Decreto del fare, Equitalia: la prima casa non si tocca. Ecco alcuni chiarimenti

Marta Panicucci

18 Giugno 2013 - 11:26

Decreto del fare, Equitalia: la prima casa non si tocca. Ecco alcuni chiarimenti

Il decreto del fare varato sabato scorso dal Consiglio dei Ministri apporta impornanti modifiche per quanto riguarda il ruolo di Equitalia e i suoi poteri sui debitori italiani. Il principio base affermato dalla norma è il seguente: la prima casa non si tocca.

Il decreto diminuisce i poteri di Equitalia per quanto concerne i pignoramenti immobiliari, allo scopo di salvaguardare la casa in cui il debitore vive quotidianamente. Finora la prima casa rientrava tra gli immobili pignorabili, come tutti gli altri beni in possesso del debitore e soggetti ad esproprio in presenza di un debito superiore ai 20mila euro.

Con il nuovo pacchetto di riforme sull’azione di Equitalia, in presenza di determinati requisiti, alla prima casa è riservata una disciplina di salvaguardia che ne impedisce la sottrazione al debitore che vi abita.

Qual’è l’abitazione principale?

Una prima questione che necessita di chiarimenti è la definizione di abitazione principale e la sua individuazione. Regola numero uno: per abitazione principale si intende l’unico immobile di proprietà del debitore. Secondo importante requisito: il debitore deve risiedere anagraficamente nella suddetta abitazione.

Ne consegue che se un contribuente possiede un’unica abitazione, ma vive abitualmente in un’altra casa con contratto di locazione, l’esproprio della prima abitazione è possibile. Altra precisazione: la casa non deve essere un bene di lusso, altrimenti è soggetta all’esproprio. Per il resto la procedura di espropriazione è attivabile solo se coesistono due condizioni:

  • l’importo complessivo a ruolo deve superare 120 mila euro,
  • devono essere passati inutilmente sei mesi dall’iscrizione di ipoteca.

Problemi interpretativi

Il decreto varato sabato scorso porta ancora con sè alcuni nodi interpretativi che si spera possano essere risolti in sede di approvazione definitiva. Sarebbe utile per prima cosa chiarire cosa comporti per il debitore il possesso di pertinenze non abitative accatastate autonomamente, un esempio su tutti un box auto. A questo potrebbero aggiungersi: una minima quota di proprietà di un immobile, magari ricevuto in eredità, o ancora il possesso di diritti parziali su altre abitazioni come l’usufrutto o la nuda proprietà.

La domanda è questa: in questo caso la salvaguardia dell’abitazione principale verrebbe meno? Secondo un’interpretazione intensiva dalla norma attuale sembrerebbe di sì, ma ciò minerebbe notevolmente lo scopo della norma stessa. Il buon senso vorrebbe che, all’abitazione principale, si potesse accomunare anche un bene di pertinenza senza che questo comporti la perdita della sua salvaguardia. Al momento non possiamo far altro che auspicare un ulteriore chiarimento in questo senso in sede di conversione in legge.

Di seguito proponiamo il video in cui il premier Letta e Angelino Alfano presentano il pacchetto di norme che riguardano Equitalia.

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