellati.

Decreto sulla depenalizzazione dei reati: cosa prevede?
Il decreto sulla depenalizzazione dei reati prevede la trasformazione di alcuni reati contenuti nelle leggi speciali in illeciti amministrativi. Tale soluzione mira ad alleggerire il carico di lavoro che rallenta il sistema processuale e a garantire sanzioni certe e rapide.
Oltre ad una serie di reati specificamente individuati, i reati che sono interessati da questa trasformazione sono quelle fattispecie contenute nelle leggi speciali che sono puniti con la pena dell’ammenda o della multa.
La sanzione pecuniaria amministrativa da applicare varia da 5.000 a 50.000 euro a seconda dell’ammenda o della multa prevista per i singoli reati.
Vengono esclusi dalla depenalizzazione i reati in materia di edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi ed esplosivi, elezioni e finanziamento ai partiti, proprietà intellettuale e industriale, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, violazione delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione alla coltivazione delle piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina.

Decreto sull’abrogazione dei reati: cosa prevede?
Il secondo schema di decreto legislativo prevede invece l’abrogazione di alcuni reati contenuti nel codice penale e la loro sostituzione con sanzioni pecuniarie civili.
L’abrogazione riguarda in particolar modo quelle fattispecie di reato che incidono su un interesse privato (ad esempio quelle poste a tutela dell’onore, della fede pubblica e del patrimonio) e sono procedibili a querela. La sanzione pecuniaria, in queste ipotesi, può variare da 100 a 8mila euro e da 200 a 12mila euro e ad essa si aggiunge il risarcimento del danno.

Depenalizzazione e abrogazione: quali sono i reati interessati?
Di seguito l’elenco dei reati interessati dai decreti di depenalizzazione e abrogazione:

Delitti contro la fede pubblica
Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.);
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.);
Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’art. 486 c.p. Atto privato (art. 488 c.p.);
Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, comma 2, c.p.);
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
Questi reati verranno puniti con una sanzione pecuniaria variabile da 200 euro a 12mila euro.

Delitti contro la moralità e il buon costume
Atti osceni (art. 527, comma 1, c.p.);
Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, commi 1 e 2, c.p.).
Viene prevista una sanzione pecuniaria variabile da 5mila a 30mila euro e da 10mila a 50mila euro.

Delitti contro la persona
Ingiuria (art. 594 c.p.)
La sanzione pecuniaria può variare da 100 euro a 8mila o da 200 a 12mila nel caso in cui il fato sia determinato o commesso da più persone.

Delitti contro il patrimonio
Sottrazione di cose comuni (Art. 627 c.p.);
Danneggiamento semplice (Art. 635, comma 1, c.p.);
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647 c.p.)
La sanzione pecuniaria in questi casi va da 100 a euro 8mila euro.

Contravvenzioni di polizia
Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652, commi 1­, 2, c.p.);
Abuso della credulità popolare (Art. 661 c.p.);
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, commi 1, 2 e 3, c.p.); Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726 c.p.)
La sanzione pecuniaria va da 5mila a 15mila euro e da 5mila a 10mila euro.

Leggi speciali
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 del d.l. n. 463/1983). E’ prevista una sanzione pecuniaria da 10mila a 50mila euro se l’importo omesso è inferiore a 10mila euro annui, altrimenti reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro;
- Guida senza patente (art. 116, comma 15, del Dlgs 285/1992): sanzione pecuniaria da 5mila a 10mila euro;
- Riciclaggio (omessa identificazione omessa registrazione ex art. 55, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2007): sanzione pecuniaria da 5mila a 30mila euro;
- Interruzione volontaria gravidanza senza osservanza delle modalità indicate dalla legge (ex art. 19, comma 2, l. n. 194/1978): sanzione pecuniaria da 5mila euro a 10mila euro;
- Violazione norme pubblica sicurezza (ex art. 11 del r.d. n. 234/1931): sanzione pecuniaria da 10mila euro a 50mila euro;
- Violazione norme diritto d’autore (ex art. 171-quater l. n. 633/1941): sanzione pecuniaria da 5mila euro a 30mila euro.
- Contrabbando violazioni doganali (ex art. 282-292 d.p.r. n. 43/1973): sanzione pecuniaria da 5mila euro a 50mila euro.

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