Corporate Governance degli intermediari finanziari: soggetti e adempimenti

Simone Casavecchia

30 Luglio 2014 - 14:51

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La corporate governance come funzione strategica, essenziale a garantire che le società di intermediazioni si conformino agli obblighi di legge.

Corporate Governance degli intermediari finanziari: soggetti e adempimenti

La corporate governance è un tema sempre più trattato in convegni e studi scientifici che lo ritengono un ambito essenziale per il buon funzionamento di qualsiasi tipo di società. Anche nel caso degli intermediari finanziari, il governo societario è soggetto a specifiche norme che riguardano le funzioni svolte dagli organi dirigenziali nella gestione e nel controllo dell’attività societaria.

Soggetti deputati al governo societario
I soggetti che in un qualsiasi organismo di intermediazione finanziaria si occupano del governo societario sono:
1) l’alta dirigenza;
2) l’organo con funzione di supervisione strategica che si occupa di:

  • individuare gli obiettivi, il profilo e il livello di rischio dell’intermediario;
  • definire le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio di impresa;
  • verificare periodicamente la corretta attuazione delle politiche aziendali e approvare i processi relativi alla prestazione dei servizi, verificandone periodicamente l’adeguatezza;
  • verificare che le funzioni aziendali di controllo siano proporzionate agli obiettivi strategici e che siano espletate da risorse adeguate sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
  • approvare e verificare, almeno una volta l’anno, in genere in occasione dell’assemblea, la struttura organizzativa societaria e il modo in cui sono attribuiti compiti e responsabilità;
  • verificare la validità e la completezza del sistema di flussi informativi;
  • si assicura che la struttura retributiva e gli incentivi previsti per gli operatori sia coerente con gli obiettivi societari di lungo periodo e non accresca il rischio di impresa;
    3) L’organo con funzione di gestione che ha il compito di:
  • attuare le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell’impresa, precedentemente definite dall’organo di supervisione strategica;
  • verificare continuamente l’adeguatezza del sistema di gestione del rischio di impresa;
  • definire i flussi di informazione interna alla società o all’organismo di intermediazione che riescano ad assicurare agli altri organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione più rilevanti;
  • definire in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;
  • assicurare che le politiche aziendali e le procedure siano comunicate rapidamente al personale interessato dai provvedimenti;
    4) l’organo con funzione di controllo a cui sono assegnati i poteri necessari per svolgere compiti volti ad assolvere efficacemente all’obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e la violazione delle norme che regolano la prestazione dei servizi finanziari. Questo organo può avvalersi, per svolgere i propri compiti, di tutte le unità e le risorse aziendali aventi funzione di controllo interno all’azienda;

Adempimenti
Le società di intermediazione finanziaria istituiscono e mantengono funzioni di controllo di conformità delle norme permanenti e indipendenti; nel rispetto del principio di proporzionalità con gli indirizzi strategici gli intermediari sono tenuti anche a istituire e mantenere le funzioni di gestione del rischio di impresa e di revisione interna. Per assicurare la correttezza e l’indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:

  • tali funzioni dispongano dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
  • i responsabili delle funzioni di controllo non siano sottoposti, nella gerarchia aziendale, ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dall’organo con funzioni di gestione, in accordo con l’organo di supervisione strategica, dopo consultazione dell’organo con funzioni di controllo. Chi si occupa, a livello operativo, di svolgere funzioni di controllo, riferisce direttamente agli organi aziendali;
  • i soggetti che, nell’ambito dell’azienda, partecipano alle funzioni aziendali di controllo, non partecipano alla prestazione dei servizi che hanno il compito di controllare;
  • dal punto di vista organizzativo, le funzioni aziendali di controllo devono essere separate;
  • il metodo con il quale vengono determinate le remunerazioni e i compensi dei soggetti che svolgono attività di controllo non ne deve compromettere l’obiettività.

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