Cassazione: l’indebito rimborso IVA è sanzionabile come omesso versamento

Federico Migliorini

4 Febbraio 2015 - 10:46

L’indebito rimborso IVA senza che il contribuente abbia dimostrato il possesso dei presupposti, equivale ai fini sanzionatori all’omesso o ritardato pagamento.

Cassazione: l’indebito rimborso IVA è sanzionabile come omesso versamento

Nel caso in cui si verifichi un indebito rimborso Iva, il contribuente deve essere sanzionato con la stessa pena prevista per l’omesso o ritardato versamento d’imposta. Questo è quanto ha deciso la sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4793/2014.

Il fatto
La questione inizia da un rimborso Iva ottenuto da un contribuente, rivelatosi poi non spettante a seguito di un controllo effettuato dall’Agenzia delle Entrate. A seguito delle operazioni di verifica, oltre al recupero dell’imposta e degli interessi, l’Amministrazione Finanziaria aveva irrogato la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, in base al quale chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Peraltro, ai sensi del comma dello stesso articolo 13, la predetta sanzione si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

L’operato della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, convalidando l’operato del Fisco, ha stabilito che la dimostrazione dell’esistenza dei presupposti per il rimborso Iva spettava al contribuente, che, tuttavia, nel caso di specie, non l’aveva assolto, con la conseguenza che l’inesistenza del diritto al rimborso equivaleva al mancato o tardivo pagamento dell’imposta ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Secondo i Giudici, infatti, quest’ultima disposizione sanzionatoria ha una portata generale, applicandosi ad ogni ipotesi di mancato pagamento di tributi nei termini previsti, compreso l’omesso versamento dell’Iva dovuta.

Inoltre, occorre ricordare che, sulla base del medesimo principio sopra riportato, gli Ermellini hanno anche stabilito, in materia di indebito utilizzo di crediti d’imposta, che, quando la compensazione avviene in assenza dei presupposti necessari, si concretizza un’ipotesi di omesso versamento d’imposta, sanzionabile nella misura del 30% ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

La medesima sanzione, peraltro, secondo i Giudici, trova applicazione anche nel caso di superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili, poiché trattasi di fattispecie equivalente all’omesso versamento d’imposta.

Tale tesi è stata poi successivamente riconfermata dalla sentenza n. 4163/2014, con cui la Cassazione ha statuito che l’indebito utilizzo in compensazione di un credito d’imposta con un debito non ancora venuto ad esistenza, in quanto non derivante da alcuna dichiarazione, determina l’applicazione della sanzione del 30% per omesso versamento, anche se il credito d’imposta era esistente e spettante.

Ritornando alla sentenza in commento, si desume, quindi, che, per la Suprema Corte, l’indebito rimborso d’imposta equivalga all’omesso versamento, comportando l’applicazione della medesima sanzione.

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