Utilizzo del contrassegno disabili in mancanza del titolare: quali rischi?

Claudio Garau

8 Febbraio 2023 - 13:27

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Regole ad hoc disciplinano assegnazione e utilizzo del contrassegno disabili e indicano se quest’ultimo possa essere usato, o meno, da un terzo senza il disabile a bordo. Facciamo chiarezza.

Utilizzo del contrassegno disabili in mancanza del titolare: quali rischi?

Il contrassegno disabili rappresenta un’importantissima agevolazione per chi patisce di una disabilità acclarata, e ci riferiamo a chi ha una ridotta capacità di deambulazione oppure è non vedente. Come scopriremo nel corso di questo articolo, non sono pochi gli aspetti chiave e le caratteristiche del contrassegno in oggetto, tutte meritevoli di essere conosciute per non rischiare sanzioni o violazioni del Codice della Strada.

In particolare, una domanda merita una puntuale risposta ed è la seguente: il contrassegno disabili può essere utilizzato senza il titolare a bordo? E, in caso negativo, che cosa si rischia? Affrontando l’appena citata questione, coglieremo l’occasione anche per parlare del contrassegno disabili nel suo complesso e delle principali agevolazioni a cui dà diritto. I dettagli.

Cos’è il contrassegno disabili in breve

Come ricorda il sito dell’Aci in un’apposita pagina web, tra le varie agevolazioni oggi valevoli per rendere più semplice la mobilità dei disabili c’è anche il contrassegno per le auto che, in deroga ad alcune regole di legge, protegge i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni o violazioni di norme del Codice della Strada.

Detto contrassegno disabili in concreto è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità, il quale consente alle persone con difficoltà di deambulazione e ai ciechi di avvalersi di agevolazioni sia nella circolazione, che nella sosta dei mezzi al loro servizio. Peculiarità del contrassegno disabili è che permette di accedere a zone vietate ai veicoli non muniti del contrassegno in oggetto.

In riferimento al contrassegno disabili ricordiamo anche che:

  • detto tagliando è una speciale autorizzazione che, su anteriore accertamento medico, è emessa da parte del proprio Comune di residenza, e più in particolare dal sindaco (di riferimento è l’art.188 del Codice della Strada relativo alla circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide);
  • si tratta giuridicamente di un atto amministrativo autorizzatorio, con la caratteristica di restare di proprietà comunale anche se consegnato alla detenzione temporanea della persona fisica che se ne avvale come agevolazione alla guida;
  • è personale, non cedibile e non è vincolato ad uno specifico veicolo (questo vuol dire che il contrassegno si collega strettamente al suo possessore e non al veicolo in cui viene esposto);
  • deve essere esposto sul veicolo in originale e in modo ben visibile per i controlli;
  • ha una durata pari a cinque anni, anche nel caso in cui lo stato di invalidità sia permanente. Questo vuol dire che una volta scaduti i cinque anni, può essere rinnovato;
  • può essere emesso anche a tempo determinato nell’ipotesi di invalidità temporanea di colui che fa domanda.

Lo rimarchiamo per chiarezza: per il rilascio l’interessato deve effettuare una visita di accertamento presso la propria Asl e conseguire l’apposita certificazione medica. Ecco perché il certificato medico deve essere allegato alla richiesta di rilascio del contrassegno disabili da inoltrare al sindaco.

Caratteristiche chiave: il passaggio dal contrassegno ’italiano’ a quello ’europeo’

Vedere da vicino quelli che sono i dettagli chiave del contrassegno disabili ci permetterà di dare una risposta puntuale al quesito che ci siamo posti in partenza. Ebbene, come spiega chiaramente il sito dell’Aci, fino al 15 settembre 2012 il contrassegno disabili rilasciato dal Comune consisteva un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle. Oggi - e in particolare a partire dal 15 settembre 2012 - è entrato in vigore nel nostro paese il nuovo contrassegno «europeo», con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, recante il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su sfondo blu.

Il nuovo contrassegno è detto appunto «europeo» perché conforme al cosiddetto «contrassegno unificato disabili europeo» (CUDE) di cui si trova traccia nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 98/376/CE. Si tratta di un nuovo permesso europeo, avente regole comuni e facente parte delle agevolazioni valevoli a facilitare la mobilità stradale - in tutti gli Stati UE - da parte delle persone con ridotte capacità motorie e problemi di disabilità.

