Assegno ordinario di invalidità: quando viene decurtato l’importo?

Lorenzo Rubini

20 Dicembre 2021 - 19:46

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L’assegno ordinario di invalidà è parzialmente cumulabile con il reddito da lavoro, vediamo cosa significa.

Assegno ordinario di invalidità: quando viene decurtato l’importo?

L’assegno ordinario di invalidità, riconosciuto ai lavoratori cui è stata certificata una perdita della capacità lavorativa superiore a due terzi, è parzialmente cumulabile con i redditi da lavoro e, quindi, consente al titolare del beneficio anche di svolgere attività lavorativa senza che l’assegno venga sospeso.

Rispondiamo alla domanda di una lettrice di Money.it che ci scrive:

“Buongiorno, ho 55 anni attualmente disoccupata percepisco l’assegno ordinario di invalidità, a maggio 2022
dovrei fare la visita per il rinnovo del secondo triennio, vorrei sapere se trovo lavoro full time se mi viene decurtato.
Anticipatamente ringrazio”.

Assegno ordinario e riduzione

L’assegno ordinario, come abbiamo detto, è cumulabile con i redditi da lavoro ma solo limitatamente. Questo significa che se lavorando il titolare supera determinate soglie di reddito l’assegno viene ridotto.

  • Se il reddito da lavoro supera di 4 volte la pensione minima INPS l’assegno viene ridotto del 25% Questo significa che il lavoratore che percepisce un reddito annuo superiore a 27.248 per il 2022, avrà una riduzione del 25% dell’importo dell’assegno.
  • Se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo INPS l’assegno viene ridotto del 50% Questo significa che il lavoratore che percepisce un reddito annuo superiore a 34.060 per il 2022, avrà una riduzione del 50% dell’importo dell’assegno.

Se l’assegno ridotto in base a quanto scritto sopra ha un importo superiore a 524 euro (importo trattamento minimo) può subire un secondo taglio sotto forma di trattenuta (che non si applica se il titolare ha almeno 40 anni di contributi) che varia sulla base che il lavoro svolto sia autonomo o dipendente.

Per il lavoro dipendente la trattenuta è del 50% la parte eccedente il trattamento minimo (la metà, quindi, di quanto eccede i 524 euro mensili) per il lavoro autonomo, invece, è del 30% la parte eccedente il trattamento minimo.

Se il reddito da lavoro, invece, rimane al di sotto dei limiti sopra descritti non si opera sull’assegno nessuna riduzione e si potrà, pertanto, cumulare pienamente con i redditi da lavoro.

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