Il contagio sul lavoro è come l’infortunio: a stabilirlo il decreto Cura Italia. La circolare INAIL del 3 aprile dà specifiche in materia.
Il contagio sul lavoro è come l’infortunio: a stabilirlo il decreto Cura Italia approvato lo scorso 17 marzo.
Una circolare INAIL la numero 13 del 3 aprile conferma quanto disposto dal decreto con ulteriori specifiche in merito. La circolare, come il decreto, specifica che qualora il contagio dovesse sul luogo di lavoro, cosa che è potuta accadere o potrebbe accadere nelle aziende ancora aperte, questo debba essere considerato e trattato come infortunio sul lavoro.
L’ultima circolare INAIL ha riguardato il premio assicurativo per i beneficiari del reddito di cittadinanza inseriti nei Puc al momento tuttavia bloccati. Vediamo allora cosa dice sul contagio sul lavoro come infortunio il decreto Cura Italia e cosa specifica la circolare INAIL.
Contagio sul lavoro come infortunio: decreto e circolare INAIL
Il contagio sul lavoro è come l’infortunio e a stabilirlo il decreto Cura Italia e la circolare INAIL in merito.
Il comma 2 dell’articolo 42, nel decreto e come conferma la circolare, dispone che nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.
Si legge nella circolare:
“Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”
Questo significa quindi, per essere ancora più chiari, che il contagio come infortunio così tutelato non determina un aumento dei premi assicurativi in via diretta e indiretta.
In questo articolo è specificato quanto già abbiamo avuto modo di analizzare vale a dire la quarantena che viene considerata al pari della malattia.
Nella circolare INAIL in particolare in merito al certificato medico si legge che deve riportare:
“i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.”
INAIL raccomanda l’obbligo di invio della certificazione nonché il dovere da parte del datore di lavoro di procedere alla denuncia dell’avvenuto contagio infortunio presso l’ente. Sempre INAIL specifica nella circolare che:
“particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio. Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto.”
Nella circolare, così come nel decreto, viene specificato anche per chi il contagio da COVID-19 sul lavoro viene paragonato all’infortunio e i casi di competenza INPS.
Contagio sul lavoro come infortunio: ecco per chi
Il contagio sul lavoro è come l’infortunio, ma per chi? La circolare INAIL, come prima ancora il decreto Cura Italia, specifica quali sono i lavoratori per i quali il contagio sul lavoro è come l’infortunio, per chi è prevista la tutela dell’ente e chi deve rivolgersi all’INPS.
Sempre nell’articolo 42 del decreto è stabilito che le disposizioni si applicano ai datori di lavoro pubblici e privati.
Di fatto, stando a queste parole, sembra chiaro che dalla tutela sul contagio come infortunio prevista dal decreto sia per gli iscritti all’ente.
Nella circolare si specifica che:
“La tutela assicurativa INAIL, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail. Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL. Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.”
INAIL specifica anche i casi di dubbia competenza e quando pertanto è necessario rivolgersi all’INPS in caso di contagio sul luogo di lavoro. In particolare si fa riferimento:
“ai lavoratori per i quali vige la convenzione tra INAIL e INPS per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune e per i quali è escluso il contagio da nuovo coronavirus in occasione di lavoro. Per questi la competenza è dell’INPS ed è all’Istituto di previdenza che bisogna rivolgersi. Pertanto la documentazione va inviata all’INPS che trasmette all’INAIL il modello che attesta l’accoglimento della domanda. Così INPS, allo stesso tempo, procede nei riguardi dell’INAIL qualora rilevi che la pratica non è di sua competenza. La sede INAIL, in questa fattispecie, previa valutazione, trasmette la comunicazione dell’accoglimento della richiesta all’INPS.”
INAIL specifica ancora nella circolare, che alleghiamo alla fine di questo articolo, che per quanto riguarda i lavoratori ai quali non spetta l’indennità di malattia ai sensi della convenzione con INPS e che sono:
- lavoratori assicurati nella speciale gestione per conto dello Stato;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Per questi lavoratori, in caso di contagio da COVID-19 sul lavoro, la tutela INAIL non è dovuta.
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