Affitto, pagamento in contanti: è valido il limite a 999,99 euro? Ecco le precisazioni del Mef

Marta Panicucci

28 Luglio 2014 - 11:05

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Secondo la legge di stabilità 2014 nessun importo di affitto può essere pagato in contanti. Ma il Mef modifica tale disposizione. Ecco tutti i chiarimenti su limiti, sanzioni e pagamenti

Affitto, pagamento in contanti: è valido il limite a 999,99 euro? Ecco le precisazioni del Mef

In via interpretativa il Ministero dell’Economia fornisce chiarimenti circa il pagamento in contante del canone di affitto. Secondo le disposizioni del Mef è possibile pagare in contanti se l’affitto non è superiore ai 1.000 euro, ma alcune precisazioni sono necessarie per quanto riguarda case-vacanze, affitti agli stranieri e agli studenti fuori sede. Vediamo le precisazioni del Mef.

Normativa anti-riciclaggio
La normativa italiana anti-riciclaggio prevede il divieto di usare il contante per qualsiasi pagamento sopra i 1.000 euro. Questa disposizione era stata modificata in senso ancora più restrittivo dalla legga di stabilità 2014. La legge 147/2013, all’articolo 1, comma 50 recita: «In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita’ abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalita’ che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilita’ anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

Secondo la legge di stabilità quindi, per nessun importo è consentito il pagamento in contanti.

Le precisazione del Mef
Le disposizione presenti nella legge di stabilità sono entrate in vigore il primo gennaio 2014. Il Mef però in via interpretativa, ha fatto sostanzialmente marcia indietro rispetto alla posizione assunta con l’articolo 1, comma 50. Ecco le nuove regole:

  • Limiti: Il chiarimento del Mef infatti permette di pagare l’affitto in contante fino alla somma di 999,99 euro, senza alcuna segnalazione, né sanzione. Tale precisazione riguarda anche box auto e immobili non residenziali affittati a turisti o stranieri.
  • Sanzioni: Nessuna sanzione quindi per chi incassa il canone di affitto in contante, a patto che questo resti sotto i 1.000 euro. Si ricorda che la normativa anti-riciliaggio prevede una sanzione dall’1 al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, per coloro che pagano somme di denaro da 1.000 euro in su senza utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.
  • Ricevuta di pagamento: Secondo le nuove disposizioni del Mef per documentare l’effettivo pagamento del canone di affitto è sufficiente «una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione». In sostanza, basta una ricevuta.
  • Studenti fuori sede: Per quanto riguarda gli studenti fuori sede il limite di 1.000 euro per il pagamento in contanti è valido per singolo inquilino. Se per esempio, l’affitto complessivo dell’appartamento è di 1.600 euro, i 4 inquilini possono pagare 400 euro ciascuno in contanti e il proprietario incassare così tutto l’affitto.

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