CCNL non rappresentativo: spettano gli sgravi contributivi? Il parere dell’INL

Daniele Bonaddio

19 Settembre 2019 - 15:15

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È possibile fruire dei benefici normativi e contributivi anche qualora il datore di lavoro applichi ai propri dipendenti un CCNL non leader, ossia che non sia comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale? Ecco il nuovo parere dell’INL.

CCNL non rappresentativo: spettano gli sgravi contributivi? Il parere dell’INL

Rispettare i CCNL non leader può compromettere l’eventuale fruizione di benefici normativi dell’azienda, con conseguente recupero delle agevolazioni godute?

È questo uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni che ha portato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a intervenire in merito con diverse Circolari per dissipare ogni dubbio alle aziende sui CCNL non rappresentativi.

Così come già chiarito dall’INL, con la Circolare n. 7 del 6 maggio 2019, ai fini della corretta fruizione dei benefici normativi non conta il rispetto dei CCNL considerati leader, ossia sottoscritti dalla maggiori sigle sindacali (CGIL, CISL e UIL).

Infatti, quel che rileva è appunto il riconoscimento al lavoratore di un trattamento, sia normativo che retributivo, uguale (se non migliore) rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

A specificarlo nuovamente è l’INL con la Circolare n. 9 del 10 settembre 2019, sottolineando che nei predetti casi gli organi ispettivi non possono dar luogo a eventuali revoche di benefici fruiti dal datore di lavoro.

CCNL non rappresentativi: fruizione dei benefici contributivi

La vigente normativa prevede che per poter godere dei benefici normativi e contributivi, il datore di lavoro deve rispettare l’art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006. Tale norma richiede, in capo al datore di lavoro,

“il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Da notare che l’utilizzo del termine “rispetto” è da intendersi nel senso che, ai soli fini previsti dalla disposizione (vale a dire la fruizione di “benefici normativi e contributivi”), rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Di conseguenza, come già accennato, gli organi ispettivi non potranno dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Contrattazione collettiva non rappresentativa: no a interpretazioni estensive

La possibilità di poter applicare anche un CCNL che non gode della maggiore rappresentatività, pur mantenendo i benefici, riguarda esclusivamente l’art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006 e non si presta ad una applicazione estensiva.

In particolare, l’INL si riferisce alle norme che regolamentano la possibilità per le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative di:

  • disciplinare, anche in termini derogatori, molteplici aspetti delle tipologie contrattuali di cui al D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 51 dello stesso decreto;
  • integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;
  • sottoscrivere i c.d. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011;
  • costituire enti bilaterali – accezione nella quale rientrano anche le Casse edili – che possano svolgere le funzioni assegnate dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.

Infine, ricorda il documento di prassi, il “rispetto” riguarda anche la parte cd. normativa del contratto. Si tratta delle clausole destinate a regolare i rapporti individuali e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso ecc.

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