Proseguendo con i nostri approfondimenti sugli adempimenti fiscali previsti per il 2013, parliamo adesso della nuova disciplina per le società di comodo (ex in perdita sistematica). Innanzitutto si definiscono società di comodo quelle società che il legislatore presume non siano operative e siano costituite a scopi elusivi. Le società di comodo vengono penalizzate attraverso l’attribuzione obbligatoria di un reddito minimo: ciò può essere evitato richiedendo la disapplicazione della disciplina attraverso un apposito interpello.
Cosa dice la nuova disciplina
La nuova disciplina prevede che le società che hanno dichiarato una perdita fiscale per 3 periodi d’imposta consecutivi (per 2 anni una perdita fiscale, per l’anno restante un reddito inferiore a quello minimi presunto stabilito dall’art. 30, comma 3, legge n.724 del 1994) subiranno la penalizzante disciplina già prevista per le società non operative, anche qualora superino il test di operatività, ovvero se nel conto economico complessivo sono indicati anche ricavi e proventi il cui ammontare sia superiore a quello presunto.
Pur considerando naturali le perdite delle aziende in fase di start up, la disciplina risulta altresì penalizzante per tutte quelle aziende che, dopo i primi 3 periodi d’imposta negativi, debbano scontare il loro primo primo anno di redditività pagando un’aliquota IRES del 38% sul reddito.
Quindi, in breve, le principali novità che prevede la nuova disciplina, risultano:
- aliquota IRES sul reddito minimo pari al 38% (contro il precedente 27,5%) per ciò che concerne le società non operative (non valido per le società di persone);
- una società diventa non operativa se per 3 anni consecutivi ha dichiarato perdita fiscale (valido anche per le società di persone).
Tali disposizioni, tuttavia, non potranno valere per le società quotate in Borsa. Qualora tale caso non sussista, si potrà comunque ottenere la disapplicazione della disciplina, presentando l’apposita istanza di interpello, finalizzata per l’appunto alla disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica.
Il soggetto interessato dovrà perciò comunicare le cause oggettive che sono alla base dei tre anni consecutivi di perdite fiscali. Con cause "oggettive" si intendono motivazioni che esulino da cause generiche, come ad esempio potrebbe essere l’attuale crisi finanziaria.
L’istanza di interpello disapplicativo
L’istanza di interpello che andrà presentata dovrà contenere il seguente contenuto:
All'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale ...
Per il tramite dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di...
Via... n°... CAP... (Città)
OGGETTO: Società in perdita sistematica - Istanza di interpello: Periodo d'imposta: dal 01/01/2012 al 31/12/2012 - Triennio di osservazione: 2009 - 2010 - 2011
La Società ... , avente sede legale in ... (Comune) ... (Provincia), in Via ... n° C.F./P. Iva ... Tel.... nella persona del proprio legale rappresentante sig. ..., nato a ... (Provincia) il ... e residente a ... in ..., codice fiscale ... ;
e con il conseguente recapito di fax ... ed e-mail ..., che si comunicano ai fini di cui all'art. 30, comma 4-quater, della legge n.724/1994.
PREMESSO CHE
1. L'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecime, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto una nuova ipotesi di accesso al regime delle società di comodo, coincidente con la casistica delle perdite sistematiche;
2. sono considerate società in perdita sistematica, ai sensi del citato comma 36-decies dell'art. 2, le società che presentano una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per tre periodi d'imposta consecutivi ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi del medesimo art. 30;
3. la scrivente società ha dichairato perdite fiscali per i periodi d'imposta 2009, 2010 e, nel 2011, un reddito inferiore a quello minimo previsto dal regime delle società di comodo;
CONSIDERATO
1. che il periodo d'imposta della società coincide con l'anno solare;
2 che le situazioni oggettive che si intende far valere sono riferite al triennio precedente all'esercizio in relazione al quale si intende chiedere la disapplicazione del regime
espone quanto segue:
FATTO
(Esponete il fatto, descrivendo l'attività da voi esercitata e le cause oggettive, dettagliatamente, a cui si adducono i 3 anni consecutivi di perdita fiscale).
CONCLUSIONI
Sulla base di quanto sopra esposto e così come supportato dalla documentazione allegata alla presente istanza, la società (...) ritiene sussistere nel caso di specie oggettive situazioni che rendono non patologiche le perdite fiscali evidenziati nei periodi (...) e il reddito inferiore a quello minimo dichiarato per il periodo (...).
Pertanto, la società (...) chiede la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2012.
Luogo, Data
Firma
Il rappresentante legaleScadenze
La presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo dovrà essere effettuata entro e non oltre il 2 luglio 2013, ovvero 3 mesi prima della presentazione dell’Unico 2013.
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