Corrispettivo morosità, CMOR 2016: cos’è? Quanto si paga?

Simone Traversa

24 Febbraio 2016 - 16:49

CMOR, il corrispettivo morosità, è stato reintrodotto dal Consiglio di Stato: cos’è, quanto si deve pagare e dove si trova tra le voci della nuova bolletta?

Corrispettivo morosità, CMOR 2016: cos’è? Quanto si paga?

È stato reintrodotto dal Consiglio di Stato il CMOR, ossia il corrispettivo morosità, una procedura che permette ai vecchi fornitori di addebitare le morosità sulla nuova fattura.

Il CMOR è dunque un indennizzo che il vecchio fornitore può richiedere in forza di pagamenti non pervenuti da un precedente contratto.

Tuttavia questa disposizione ha aperto la strada a una serie di inconvenienti e situazioni incresciose, come CMOR richiesti anche in casi di pagamenti saldati ma non contabilizzati correttamente dall’azienda.

Vediamo allora innanzitutto che cosa è il corrispettivo morosità, o CMOR, e quali sono gli strumenti e le procedure che ci consentono di proteggerci da sanzioni ingiuste.

Corrispettivo morosità: cos’è

Il CMOR scatta nel momento in cui un cliente di un’azienda dell’energia del mercato libero passa a un nuovo fornitore e, per svariate ragioni, ha lasciato dei pagamenti non saldati col vecchio fornitore.

Il corrispettivo morosità è stato introdotto dall’AEEG, autorità per l’Energia Elettrica e il Gas al fine di garantire le società di vendita di luce e gas, in caso di morosità dei clienti che, per qualsiasi motivo non hanno potuto o voluto pagare prima del passaggio, le bollette emesse negli ultimi 3 mesi di utenza.

A seguito di un complicata vicenda giudiziaria in cui il CMOR è stato introdotto, poi eliminato per poi essere reintrodotto nuovamente, il corrispettivo morosità nel 2016 sarà ancora dovuto.

Corrispettivo morosità: come funziona?

Il CMOR per le bollette di luce e gas viene addebitato dal nuovo fornitore in nome del vecchio.

Si tratta di un indennizzo dovuto, pertanto il passaggio a un nuovo fornitore non annulla i pagamenti non saldati.

Corrispettivo morosità: quando può essere addebitato?

Il CMOR può essere richiesto dal vecchio fornitore entro un periodo di tempo ben preciso: tra i 6 e i 12 mesi dal passaggio al nuovo contratto.

Per richiedere il corrispettivo morosità sono richieste queste condizioni:

  • che il cliente finale moroso sia alimentato in bassa tensione;
  • che abbia ricevuto la comunicazione della morosità, bolletta, nella quale sia specificata l’applicazione dell’indennizzo;
  • che non abbia saldato il pagamento dovuto;
  • che il debito non riguardi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del contatore;
  • che il valore dell’indennizzo sia pari o superiore a 10 €.

Dove trovare e come calcolare CMOR

Il CMOR si trova in fattura nella sezione “Altre voci comprese nella bolletta elettrica”. Oltre alle perdite di rete, gli oneri generali e altre.

La voce del CMOR sarà acompagnata da questa dicitura: “In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il ‘Corrispettivo CMOR’, a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette”.

Per i pagamenti non pervenuti per oltre tre mesi, l’indennizzo non potrà pervenire tramite corrispettivo morosità, ma tramite le normali procedure di recupero crediti.

L’importo del CMOR essendo relativo ai pagamenti di bollette viene calcolato facendo una stima dei consumi degli utlimi due mesi di utenza.

Contestazione CMOR: come fare reclamo?

Molti utenti segnalano che dopo il passaggio ad altro gestore, pur avendo saldato tutte le fatture con il precedente gestore, si sono trovati in bolletta ugualmente il corrispettivo CMOR.

Altri, invece, hanno ricevuto richieste di pagamenti eccessivi rispetto ai parametri. Alla presentazione di reclami le aziende invitano a rivolgersi all’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas.

Quando si richiedono informazioni allo Sportello per il Consumatore, numero verde 800.166.654 per il telefono fisso oppure 199.419.654 numero per le chiamate dal cellulare dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni feriali, le risposte non sono immediate.

Purtroppo queste procedure non valgono come contestazioni e quindi non bloccano il pagamento, che comunque deve essere effettuato.

Se si volesse contestare il corrispettivo CMOR la procedura da seguire è di presentare al gestore, in primo luogo, un reclamo scritto, che permetta di attestare l’avvenuto ricevimento, una raccomandata A/R, la presentazione presso lo sportello con rilascio di ricevuto, un fax con lo stampato di data e ora di invio e di avvenuta ricezione o qualunque altra modalità che permetta di certificare l’avvenuta contestazione.

In secondo luogo attendere la risposta del gestore che deve avvenire entro 40 giorni dalla data di invio.

Il passaggio successivo è il reclamo all’AEEG e può avvenire se la risposta data dal gestore non è soddisfacente o se non arriva entro i 40 giorni. Tutte le modalità per la presentazione del reclamo si possono trovare sul sito:

autorita.energia.it/it/consumatori/schede/reclami.

Questo tuttavia non garantisce l’apertura di un procedimento da parte dell’AEEG contro la società di fornitura di luce e/o gas, lo Sportello del Consumatore si limita a valutare la fondatezza del reclamo.

Se doveste continuare ad avere problemi potrebbe essere utile presentarsi presso un ufficio di un’associazione a tutela dei consumatori e chiedere una loro consulenza.

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