Auto aziendali, obbligatorio inviare i dati alla Motorizzazione: dal 3 novembre partono le sanzioni

Roberto Rais

10 Ottobre 2014 - 15:30

Dal 3 novembre 2014 sanzioni pesanti per chi non comunica i dati dell’utilizzatore abituale dei veicoli aziendali alla Motorizzazione.

Auto aziendali, obbligatorio inviare i dati alla Motorizzazione: dal 3 novembre partono le sanzioni

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul tema della comunicazione dei veicoli aziendali concessi in godimento dalle imprese ai dipendenti, verso gli archivi della Motorizzazione. I chiarimenti – contenuti nella circolare 15513/2014, si riferiscono a quanto contenuto nell’art. 94 del d.lgs. 285/1992, il quale dispone diversi adempimenti finalizzati a favorire l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione.

La norma prevede l’obbligo di comunicazione tempestiva dei soggetti che abitualmente (per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni), utilizzano veicoli intestati a soggetti diversi dagli intestatari. Il comma 4-bis dell’art. 94 della sopracitata legge, ricorda, in particolare, che nelle ipotesi di detenzione abituale appena ricordate l’utilizzatore debba comunicare la fruizione del veicolo di proprietà alla Motorizzazione. In particolare, nell’ipotesi di veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale alle 6 tonnellate, sarà necessario procedere all’emissione di un tagliando di aggiornamento con indicazione esplicita del soggetto utilizzatore, e la scadenza del periodo di fruizione.

Disciplina ancora più specifica per i veicoli aziendali. La circolare n. 15513/2014, di recente introduzione, ha infatti previsto che per le auto aziendali, in qualunque modo possedute dall’impresa (proprietà, leasing, ecc.), e sempre per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni, se concessi in uso gratuito ai dipendenti, devono essere comunicati alla Motorizzazione (su delega dell’utilizzatore), una serie di dati fondamentali sulle generalità del fruitore. Il tutto, su modello specifico, allegando 16 euro di versamento per imposta di bollo, e altri 9 euro per diritti dell’ente. Una volta presentata la domanda, si riceverà un’attestazione di avvenuta annotazione nell’archivio delle informazioni ricevute (la quale può anche non esser conservata all’interno del veicolo).

Ma quali sono le sanzioni previste per chi non provvede in tal modo? Ricordando che l’operatività delle nuove disposizioni è stata stabilita solamente per gli atti posti in essere dal prossimo 3 novembre 2014, con riferimento agli atti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014, e che è possibile eseguire la comunicazione in qualsiasi momento, segnaliamo come dalla decorrenza di cui sopra è prevista una sanzione di natura pecuniaria di 705 euro, e contestuale ritiro della carta di circolazione, in caso di mancata comunicazione. Val pertanto la pena provvedere quanto prima a eventuale regolarizzazione, onde evitare pregiudizi ben sgraditi.

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