Contratto di apprendistato 2013: cosa cambia con la Riforma Fornero?

Valentina Pennacchio

21/03/2013

Contratto di apprendistato 2013: cosa cambia con la Riforma Fornero?

La Riforma del Lavoro Fornero n. 92/2012 ha puntato molto sul potenziamento e la valorizzazione del contratto di apprendistato, il contratto formativo che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, si presenterà sotto una veste diversa.

Le novità del nuovo contratto di apprendistato, che diventa uno strumento fondamentale nell’accesso dei giovani al mercato del lavoro, ineriscono soprattutto alla durata e alla percentuale di assunzioni previste, ma vediamo nello specifico cosa cambia con la Riforma Fornero per il contratto di apprendistato.

Le novità della Riforma Fornero

La Riforma Fornero ha modificato l’impianto generale del contratto di apprendistato, già disciplinato dal D.Lgs. 167/2011 che definisce il contratto di apprendistato un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani” (art. 1), distinto in tre tipologie:

  • apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

In particolare la Riforma Fornero è intervenuta sulla:

  • durata, stabilendo che il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di 6 mesi, ad eccezione dei contratti per lavori stagionali;
  • percentuale di assunzione, ovvero dal 1 gennaio 2013 il datore di lavoro può assumere direttamente o indirettamente (tramite agenzie di somministrazione) un numero di apprendisti che non può andare oltre il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate in servizio presso il datore stesso (il rapporto 1 a 1 resta in vigore per coloro che hanno meno di 10 addetti). Invece il datore che non ha addetti qualificati, o ne ha in numero inferiore a 3, non può assumere più di 3 apprendisti. L’assunzione di nuovi apprendisti è inoltre subordinata alla stabilizzazione del 30% degli apprendisti dipendenti dello stesso datore nei 36 mesi precedenti alle nuove assunzioni, a meno che il rapporto non si sia concluso per dimissioni, licenziamento per giusta causa o fallimento del periodo di prova. La percentuale del 30% salirà al 50% a partire dal 18 luglio 2015. Nei casi in cui tutti gli apprendisti non vengano confermati, il datore potrà assumere un solo apprendista, mentre la violazione delle disposizioni suddette prevede la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato) sin dal momento della sua costituzione. Queste disposizioni non valgono per i datori di lavoro con meno di 10 addetti. I contratti già stipulati e incompatibili con la nuova normativa cessano di esistere decorsi 12 mesi dalla stipulazione;
  • l’ASPI per gli apprendisti, purchè siano verificati i giusti requisiti: un minimo di contributi versati nei 2 anni precedenti alla richiesta e 1 anno almeno di contributi contro la disoccupazione. In caso di cessazione del rapporto di lavoro (non per dimissioni) il datore di lavoro deve farsi carico del 50% della mensilità iniziale dell’ASPI per i 12 mesi di anzianità aziendale degli ultimi 3 anni.

I controlli ispettivi

Nell’ottica del ministro Elsa Fornero l’apprendistato:

“è il terreno sul quale costruire una efficace collaborazione tra i diversi attori istituzionali e sociali del nostro Paese. Autorità locali, Regioni e parti sociali sono perciò chiamate a compiere tutti gli sforzi per definire un quadro applicativo completo, omogeneo ed efficiente, orientato a offrire ai giovani concrete opportunità di lavoro e crescita professionale”.

Alla luce di ciò la circolare n. 5/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stabilisce delle indicazioni operative per il personale ispettivo “al fine di una corretta applicazione delle sanzioni contenute nell’art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 167/2011, declinando altresì una casistica esemplificativa delle violazioni più ricorrenti”.

In particolare nel caso della violazione della normativa, per cui il datore di lavoro osta al raggiungimento dell’obiettivo formativo, il datore stesso è tenuto a versare la

“differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione”.

Ma quali sono gli obiettivi formativi di cui è responsabile il datore di lavoro? Per consultare oneri e sanzioni a carico del datore di lavoro visualizza la circolare n. 5/2013 del Ministero.

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