Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la Riforma del Condominio, la legge n. 220/2012, pubblicata sulla G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012, che ha introdotto delle modifiche ad alcune disposizioni del Codice Civile.
Al fine di definire il rapporto tra condominio e privacy sul tema è intervenuto anche il Garante, fissando delle regole precise che possano servire da guida ad amministratori e condòmini.
Le regole del Garante
Le regole stabilite dal Garante riguardano i seguenti ambiti:
- responsabilità dell’amministratore. Secondo il Garante l’amministratore "deve sempre saper conciliare le esigenze di trasparenza nella gestione condominiale con la riservatezza dei singoli". A tal proposito "l’assemblea può decidere di designarlo anche formalmente ’responsabile del trattamento’ dei dati personali dei partecipanti al condominio (proprietari, locatari, usufruttuari), attribuendogli uno specifico ruolo in materia di privacy". I dati che possono essere trattati sono quelli "pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni" (dati anagrafici, indirizzi condòmini, quote millesimali di proprietà). Non si possono invece riportare su dati condominiali informazioni di tipo privato (quando gli inquilini vanno in vacanza, se parteciperanno o meno ad un’assemblea);
- assemblea condominiale. L’assemblea può essere videoregistrata, a condizione che tutti i partecipanti diano il proprio consenso. Ovviamente, la registrazione deve essere tutelata da accessi indebiti. All’assemblea possono partecipare anche persone che non appartengono al condominio (esempio tecnici che devono svolgere delle riparazioni), ma solo per il tempo necessario a discutere del motivo per cui è richiesto l’intervento esterno;
- bacheca condominiale. In bacheca possono essere affissi messaggi riguardo comunicazioni generali (ad esempio relativi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), ma non particolari, ovvero che si riferiscono ad un determinato inquilino o che identificano i suoi beni (ad esempio la targa dell’automobile). E’ vietato quindi rendere noto in bacheca chi sono gli inquilini morosi, tuttavia "eventuali inadempienze possono essere comunicate dall’amministratore agli altri condòmini al momento del rendiconto annuale" o "essere oggetto di discussione nel corso dell’assemblea";
- trasparenza. In virtù del principio di trasparenza nella gestione condominiale, il singolo condomino può conoscere "le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini, sia al momento del rendiconto annuale, sia facendone richiesta all’amministratore". Allo stesso modo non è necessario il consenso dei condòmini per dare informazioni circa la loro posizione contabile e debitoria ad altri inquilini, mentre, evidentemente, è vietato divulgare informazioni su spese o morosità a terzi, estranei al condominio. Ogni inquilino (anche l’affittuario in quanto partecipante alla vita condominiale) ha diritto di sapere se esistono dati personali che lo riguardano ed averne una copia, presentando una richiesta all’amministratore. Può altresì richiedere una rettifica o una cancellazione degli stessi, se detti dati vengono trattati in violazione di legge. In caso di mancato riscontro, l’inquilino può rivolgersi al Garante o all’autorità giudiziaria. Una precisazione sull’affittuario: egli può avere informazioni circa i prorpri dati personali, ma non può chiedere l’accesso ai dati sulla gestione del condominio;
- la videosorveglianza. Un condomino può installare una telecamera per fini esclusivamente privati, ovvero che riprenda il suo pianerottolo o il suo posto auto. In questo caso non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. Tuttavia, al fine di non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, la telecamera deve essere installata in modo da riprendere esclusivamente lo spazio privato (quindi il proprio posto auto, non tutto il garage, il proprio pianerottolo, non la strada). Se si vuole invece installare un sistema di videosorveglianza condominiale (per cui è necessario un numero di voti pari alla maggioranza dei partecipanti all’assemblea e almeno alla metà del valore, i cosiddetti millesimi, del condominio) occorre rispettare il Codice della privacy, segnalare con un cartello la presenza delle telecamere e predisporre la telecamera in modo da riprendere solo le aree comuni da controllare (garage o accessi);
- sito web condominiale. L’assemblea può richiedere all’amministratore l’attivazione di un sito web condominiale, su cui potranno essere accessibili solo i documenti adottati dall’apposita delibera assembleare (esempio dati contabili) ai solo condòmini, mediante l’accesso con username e password.
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