Congedo parentale, stiamo veramente erogando quanto dovuto al dipendente? I controlli da fare

Paolo Ballanti

10 Agosto 2023 - 11:58

Importanti modifiche hanno coinvolto recentemente il congedo parentale. Ecco una serie di controlli che è bene fare per verificare se l’indennità Inps anticipata in busta paga è corretta oppure no

Congedo parentale, stiamo veramente erogando quanto dovuto al dipendente? I controlli da fare

Una delle attività principali dell’Inps è quella di garantire copertura economica a fronte di determinati eventi che impediscono temporaneamente al dipendente di rendere la prestazione e, di conseguenza, percepire la retribuzione.

Tra gli eventi che meritano la tutela Inps figura il congedo parentale (ex astensione facoltativa), spettante ai genitori fino ai 12 anni di età del figlio.

Il congedo in questione, aggiuntivo alle assenze per maternità obbligatoria e paternità (obbligatoria ed alternativa) è parzialmente retribuito dall’Inps attraverso un’apposita indennità, anticipata di norma in busta paga dall’azienda. I restanti periodi, non retribuiti, permettono comunque al dipendente di assentarsi in maniera giustificata.

Il trattamento economico e normativo per congedo parentale (disciplinato agli articoli dal 32 al 38 del D.Lgs. 26 marzo 2001 numero 151) ha tuttavia subito importanti modifiche a seguito del Decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105, entrato in vigore il 13 agosto 2022.

Alla luce delle novità normative citate è quanto mai opportuno per aziende e professionisti verificare se il congedo parentale è trattato correttamente in busta paga. Analizziamo in dettaglio i controlli da fare.

Non devono essere ridotte ferie, riposi e tredicesima

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105, l’articolo 34 del D.Lgs. numero 151/2001, riguardante il trattamento economico e normativo previsto per il congedo parentale, dispone (comma 5) che i suddetti periodi di assenza sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano alcuna riduzione ai fini del conteggio di:

  • Ferie;
  • Riposi;
  • Tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

Fanno eccezione gli emolumenti accessori «connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva».

Come chiarito dall’Inps con la Circolare del 4 aprile 2023 numero 39, la contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine alle somme citate, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati «in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica».

Dal momento che la novità contenuta al comma 5 e riguardante gli effetti dell’assenza per congedo parentale, è in vigore dal 13 agosto 2022 l’azienda è tenuta a verificare che quanti si occupano dell’elaborazione paghe (se non addirittura lo stesso software di calcolo dei cedolini) applichino la normativa attualmente vigente, senza quindi operare alcuna riduzione di ferie, riposi e tredicesima.

Matura la quattordicesima?

Sulla base di quanto previsto dal citato articolo 34, comma 5, nel corso dei periodi di assenza per congedo parentale non matura la quattordicesima mensilità. La normativa, infatti, menziona unicamente la «tredicesima mensilità o gratifica natalizia».

E’ opportuno, tuttavia, che l’azienda verifichi con attenzione cosa prevede il Ccnl applicato. Quest’ultimo può infatti contemplare una serie di condizioni di maggior favore rispetto alla normativa tra cui, ad esempio, la maturazione della quattordicesima nel corso dei periodi di assenza per congedo parentale.

Cambia il calcolo della retribuzione media globale giornaliera

Il Decreto numero 105/2022 ha modificato anche i criteri di calcolo dell’indennità Inps spettante per i periodi di assenza in congedo parentale.

La prestazione in parola, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere recuperata rispetto ai contributi da versare all’Inps con modello F24, spetta:

Fino al compimento dei 12 anni di vita del bambino, l’indennità spetta per:

  • Un massimo di 3 mesi a beneficio di ciascun genitore (quindi 6 mesi complessivi);
  • 3 mesi aggiuntivi ai 6 di cui al punto precedente in alternativa tra i genitori.

Inoltre, la prestazione Inps spetta per 9 mesi complessivi in caso di genitore unico.

In presenza di determinate condizioni reddituali, l’indennità può arrivare fino a 10 o 11 mesi complessivi tra i genitori (oppure per i periodi massimi individuali). In queste situazioni è necessario che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Per determinare l’ammontare dell’indennità si assume il 30% della retribuzione media globale giornaliera (RMG), moltiplicata per i giorni indennizzabili compresi nel periodo di assenza per congedo parentale.

Il calcolo della RMG come previsto dal nuovo articolo 34, comma 1, come modificato dal Decreto legislativo numero 105/2022, avviene con le stesse modalità previste per il congedo di maternità.

La previsione non è di poco conto, dal momento che, alla luce delle nuove regole di calcolo, la retribuzione media giornaliera dovrà altresì considerare il «rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia - tredicesima mensilità e gli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati» (Circolare 27 ottobre 2022 numero 122).

Per non rischiare di corrispondere un’indennità inferiore a quanto spettante, l’azienda è quindi chiamata a verificare che nel calcolo della RMG siano ricomprese anche le mensilità aggiuntive, i premi e i trattamenti accessori eventualmente erogati, al pari di quanto avviene per il congedo di maternità e paternità.

Aggiunta l’indennità all’80%

Altra novità che riguarda il congedo parentale, questa volta figlia della Manovra 2023 (Legge 29 dicembre 2022, numero 197, articolo 1, comma 359) è l’innalzamento dell’indennità all’80% della RMG, in luogo del 30%.

L’aumento, tuttavia, è:

  • Riservato a coloro che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022;
  • Garantito per la durata massima di 1 mese, fino al 6° anno di vita del bambino ovvero entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • Uno solo, ripartito tra i genitori.

Per evitare, anche in questo frangente, di anticipare un’indennità al lavoratore inferiore a quanto dovuto, è necessario verificare che le somme vengano calcolate in cedolino all’80% della RMG e non, al contrario, al 30%, come previsto per tutti gli altri periodi di assenza.

Attenzione alla decorrenza dal 13 agosto 2022

Nel caso in cui l’azienda sia chiamata, per svariate ragioni, a dover ricalcolare cedolini paga relativi ad anni precedenti è necessario che tenga conto dello «spartiacque» creatosi nel 2022 in merito alla riforma introdotta con Decreto legislativo numero 105/2022.

Come già accennato, le nuove modalità di calcolo del congedo parentale operano per i periodi fruiti dal 13 agosto 2022.

Di conseguenza, in caso di ricalcolo del congedo parentale relativo a mesi o addirittura anni precedenti è sempre bene verificare se trattasi di periodi ante o post 13 agosto 2022.