Chi augura a qualcuno di morire compie un atto moralmente scorretto ma non commette reato.
E’ esclusa la condanna penale per chi augura a qualcuno di morire. E’ quanto sancito dalla con sentenza del 3 ottobre n. 41190/14 pronunciata dalla Cassazione con la quale viene annullata senza rinvio la decisione del tribunale di Cassino; quest’utimo condannava due imputati alla sanzione penale per il reato d’ingiuria e di minaccia nei confronti di un soggetto. Tra la famiglia degli imputati e la persona lesa non vi erano buoni rapporti e quando vennero proferite le parole ingiuriose era in atto una lite giudiziaria.
Reato di ingiuria
Nella fattispecie considerata, a dire della Suprema Corte, non solo mancava l’elemento psicologico per la sussistenza del reato di ingiuria, ma anche l’elemento materiale ovvero la condotta costituente la fattispecie deluttuosa. Nel caso esaminato veniva infatti dichiarata l’assenza di qualsiasi lesione all’onore o al decoro della persona offesa.
Reato di minaccia
Non sussisteva inoltre il reato di minaccia poichè il soggetto non manifestava alcuna intenzione di provocare la morte, né faceva alcunchè per provocare il suo verificarsi. La mera manifestazione di astio o o di odio è infatti ritenuta penalmente irrilevante.
Conclusioni della Cassazione
A fronte di quanto sopra evidenziato la Corte di Cassazione assolveva un uomo e una donna che erano stati condannati in primo e in secondo grado per i reati di ingiuria e minaccia ai danni di un terzo. Nella fattispecie il fatto che gli imputati si siano augurati la morte del soggetto in un incidente stradale o comunque l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, costituiscono sicuramente una manifestazioni di odio ma non essendo stato posto in essere alcun fatto concreto per realizzare l’evento lesivo, il fatto criminoso si ritiene inesistente.
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