Contratto di appalto: obbligo di registrazione telematica

Valentina Pennacchio

25 Aprile 2013 - 17:00

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Contratto di appalto: obbligo di registrazione telematica

Contratto di appalto: obbligo di registrazione telematica. A decorrere dal 1 gennaio 2013 infatti tutti i contratti pubblici di appalto dovranno essere registrati telematicamente, secondo quanto disposto dal Provvedimento del 17 novembre 2009, a pena di nullità.

L’obbligo di registrazione inerisce ai contratti di appalto con enti pubblici (stipulati sia dal notaio che da pubblici ufficiali diversi dai notai), ad esclusione di quelli che presentano la forma di scrittura privata non autenticata (ad esempio i contratti di cottimo fiduciario). Il contratto di appalto deve assumere al forma scritta “ad substantiam”, poiché la stessa costituisce valore costitutivo della volontà contrattuale della parte pubblica.

Le modalità di formalizzazione del contratto sono le seguenti:

  • atto pubblico notarile informatico;
  • forma pubblica amministrativa in modalità elettronica secondo le disposizioni vigenti per ciascuna stazione appaltante;
  • scrittura privata (per cui resta valida la forma cartacea e quelle equipollenti, ammesse dall’ordinamento).

La firma digitale

L’obbligo di registrazione telematica comporta una precisazione su quanto attiene alla cosiddetta firma digitale, che, in base al nuovo codice dell’amministrazione digitale, si qualifica come:

“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

Alla luce di ciò alla firma digitale, particolare forma di firma elettronica qualificata, si attribuisce una certa efficacia probatoria, tale da equipararla, sul piano sostanziale, a quella autografa. La firma elettronica costituisce

“l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”.

Esistono due tipi di firma elettronica:

  • la firma elettronica avanzata, ovvero l’insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi a un documento informatico, che rendono possibile l’identificazione del firmatario del documento, garantendo la connessione univoca al firmatario, che può conservare un controllo esclusivo sui dati;
  • la firma elettronica qualificata, ovvero un tipo particolare di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata tramite un dispositivo sicuro per la creazione della firma.

Utilizzando la PEC (Posta elettronica certificata) i cittadini possono evitare l’uso della firma digitale.

Adempimenti telematici

I pubblici ufficiali, diversi dai notai, ai fini di registrazione telematica del contratto, devono abilitarsi al servizio “Adempimento unico telematico” presso l’Agenzia del Territorio, scaricando il modulo di adesione attraverso questa procedura: www.agenziaterritorio.it > servizi > adempimentounicotelematico > pubbliciufficiali, clicca qui.

Il modulo, al quale deve essere allegato il documento di riconoscimento del rappresentante legale e del pubblico ufficiale:

  • deve indicare gli estremi identificativi dell’ente richiedente, del legale rappresentante e del pubblico ufficiale;
  • deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell’ente in cui opera il pubblico ufficiale.

Il modulo deve essere inoltrato a mezzo raccomandata a: Agenzia del territorio - Ufficio Provinciale di Roma - Viale Antonio Ciamarra n. 139 - 00173 Roma.

L’Agenzia del Territorio verificherà l’ammissibilità della domanda, comunicando telematicamente l’avvenuta abilitazione all’ente richiedente e al pubblico ufficiale e fornendo, quindi, i dati necessari per l’autenticazione al servizio on line, attraverso cui i pubblici ufficiali dovranno compilare il modello unico informatico.

Registrazione contratto d’appalto: aspetti fiscali

Entro 20 giorni dall’avvenuta ricezione del decreto di approvazione del contratto d’appalto dagli organi competenti, la stazione appaltante, mediante il pubblico ufficiale, deve chiedere all’Agenzia delle Entrate, competente per territorio, la registrazione di detto contratto di appalto. Occorre distinguere:

  • il contratto di appalto stipulato con scrittura autenticata dall’ufficiale rogante o con atto notarile, a seguito di procedura in ambito nazionale o comunitario per un importo sia sopra soglia sia sotto soglia comunitaria, soggetto all’obbligo di registrazione “in termine fisso”;
  • il contratto di appalto stipulato tramite scrittura privata, senza intervento dell’ufficiale rogante, a seguito di cottimo fiduciario nella procedura in economia, soggetto ad imposta di registro solo in caso di uso.

Entrambe le tipologie sono soggette:

  • all’imposta di registro in misura fissa di € 168;
  • all’imposta di bollo con contrassegno sostitutivo della marca da bollo da € 14,62 per ogni foglio o, in alternativa, ogni 100 righe scritte. Suddetta imposta per gli atti digitali è stabilita nella misura fissa di € 45.

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