Calcolo danno biologico: nuove tabelle di Roma per il 2019

Isabella Policarpio

19 Luglio 2019 - 16:24

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Il tribunale ordinario di Roma ha pubblicato le nuove tabelle per il calcolo del danno biologico valide per il 2019. Anche quest’anno resta la differenza con le tabelle di Milano.

Calcolo danno biologico: nuove tabelle di Roma per il 2019

Per procedere al calcolo del danno biologico non patrimoniale, il Tribunale di Roma ha recentemente (4 luglio 2019) pubblicato le tabelle da prendere come riferimento per l’anno 2019.

Qui il Presidente del tribunale ha motivato i criteri selezionati, voce per voce, spiegando anche le ragioni del discostamento rispetto a quanto stabilito dalle tabelle di Milano. Come noto, più volte la Corte di Cassazione ha dichiarato di dover prendere le tabelle milanesi come punto di riferimento del danno biologico, eppure il tribunale di Roma pare non volersi conformare la volontà degli ermellini.

Novità assoluta di quest’anno è la previsione di una tabella ad hoc per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso per i con giunti delle vittime. Naturalmente, le tabelle non sono da intendersi come una determinazione tassativa ma, al contrario, restano soggette alla personalizzazione del danno, operata dal giudice in base alla valutazione del caso concreto.

Vediamo i dettagli del calcolo del danno voce per voce.

Tabelle di Roma 2019: calcolo dell’invalidità temporanea

Per procedere al calcolo dell’invalidità temporanea, la tabella 2019 individua il valore giornaliero di 110,60 euro per l’invalidità assoluta e di 55,30 euro per l’invalidità temporaneo (cioè quella inferiore al 50%).

Se il danno è compreso tra l’1 e il 9% e dipende e deriva da un incidente stradale, attività venatorie o professioni sanitarie, invece, trovano applicazione i parametri stabiliti dalla legge n. 57 del 2001.

Danno da catastrofe, regole di calcolo

Per quanto riguarda il danno da catastrofe, se il decesso della vittima, salva diversa personalizzazione, il risarcimento è di 10mila euro per ogni giorno in cui si ha consapevolezza della morte imminente.

Perdita del rapporto parentale: come si calcola il danno

La perdita del rapporto parentale, vale a dire la sofferenza provocata dalla morte di una persona cara, legata da un vincolo di parentela deve essere risarcita in base ad un sistema a punti in base alla sua entità.

Ogni punto della tabella vale 9.806,60 euro ma è suscettibile della personalizzazione del risarcimento decisa dal giudice,

Calcolo del danno riflesso del congiunto in caso di lesioni gravi o gravissime

Per il calcolo del danno riflesso dei congiunti, il Tribunale di Roma, distanziandosi ancora una volta da Milano, ha deciso di adottare una tabella ad hoc. Questa serve a stabile il risarcimento in caso di danni diretto di un prossimo congiunto.

Anche qui, come nel caso precedente, la liquidazione avviene a punti: ogni punto ha il valore massimo di 6.000 euro, comprensivo del danno morale, cioè la paura di perdere la persona cara, e del danno relazionale, cioè il peggioramento della vita sociale del soggetto.

Nel pdf delle tabelle di Roma, tutti i dettagli della voci del danno biologico non patrimoniale:

Tribunale di Roma, tabelle 2019 per il calcolo del danno biologico
Clicca qui per aprire il file

Tabelle di Roma 2019: quali sono i parametri di calcolo

Ora che abbiamo visto le voci del danno biologico, soffermiamoci su quelli che sono i parametri di calcolo. Precisamente, le tabelle di Roma tengono in considerazione le voci seguenti:

  • il grado di parentela tra la vittima e il congiunto;
  • il numero di coefficienti connessi tra loro;
  • l’età del danneggiato e , quindi le aspettative di vita e di carriera.

Per effettuare il calcolo occorre individuare il punteggio base e poi moltiplicarlo per il numero dei familiari interessati nel danno riflesso. Dopo aver calcolato il danno complessivo, manca ancora l’ultima fase: ovvero moltiplicare il tutto per la percentuale di pregiudizio permanente.

Ovviamente, come abbiamo già detto e ripetuto, la presenza di questi parametri non toglie l’eventuale personalizzazione del danno. Significa che il giudice di merito, qualora lo ritenga opportuna per la natura del caso in esame, può procedere a personale il danno secondo criteri equitativi.

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