Appalto irregolare: norme e sanzioni a tutela del lavoratore

Maria Stella Rombolà

19 Giugno 2018 - 19:00

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Il contratto di appalto può prevedere la messa a disposizione in loco di un certo numero di lavoratori; la legge disciplina queste situazioni per evitare che vengano aggirate le norme a tutela di questi ultimi in regime di somministrazione.

Appalto irregolare: norme e sanzioni a tutela del lavoratore

L’appalto è un contratto con cui l’appaltatore si incarica in cambio di un compenso in denaro di portare a termine un’opera o di svolgere un servizio per un altro soggetto (committente) che ne beneficia .

Ci sono casi in cui l’appalto è ritenuto irregolare ed è pertanto soggetto a sanzioni; ma la caratteristica distintiva di questo contratto sta proprio nel fatto che l’appaltatore si prende in carico questo compito gestendo in proprio l’organizzazione dei mezzi necessari per l’esecuzione del lavoro.

Se l’esecuzione dell’appalto implica il distaccamento dei lavoratori presso un sito gestito dal committente, la Legge deve disciplinare queste situazioni per evitare che vengano aggirate le norme a tutela dei lavoratori in regime di somministrazione. Cerchiamo di capire in quali casi si parla di appalto irregolare e come viene disciplinato e sanzionato.

Il contratto di appalto

Può succedere che per l’esecuzione di un’opera o per la fornitura di un servizio sia necessario mettere a disposizione dei lavoratori per impiegarli in un sito sotto il controllo del committente: questa ipotesi andrà distinta da quella tipica della somministrazione di lavoro.

La Legge Biagi stabilisce infatti che questo rapporto si distingue dalla somministrazione di lavoro: nell’appalto infatti è l’appaltatore che gestisce l’organizzazione dei mezzi per l’esecuzione dell’opera o del servizio, mentre il somministratore si limita a mettere a disposizione i locali senza occuparsi dell’organizzazione del lavoro e dei mezzi per il suo svolgimento.

L’organizzazione dei mezzi è quindi un requisito fondamentale che distingue l’appalto dalla somministrazione di lavoro e può risultare anche:

  • dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto;
  • dall’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore.

L’appalto irregolare

Esiste la possibilità che l’appaltatore e il committente (e gli eventuali subappaltatori) non si attengano a quanto sancito dalla Legge Biagi e trattino i lavoratori sfruttando le norme tipiche della somministrazione e non secondo quanto previsto dalla specificità di questo rapporto: in tal caso si verificherà un appalto irregolare.

Si parla quindi di irregolarità del rapporto nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti limiti di Legge e quindi venga stipulato un contratto che preveda l’utilizzo di personale non soggetto alla regolamentazione tipica dell’appalto.

In questo caso si realizza una forma di somministrazione di lavoro senza le necessarie autorizzazioni e il lavoratore impiegato irregolarmente può rivolgersi all’autorità giudiziaria per richiedere che venga stabilito un rapporto di lavoro subordinato tra questi e il committente.

Tutele dei lavoratori

La Legge tutela i lavoratori, stabilendo una serie di garanzie e sancendo l’obbligo a carico del committente e di eventuali subappaltatori al pagamento di quanto spetta ai lavoratori. Questi possono richiedere quindi:

  • la retribuzione;
  • le quote di trattamento di fine rapporto (TFR);
  • i contributi previdenziali;
  • i premi assicurativi.

Pertanto il lavoratore insoddisfatto può rivolgersi al Giudice per ottenere quanto gli spetta da parte del datore di lavoro o da parte del committente e degli eventuali subappaltatori.

La procedura, normata dall’articolo 29 della Legge Biagi, per richiedere tale risarcimento è tuttavia piuttosto complessa. In particolare la norma prevede che:

  • il lavoratore che ritenga di aver subito un torto convochi davanti al giudice l’appaltatore e il committente;
  • se il committente non formula alcuna riserva il giudice stabilirà che essi sono tutti tenuti a pagare quanto dovuto al lavoratore che può a questo punto decidere tra il pignoramento del patrimonio del committente o del dell’appaltatore;
  • se in caso contrario il committente formula un’eccezione il giudice stabilirà che essi sono tutti obbligati a pagare quanto dovuto al lavoratore ma quest’ultimo dovrà prima di tutto pignorare il patrimonio dell’appaltatore e potrà richiedere il pagamento anche al committente solo nel caso in cui il patrimonio dell’appaltatore sia insufficiente a ripagare i debiti contratti.

Bisogna fare attenzione però: queste regole hanno valore solo nel caso in cui il committente sia un soggetto che esercita un’attività imprenditoriale.

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