Come cambia il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nel 2015

Roberto Rais

21 Gennaio 2015 - 16:25

Novità in vista per il credito d’imposta per attività di ricerca e di sviluppo: ecco cosa cambia.

Come cambia il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo nel 2015

La legge di Stabilità 2015 ha apportato alcuni cambiamenti alle agevolazioni fiscali concesse per chi investe in ricerca e sviluppo, sotto forma di credito di imposta. In particolar modo, la nuova normativa estende la platea dei potenziali beneficiari a tutte le aziende (e, pertanto, non solamente alle pmi), abolendo particolari limiti soggettivi.

In seguito alle innovazioni contenute nell’art. 1, comma 35 e 36 della legge 190/2014, di modifica alla normativa dettata dall’art. 3 del dl 145/2013, la misura degli investimenti agevolabili sale dal 50% al 25% dell’incremento annuale delle spese per attività di ricerca e di sviluppo, rispetto alla media di quelle sostenute nel triennio 2012 – 2014 (mentre rimane ancora del 50% per le spese che sono relative al personale altamente qualificato e ai contratti di ricerca che vengono stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati). Per le imprese in attività da meno di tre anni, la media degli investimenti da considerare per poter procedere al calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minore periodo a decorrere dalla data di costituzione.

Si ricorda inoltre come il tetto massimo dell’agevolazione passi da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e di sviluppo per almeno 30 mila euro (rispetto ai precedenti 50 mila euro. La durata dell’agevolazione viene allungata da tre a cinque anni: pertanto, il vantaggio fiscale, pur a fronte di una più bassa percentuale erogata, sarà fruibile per più tempo rispetto alla “versione” precedente.

Attività ammissibili

Stando a quanto ricorda la legge di Stabilità, e un recente approfondimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, possono essere considerate attività ammissibili al credito d’imposta:

  • lavori sperimentali o teorici svolti
  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi

Non sono invece considerate attività ammissibili per poter determinare il credito le spese relative a:

  • personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio
  • spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, incluse le start-up innovative
  • competenze tecniche e privative industriali relative a invenzioni industriali o biotecnologiche, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale

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