L’Agenzia delle entrate disciplina l’inclusione delle sorelle estere senza una stabile organizzazione in Italia nel bilancio consolidato.
Stando a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento dello scorso 6 novembre 2015, nel bilancio consolidato potranno rientrare anche le società sorelle estere che non hanno una stabile organizzazione in Italia.
Il provvedimento delle Entrate attua così le modifiche a suo tempo introdotte con il decreto per la crescita e per l’internazionalizzazione delle imprese (d.lgs. 147/2015) ad estensione della possibilità di esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo anche alle società estere, che non hanno una stabile organizzazione in Italia.
Ad ogni modo, l’estensione non è senza "confini" concettuali e geografici, visto e considerato che - sebbene è vero che all’interno del bilancio consolidato possano essere ricondotte società estere prive di stabile organizzazione italiana - è anche vero che è richiesta la residenza delle stesse in Stati che appartengono all’Unione Europea o, ulteriormente, in Stati che aderiscono all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui il nostro Paese ha già stipulato delle intese che possano assicurare un congruo ed effettivo scambio di informazioni.
In seguito al nuovo art. 117 Tuir, modificato sulla base del d.lgs., viene introdotto un modello che permette ai soggetti esteri che non hanno una stabile organizzazione in Italia di poter individuare e designare una società controllata ad esercitare l’opzione per il bilancio consolidato, assumendo pertanto lo status di società controllante. In tal modo le società controllanti che non sono residenti in Italia, possono comunque presentare il modello di designazione.
In seguito alle innovazioni sopra accennate, la società non residente può dunque esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo, assoggettandosi a quanto previsto dal Tuir. Il modello dovrà essere trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con la precisazione che potrà essere effettuata una sola designazione, e che la stessa designazione sarà valida anche nelle ipotesi di rinnovo delle opzioni per la tassazione di gruppo.
Infine, il provvedimento di cui abbiamo avuto modo brevemente di parlare ha l’opportuno merito di disciplinare anche il periodo transitorio. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contiene infatti alcune disposizioni che servono a disciplinare - ad esempio - le opzioni già in corso alla data di entrata in vigore del decreto per la crescita e per l’internazionalizzazione delle imprese, attenendosi al noto criterio di poter permettere (in presenza dei requisiti e dei presupposti di legge), l’inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle società controllate di soggetti esteri, senza dunque alcuna interruzione dei consolidati esistenti.
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