Conto termico: incentivi da oggi al 31 agosto. Ecco le istruzioni per fare domanda

Marta Panicucci

4 Giugno 2013 - 10:02

Conto termico: incentivi da oggi al 31 agosto. Ecco le istruzioni per fare domanda

Da oggi e fino al 31 agosto 2013 è possibile inoltrare la domanda per l’iscrizione nel registro del conto termico che dà diritto al contribuente ad usufruire dei contributi statali per interventi di miglioramento energetico degli immobili.

Il GSE, gestore dei servizi energetici, ha diffuso un comunicato facendo riferimento all’articolo 4 comma 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, che prevede:

l’obbligo di iscrizione ai registri per gli interventi su impianti di potenza termica nominale complessiva in relazione al singolo edificio maggiore di 500 KW e uguale o inferiore a 1000 KW

Il GSE gestisce l’interno conto termico e prevede l’iscrizione obbligatoria nel suo registro per usufruire degli incentivi: le domande dovranno essere inoltrate sul Portaltermico per via telematica e chiuderanno alle 21 del 1 agosto 2013. Le risorse a disposizione sono 7 milioni per i lavori svolti dalle PA e 23 milioni per i privati cittadini.

Ricordate le scadenze, vediamo cosa prevede la misura per gli incentivi e come inoltrare la domanda necessaria.

Quali lavori prevedono incentivi

Gli interventi per cui ottenere gli incentivi sono principalmente due, uno che riguarda i lavori svolti dalla PA e il secondo riservato agli interventi dei privati cittadini:

  • il conto termico per la pubblica amministrazione prevede azioni per aumentare l’efficienza energetica di edifici già esistenti, come la schermatura solare, sostituzione di infissi e vecchi impianti di climatizzazione.
  • per i privati il conto termico copre i lavori per la sostituzione di vecchi impianti con sistemi alimentati grazie a fonti rinnovabili o sistemi che ne migliorino l’efficienza energetica.

Il conto termico dà la possibilità al contribuente di effettuare lavori per l’efficieza energetica della propria abitazione usufruendo di incentivi statali. Alla base di questo decreto ministeriale c’è la volontà di riqualificare e aumentare l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano. Stesso discorso può valere per gli Ecobonus e le detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edili degli immobili, ma la procedura per gli incentivi è opposta. Per gli Ecobonus si tratta di un recupero a posteriori, grazie alle detrazioni fiscali in dichiarazione dei redditi, per il conto termico si tratta invece di un rimborso puntuale sul conto corrente da parte del GSE che varia a seconda del tipo di investimento.

Domande per iscrizione conto termico

Le domande per essere inseriti nel registro del conto termico devono essere inoltrate necessariamente per via telematica, tramite il Portaltermico disponibile sul sito del GSE all’indirizzo applicazioni.gse.it

Dal momento che il Gse mette a disposizione un tot di risorse prestabilite il richiedente, una volta effettuata la domanda, dovrà attendere la pubblicazione delle graduatorie per verificare se sia effettivamente in possesso dei requisiti necessari per usufruire degli incentivi. Al fine di stilare questa graduatoria il contribuente che richiede gli incentivi è obbligato a compilare una scheda tecnica con le informazioni riguardo all’abitazione oggetto dei lavori e la tipologia dei lavori per i quali è richiesta l’iscrizione nel registro del conto termico.

Graduatoria e cumulabilità

Il decreto ministeriale 28 dicembre 2012 stabilisce che le graduatorie siano pubblicate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, ovvero il 31 agosto 2013. I criteri di priorità per le graduatorie sono anch’essi stabiliti dal suddetto decreto:

a) impianti che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel contingente previsto, per gli anni successivi al 2013;
b) minor potenza degli impianti;
c) anteriorità del titolo autorizzativo;
d) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro

Il GSE ricorda inoltre che, una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro del conto termico, i lavori devono iniziare entro i 12 mesi seguenti. Trascorsi i primi 12 mesi si applica una decurtazione del 5% del coefficiente di valorizzazione di riferimento per ogni mese di ritardo entro un limite massimo di 6 mesi. Scaduti anche i 6 mesi seguenti decade il diritto agli incentivi del conto termico.

L’ultima informazione utile riguarda la non cumulabilità degli incentivi del conto termico. Questi infatti, saranno assegnati a coloro che non godono di altri incentivi statali, fatta eccezione solo per i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.

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