Dal 1 gennaio 2016 è diventato effettivo lo stop alla stipula dei contratti a progetto. Ecco cosa succede al contratto a progetto dal 2016.
A partire dal 1 gennaio 2016 non possono più essere stipulati nuovi contratti a progetto.
L’abolizione dei contratti a progetto e la conseguente trasformazione dei contratti preesistenti in contratti di lavoro subordinato è stata decisa con il Jobs Act, la riforma del lavoro messa a punto dal Governo Renzi.
In base a quanto previsto dal Jobs Act, quindi, non solo dal 1 gennaio 2016 non potranno più essere attivati nuovi contratti di lavoro a progetto, ma a quelli esistenti viene applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
I rapporti di lavoro interessati dalla nuova disciplina sono anche le collaborazioni che consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal datore di lavoro con riguardo ai tempi e al luogo di lavoro stesso.
Contratto a progetto: cosa succede dal 2016
Dal 1 gennaio 2016 quindi, come visto sopra, non potranno più essere attivati nuovi contratti a progetto e quelli esistenti verranno trasformati in rapporti di lavoro subordinato. Il contratto a progetto, infatti, è nato come un contratto di lavoro parasubordinato ossia una forma contrattuale che si poneva come via di mezzo tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo.
Con la nuova disciplina, tuttavia, si è voluta rimarcare la differenza tra le due tipologie di lavoro che veniva spesso meno a causa dell’utilizzo improprio del contratto di lavoro a progetto.
Non solo contratto a progetto: cosa succede alle collaborazioni nel 2016?
La stessa sorte dei contratti a progetto a partire dal 1 gennaio 2016 è toccata anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che si trasformeranno, quindi, in rapporti di lavoro subordinato.
Tra le collaborazioni, tuttavia, ci sono delle eccezioni.
Non si trasformano in rapporti di lavoro subordinato:
- le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
In questi casi potrà quindi essere utilizzata sempre la forma del contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza acquisire le caratteristiche di un contratto di lavoro subordinato.
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