DPCM “non possono limitare libertà personali”: lo dice il tribunale di Roma

Isabella Policarpio

24/12/2020

25/05/2021 - 13:05

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Secondo il tribunale civile di Roma, i DPCM emanati durante il lockdown sono illegittimi e incostituzionali. Conte ha agito senza copertura legislativa.

DPCM “non possono limitare libertà personali”: lo dice il tribunale di Roma

Una recente ordinanza del tribunale civile di Roma ha stabilito che i DPCM adottati da Conte durante il lockdown sono illegittimi, in quanto contrari alla Costituzione.

Cosa sostenuta, tra l’altro, da una lunga lista di giudici della Corte costituzionale come Baldassarre, Marini e Cassese.

La ragione, spiega il tribunale romano, è che i DPCM sono atti amministrativi e, pertanto, non possono restringere le libertà personali garantite a livello costituzionale. I DPCM non possono nemmeno prevedere “norme generali e astratte”, essendo questa una competenza riservata soltanto alle leggi.

Conte, invece, nei mesi da marzo a maggio, avrebbe in più occasioni violato tali principi.

La valutazione del tribunale circa la legittimità dei DPCM è emersa riguardo al rilascio di un immobile, nonostante l’importante calo di fatturato della società affittuaria.

DPCM: perché sono illegittimi e incostituzionali per il tribunale di Roma

L’ordinanza del 16 dicembre 2020 del tribunale civile della Capitale non lascia margini d’interpretazione: secondo il giudice Alessio Liberati, i DPCM emanati durante il lockdown - quelli con le misure restrittive più severe - sarebbero illegittimi e, conseguentemente, annullabili.

Cerchiamo di spiegare le motivazioni alla base della decisione.

I DPCM sono provvedimenti amministrativi e, come tali, non potrebbero disciplinare limiti e restrizioni di carattere superiore, come, per l’appunto, restringere le libertà sancite dalla Costituzione, in primis la libertà di spostamento lungo il territorio.

Inoltre - continua l’ordinanza - non vi è alcuna legge ordinaria che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza in caso di rischio sanitario. La legge 225/1992, che disciplina la proclamazione dello stato di emergenza, si riferisce soltanto “al verificarsi o nell’imminenza di calamità naturali o eventi connessi all’attività dell’uomo”.

Se i DPCM sono incostituzionali, quali sono gli articoli violati?

“Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’articolo 77 Costituzione”, recita l’ordinanza, parere sostenuto da un’autorevole dottrina costituzionale.

L’articolo 13 della Costituzione recita che “la libertà personale è inviolabile” e può essere limitata solo per “atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.

Ancora, l’articolo 16 prevede che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”, salvo restrizioni imposte per la salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica, stabilite dalla legge (e non tramite atti amministrativi).

Quindi, per essere corretti dal punto di vista formale, sarebbe stato necessario un ulteriore passaggio in Parlamento, e non la mera conversione in legge dei decreti emergenziali Io Resto a casa e Cura Italia.

Anche la “copertura” del decreto legge era illegittima

Conte ha sempre difeso la validità dei DPCM sull’assunto che ogni suo provvedimento si reggesse su un decreto legge di portata generale. Il decreto-legge, difatti, nella gerarchia delle fonti del diritto, è posto ad un gradino più in alto rispetto ai DPCM.

Ma, secondo il tribunale di Roma, la giustificazione di Conte non sarebbe del tutto corretta: ciò perché il primo decreto che dava “copertura” ai DPCM non fissava alcun termine temporale all’esercizio dei poteri del premier e non ne tipizzava il contenuto.

In altre parole, il decreto reggente non specificava tempi, modi e tipologie di limiti alle libertà personali che Conte avrebbe potuto decidere. Significa che i poteri del premier sono stati esercitati senza l’adeguata copertura legislativa.

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