La Legge di Stabilità ha apportato delle novità per quanto riguarda il congedo di paternità. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul congedo di paternità 2016.
La Legge di Stabilità ha apportato modifiche per quel che riguarda il congedo di paternità 2016.
Sono aumentati, infatti, i giorni di astensione obbligatoria dei papà alla nascita di un figlio: a partire dal 1 gennaio 2016, infatti, sono passati a 2 i giorni di astensione obbligatoria previsti per i papà alla nascita di un figlio a cui si aggiungono anche 2 giorni di astensione facoltativa.
Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere sul congedo paternità 2016 alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità.
Congedo paternità 2016: come funziona?
Il congedo di paternità obbligatorio è un’agevolazione che viene riservata ai neo papà che possono fruire di alcuni giorni di astensione obbligatoria dal lavoro in occasione della nascita di un figlio.
Nel 2015 era solo uno il giorno di astensione obbligatoria concesso ai neo papà: con la Legge di Stabilità appena approvata dal Parlamento, invece, i giorni di astensione obbligatoria diventano due, e possono anche essere fruiti in modo non continuativo.
Ai giorni di astensione obbligatoria vanno aggiunti i giorni di astensione facoltativa che rimangono 2 come nel 2015.
Tale agevolazione è prevista sia nel caso di nascita di un figlio, sia nel caso di adozione.
Il congedo di paternità 2016, che spetta a tutti i lavoratori dipendenti, deve essere fruito entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino o, nel caso di adozione, entro il quinto mese dall’ingresso in famiglia del bambino.
Per quanto riguarda il congedo paternità 2016 facoltativo, invece, va fruito in alternanza al congedo di maternità della mamma: ciò significa che affinché il papà possa fruire del congedo di paternità facoltativo, la mamma deve rientrare dal congedo di maternità due giorni prima del termine previsto.
Il congedo paternità 2016, sia obbligatorio che facoltativo, non può essere fruito a ore.
Congedo paternità 2016: retribuzione
Per quanto riguarda la retribuzione del congedo paternità 2016, è a carico dell’Inps ed è prevista un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera.
Congedo paternità 2016: come presentare domanda
Esistono due modalità diverse di presentazione della domanda per fruire del congedo di paternità 2016, a seconda se sia il datore di lavoro ad anticipare l’indennità oppure no.
Nel caso in cui il datore di lavoro anticipi l’indennità per il congedo di paternità 2016, che recupererà poi con conguaglio, la domanda dovrà essere presentata proprio al datore di lavoro: nella stessa dovranno essere indicate le date dei giorni in cui si intende fruire del congedo con un anticipo di almeno 15 giorni.
Nel caso in cui il datore di lavoro non anticipi l’indennità, la domanda per fruire del congedo di paternità 2016 deve essere presentata all’Inps per via telematica compilando l’apposito modulo presente nel sito dell’istituto di previdenza.
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