Da questo discende un’altra importante caratteristica del contrassegno disabili europeo. Esso è da considerarsi valido non soltanto nel territorio del nostro paese, ma anche in tutti gli altri paesi aderenti all’UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento emesso dall’autorità italiana.

Pur con il passaggio alla nuova ’versione’ del contrassegno, i requisiti valevoli per l’emissione permangono di fatto gli stessi, come anche le condizioni del suo uso per circolazione e sosta del veicolo.

Le principali agevolazioni

Come accennato in precedenza, il contrassegno disabili consente una varietà di agevolazioni nell’ambito della circolazione stradale per il veicolo a bordo del quale si trova il titolare dell’autorizzazione. Con detta autorizzazione si può infatti:

  • circolare sulle corsie riservate a taxi e mezzi pubblici;
  • circolare e parcheggiare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali;
  • parcheggiare senza vincoli di orario nelle zone di sosta a tempo determinato;
  • parcheggiare sugli spazi pubblici riservati ai disabili;
  • parcheggiare senza costi nelle zone con sosta a pagamento, ad es. strisce blu, se gli spazi di parcheggio per i disabili siano già tutti occupati;
  • circolare in condizioni di blocco del traffico (ad es. per ragioni di sicurezza pubblica o inquinamento)

Attenzione però, perché anche ai veicoli con contrassegno disabili non è permesso circolare o sostare in deroga alle generali regole della circolazione stradale nel caso in cui mezzo possa creare intralcio o pericolo alla circolazione degli altri mezzi. Pensiamo ad es. ai luoghi in cui c’è divieto di fermata e alle zone a traffico limitato e aree pedonali nelle quali non sia autorizzato l’accesso ad alcun tipo di veicolo di pubblica utilità.

Utilizzo del contrassegno disabili in assenza del titolare: conseguenze

Veniamo ora al quesito iniziale relativo al caso di chi utilizzi il contrassegno disabili in mancanza del suo titolare: si può fare? E in caso contrario, che rischi ci sono? Ebbene, come abbiamo ricordato sopra quando abbiamo citato gli aspetti chiave dell’autorizzazione, il contrassegno è collegato strettamente alla persona del disabile e, perciò, non può essere usato da terzi per avere agevolazioni nella circolazione e sosta - senza che l’invalido sia a bordo del mezzo.

Perciò non basta che il contrassegno disabili in corso di validità sia esposto in originale e in modo visibile sul parabrezza del veicolo, perché occorre anche la persona per cui è stato emesso si trovi sempre a bordo del veicolo - sia come guidatore che come passeggero accompagnato da terzi. Altrimenti detta autorizzazione non potrà essere usata per godere delle agevolazioni cui dà diritto.

Nessun dubbio dunque: il contrassegno invalidi è sempre ad uso strettamente personale, non è mai cedibile a terzi e, in mancanza dell’invalido a bordo, chi lo dovesse comunque usare ad es. per entrare in una zona ZTL, si esporrebbe a concreti rischi di sanzione o multa, così come previsto nel Codice della Strada. Ad es. lasciando in sosta la macchina in un parcheggio riservato quando il disabile non è a bordo, si va incontro ad una multa salata che può essere anche pari a svariate centinaia di euro.

Proprio così: chi lo utilizza senza averne diritto dovrà pagare la multa da 168 a 672 euro per uso improprio del contrassegno, così come disposto dall’articolo 188 del Codice della strada. Non solo. L’utilizzo improprio del contrassegno disabili, oltre alla multa stradale, implica la revoca dello stesso, con ritiro immediato da parte degli agenti che svolgono il controllo. Ma è vero che il ritiro e l’eventuale posteriore revoca sono valevoli anche laddove il contrassegno sia esposto con validità scaduta.

Infine, non dimentichiamo che si ritiene utilizzo improprio del contrassegno, anche quello per svolgere servizi per conto dell’invalido senza che questi sia nell’auto (ad esempio, per fare un acquisto in farmacia a lui necessario). D’altra parte però il contrassegno invalidi può essere usato su ogni mezzo destinato alla mobilità dell’invalido, al di là della titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un mezzo.

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