Come si prova l’usucapione?

Isabella Policarpio

14 Maggio 2019 - 10:39

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Come si prova l’usucapione? Possono essere usati tutti i mezzi di prova, in particolare la testimonianza. Disciplina e accertamento con mediazione.

Come si prova l’usucapione?

Come si prova l’usucapione? Per acquistare la proprietà di un bene per mezzo di usucapione, occorre dimostrare il possesso del mobile o dell’immobile per 20, 10 o 15 anni (a seconda dei casi) continuativo e pacifico, in qualità di proprietario.

In generale, per provare l’usucapione del bene possono essere utilizzati tutti i mezzi di prova messi a disposizione dall’ordinamento, ma nella maggioranza dei casi la prova viene fornita mediante testimonianza.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la prova dell’usucapione deve essere particolarmente rigorosa: infatti si tratta pur sempre di un comportamento che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene. Dunque le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.

Oggi l’usucapione può essere accertato mediante la mediazione civile stragiudiziale. Vediamo allora come si svolge la mediazione e come si prova l’usucapione.

Come si prova l’usucapione?

Per acquisire la proprietà di un bene mediante usucapione è necessario provare tutti gli elementi dell’istituto:

  • il possesso pacifico e continuato del bene mobile o immobile, senza interruzioni;
  • il trascorrere di 20, 10 o 15 anni (a seconda del bene);
  • l’uti dominus, ovvero la gestione del bene in qualità di proprietario.

In generale, la prova dell’usucapione può essere fornita con tutti i mezzi messi a disposizione dall’ordinamento (documenti, perizie, confronti…), ma quello maggiormente utilizzato è la testimonianza.

Sulla prova dell’usucapione la giurisprudenza si è espressa diverse volte. In sostanza, la Cassazione ha stabilito che tale prova deve essere certa e particolarmente rigorosa, tale, insomma, da giustificare il sacrificio della proprietà del bene del legittimo proprietario.

Usucapione: la procedura di mediazione

Prima del 2013, l’usucapione poteva essere accertato solamente in Tribunale. Invece dal 2013 l’accertamento dell’usucapione del bene può avvenire anche mediante la procedura di mediazione. Anzi, si tratta del metodo di gran lunga più consigliato, in quanto consente di decidere la questione in modi più rapido - entro 3 mesi - e meno costoso (perché le spese sono proporzionate al valore del bene usucapito).

Alla procedura di mediazione devono partecipare i titolari originari della proprietà del bene e il soggetto che lo ha usucapito, entrambi assistiti dagli avvocati.

La trascrizione del verbale che accerta l’usucapione

Ai sensi dell’articolo 2643, comma 12 bis, del Codice Civile (intitolato “Atti soggetti a trascrizione”) devono essere obbligatoriamente trascritti innanzi al notaio:

“gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”

La trascrizione serve a rendere l’accertamento dell’usucapione conoscibile a tutti, certa e opponibile a terzi in caso di controversie sulla proprietà del bene.

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