Nel 2014 cambiano alcuni tassi di interessi, sia per rimborsi che per cartelle. Vediamo le novità in materia ed un breve riassunto delle varie procedure.
Variano gli interessi - Novità in materia di interessi legali a partire dall’inizio di quest’anno e sono novità che potrebbero riguardare molti contribuenti.
Infatti a partire dal 1 gennaio 2014 sono stati ridotti gli interessi di due provvedimenti amministrativi con cui si ha spesso a che fare. Gli interessi legali sono scesi all’1 % (sino al 31 dicembre 2013 tali tipi di interessi sono stati al 2,5 %), e anche gli interessi di mora delle cartelle di pagamento sono stati ridotti, a partire dal 1° maggio 2014, dal 5,2233 % al 5,14 %.
Interessi per rimborso - Tuttavia la misura degli interessi è fissata non solo per le situazioni in cui è il contribuente a dover pagare ma anche per le situazioni in cui è il cittadino a dover ottenere un rimborso.
In particolare attualmente l’interesse riconosciuto per il ritardo è del 2% all’anno, mentre se si paga oltre la scadenza l’interesse verrà raddoppiato. Il problema dei rimborsi in ritardo è stato però parzialmente attenuato grazie alla possibile compensazione che si può effettuare tra crediti e debiti. La compensazione ha il limite del visto di conformità per le compensazioni con crediti iva sopra i 15 mila euro (norma che da quest’anno riguarda anche gli altri crediti con tale importo).
Norme per il reclamo - Per quanto concerne i controlli effettuati dall’amministrazione finanziaria la Gazzetta Ufficiale 136 del 15 giugno 2009 ha stabilito un interesse del 3,5% annuo nel caso di somme versate a seguito di accertamento con adesione, rinuncia all’impugnazione, conciliazione giudiziale.
Le norme inerenti la conciliazione vanno applicate qualora si abbia un esito positivo del reclamo mediazione per importi inferiori ai 20 mila euro. Infatti l’art. 17 bis stabilisce che occorre applicare anche alla mediazione le regole previste in materia di conciliazione giudiziale.
In materia di adesioni la legge prevede che vada applicato il tasso di interesse previsto per l’annualità in cui si è chiusa l’adesione, anche se le eventuali rate sono pagate in anni successivi. Ad esempio se l’adesione è chiusa nel 2014 l’interesse legale da applicare è l’1 %.
Ricordiamo che in materia di cartelle di pagamento il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica, ed oltre al debito iscritto in cartella occorre versare anche l’aggio della riscossione previsto. Superati i 60 giorni dalla notifica saranno dovuti anche gli interessi di mora. In questi casi l’agente della riscossione potrà immediatamente intraprendere l’esecuzione forzata (con i limiti previsti dall’attuale normativa).
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