CIG in deroga e Fondi di solidarietà bilaterali: cosa sono e cosa prevede il Jobs Act

Simone Casavecchia

11 Dicembre 2014 - 12:15

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Dopo l’approvazione della Legge Delega sul Jobs Act vengono previsti tempi certi per l’istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per il lavoratori che attualmente usufruiscono della CIG in deroga.

CIG in deroga e Fondi di solidarietà bilaterali: cosa sono e cosa prevede il Jobs Act

Tra i vari capitoli su cui il ministero del Lavoro sarà impegnato nei prossimi mesi, essendo chiamato alla formulazione dei relativi decreti attuativi, vi è il delicato capitolo degli ammortizzatori sociali, per i quali la recente approvazione del Jobs Act ha definito le linee guida.

Che cosa sono i Fondi di solidarietà bilaterali
Tra i vari ammortizzatori sociali di nuova istituzione, previsti dal Jobs Act vi sono anche i fondi di solidarietà bilaterali. In base alla Legge Deroga recentemente approvata dal governo Renzi, infatti, dovranno essere previsti dei «tempi certi» per l’avvio dei fondi di solidarietà bilaterali attivi, ovvero un nuovo ammortizzatore sociale che dovrebbe andare a sostenere quei lavoratori che non sono tutelati dalla normativa in materia di integrazione salariale, non essendo stati precedentemente soggetti a un rapporto di lavoro costante e che, attualmente, beneficiano del fondo residuale, ovvero della cassa integrazione in deroga.
Il Jobs Act prevede non solo la fissazione di un termine certo per l’avvio di questi nuovi ammortizzatori sociali ma anche l’introduzione di meccanismi standardizzati che ne regolino la concessione a tutti quei lavoratori che operano nei settori non toccati dalle leggi vigenti in materia di integrazione salariale.

I settori lavorativi interessati
I lavoratori che, con ogni probabilità, usufruiranno dei nuovi fondi di solidarietà bilaterali attivi sono le categorie che attualmente godono della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga, un’ammortizzatore sociale appositamente creato proprio per quelle categorie non tutelate dalla CIG ordinaria. Si tratta, più nello specifico, di lavoratori di piccole imprese, artigiani, lavoratori del settore terziario o, ancora, lavoratori soggetti a contratti atipici.

La normativa di riferimento
Il Jobs Act prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali siano attuati in tempi certi ma non li istituisce, dal momento che la loro istituzione avveniva già nella Legge 92/2012. Questa norma prevedeva che tali fondi fossero obbligatori solo per le aziende con più di 15 dipendendti che sostituissero gli ammortizzatori in deroga nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Tali fondi sono chiamati «bilaterali» perché, almeno nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto essere il frutto di un accordo tra le organizzazioni sindacali e quelle degli imprenditori. Non essendo, di fatto, avvenuto questo accordo, l’attuazione dei fondi bilaterali, che sarebbe dovuta avvenire entro la fine 2012, è stata posticipata (L 228/2012) prima all’estate del 2013 e, poi (Dl 147/2013), all’ottobre del 2013. La Legge di Stabilità 2014 ha, infine, eliminato il termine prevedendo l’avvio del fondo alla data del 1 Gennaio 2014, con efficacia retroattiva.
Ciò ha implicato, da un lato, che le aziende con più di 15 dipendenti non coperte dalla cassa integrazione ordinaria abbiano iniziato a versare appositi contributi per ogni dipendente (con una quota a carico del lavoratore) e che, d’altra parte, come prevedeva la normativa originaria, le imprese confluissero nel fondo residuale, qualora non fosse stato attivato il fondo di solidarietà dello specifico settore.

La situazione attuale e quella futura
Al momento attuale i fondi di solidarietà bilaterale sono resi quasi superflui dalla presenza del fondo residuale e sono pochi i settori che hanno stipulato gli accordi per l’istituzione del fondo. Ad oggi, secondo i decreti attuativi del ministero del lavoro, sono stati istituiti fondi solo per i dipendenti del settore del credito, per quelli del credito cooperativo, per il Gruppo Poste Italiane e per il settore delle assicurazioni.
Se il Jobs Act dovesse produrre un’attivazione generalizzata di questi fondi, dovrebbero essere garantite a molti lavoratori finora tagliati fuori, prestazioni di integrazione salariale dovute per la alla perdita del posto di lavoro prima del compimento dell’età pensionabile e assegni per il sostegno al reddito, a fasce specifiche di lavoratori come gli esodati.

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