Art Bonus diventa legge: ecco tutti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 24/E 2014
Il decreto legge n. 83/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 29 luglio 2014, ha introdotto, nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”).
L’Art-Bonus costituisce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. L’agevolazione è finalizzata a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo per incrementare e valorizzare il patrimonio culturale italiano.
Sulla questione è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate, che con la Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 ha fornito i primi chiarimenti sull’applicazione dell’Art-Bonus.
Le erogazioni agevolabili
Le erogazioni liberali, erogate esclusivamente in denaro effettuate a partire dal 1° gennaio 2014 erogate, da persone fisiche e giuridiche, in favore della cultura e dello spettacolo possono usufruire del credito d’imposta se riguardano il finanziamento di uno dei seguenti scopi (art. 1, comma 1 D.l. 83/2014):
- interventi di manutenzione, promozione e restauro dei beni culturali pubblici;
- il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- realizzazione di nuove strutture, o il restauro e il potenziamento di quelle esistenti riguardanti enti o istituti pubblici che svolgano attività nello spettacolo.
Il credito d’imposta
Il credito d’imposta viene riconosciuto a tutti i soggetti, siano essi in costituiti in forma personale o societaria, che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura per il triennio 2014/2016. Durante lo stesso periodo, per evitare duplicazioni di agevolazioni, è prevista la soppressione delle agevolazioni fiscali già presenti ai fini IRPEF (art. 15, comma 1 lettere h) e i) del TUIR), e ai fini IRES (art. 100, comma 2, lettera f) e g) del TUIR).
L’Art-Bonus, infatti, vuole essere nelle intenzioni del legislatore, uno strumento più semplice ed efficace di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali superando l’attuale dicotomia prevista dalle disposizioni del TUIR che riconosce una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche.
In ogni caso, dal 2014 il credito d’imposta viene erogato nelle seguenti misure (art. 1 D.l. 83/2014):
- 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel periodo 2014 e 2015;
- 50% per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2016.
Tetto massimo di credito spendibile
La normativa ha previsto anche un limite massimo di credito d’imposta spendibile, che varia a seconda della tipologia di soggetto che ha effettuato l’erogazione di denaro valevole di agevolazione. Infatti, il tetto massimo di credito spendibile è così determinato:
- 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e per gli enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di reddito da fabbricati, enti non commerciali, ecc);
- 5 per mille dei ricavi per i soggetti titolari di reddito d’impresa (ai sensi dell’art. 55 del TUIR), sia in forma individuale che d’impresa.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito di imposta viene ripartito in tre quote annuali di pari importo, ai sensi secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del D.l. 83/2014. Con le seguenti modalità:
- Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione nel modello F24 (art. 17 D.lgs n. 241/1997) a partire dal 1° giorno del periodo d’imposta successiva a quello di effettuazione dell’erogazione liberale;
- Per le persone fisiche e i soggetti che non svolgono attività commerciali il credito è fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi.
In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
Niente limiti all’utilizzo in compensazione
Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta, per favorire le erogazioni liberali a
sostegno della cultura, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda che, al pari di tutti i crediti di imposta agevolativi concessi alle imprese, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere fruito
annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.
Per espressa previsione di legge, all’Art-Bonus non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Inoltre, per le caratteristiche del credito in esame, non si applica neanche la limitazione di cui all’articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
Come effettuare le liberalità
Per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle liberalità in denaro la Circolare richiama le indicazioni fornite dalla risoluzione n. 133/E del 2007, la quale riporta che le erogazioni liberali devono essere effettuate avvalendosi
esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- banca;
- ufficio postale;
- carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Inoltre, i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono tenuti a comunicare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mensilmente, l’ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, provvedendo, inoltre, a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite un’apposita pagina dedicata e facilmente individuabile nei propri siti web istituzionali, nonché in un apposito portale, gestito dallo stesso Ministero, fatte salve le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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