Truffa assicurazione, falso incidente: cosa si rischia?

Claudia Mustillo - Marco Montanari

22 Febbraio 2023 - 18:35

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Falso incidente per truffa all’assicurazione: ecco cosa si rischia e quali sono le conseguenze per la legge.

Truffa assicurazione, falso incidente: cosa si rischia?

Truffare l’assicurazione con un falso incidente è reato. Si sente spesso parlare di indicenti mai avvenuti, danni aggravati per ottenere un maggiore risarcimento. Le truffe alle assicurazioni o agli assicurati, possono essere di diversa natura.

Ecco cosa si rischia e come tutelarsi dalle truffe assicurative per falso incidente. È importante dire che se ci si ritrova coinvolti in un incidente mai avvenuto bisogna fare la comunicazione il prima possibile all’assicurazione e sicuramente non oltre i 30 giorni dalla comunicazione del sinistro, fornendo la propria versione dei fatti.

Il reato di frode assicurativa

Il reato di “truffa” o “frode” assicurativa è disciplinato dall’art. 642, c.p., che spiega: “Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”.

Il comma 1 punisce con la reclusione da uno a cinque anniChiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione”.

La stessa pena si applica inoltre a chi, per ottenere un vantaggio economico ingiusto, denuncia un sinistro non accaduto oppure falsifica le prove di un sinistro o, ancora, le precostituisce, ovvero “prepara” prove o documenti al solo scopo di dare credibilità alla propria richiesta.

Si pensi al caso dell’assicurato che si procuri un falso testimone, il quale affermi di aver assistito a un sinistro mai avvenuto o avvenuto, in realtà, con modalità diverse da quelle dichiarate, oppure alla falsificazione del modulo CAI o, ancora, all’alterazione del luogo dell’incidente.

Quindi, il delitto in questione si realizza non soltanto quando l’assicurato simula un falso incidente denunciando un sinistro in realtà mai avvenuto, ma anche in caso di:

  • dispersione, deterioramento od occultamento delle cose assicurate;
  • falsificazione o alterazione del contratto di assicurazione (polizza assicurativa);
  • falsificazione o alterazione della documentazione necessaria alla stipula della polizza (ad es., documenti di identità, tessera sanitaria, libretto di circolazione auto, ecc.);
  • falsificazione, alterazione o precostituzione di prove e documenti comprovanti il sinistro.

Non solo: rientra nella fattispecie anche la condotta di chi “cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio” (art. 642, comma 2, c.p.).

Trattasi, in particolare, di un delitto a tutela del patrimonio della compagnia di assicurazione.

Esso è, inoltre, un reato di pericolo: per integrarlo non è necessario l’avere, di fatto, incassato il risarcimento ottenendo un vantaggio patrimoniale illecito, ma basta realizzare le condotte descritte dalla norma con l’intento di frodare l’assicurazione e di metterne in pericolo il patrimonio.

Il fatto di ottenere concretamente il vantaggio economico è considerato, infatti, soltanto una circostanza aggravante.

Il reato è procedibile a querela della parte offesa; il che significa che la compagnia assicurativa è tenuta a sporgere querela ai danni del responsabile se vuole che si proceda penalmente nei suoi confronti.

Ebbene, chiarito in cosa consiste e quali sono le conseguenze di questo reato, cosa succede se l’assicurazione sospetta di trovarsi in presenza di una richiesta fraudolenta?

Cosa succede in caso di sospetta frode?

Abbiamo visto che la compagnia di assicurazione, una volta ricevuta la richiesta di indennizzo, ha 60 giorni di tempo (oppure 30 o 90, a seconda dei casi) per decidere se accordare, o meno, il risarcimento.

In caso di sospetta frode da parte dell’assicurato, tuttavia, tale termine subisce una variazione.

Ciò accade, in particolare, quando l’impresa di assicurazione ritiene che alcuni elementi relativi alla pratica di sinistro siano indice di possibile attività fraudolenta.

A tal fine, essa può avvalersi:

  • degli indici di anomalia stabiliti dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), riscontrati inserendo gli estremi del denunciante o del veicolo su un apposito archivio informatico;
  • dei dati comunicati dai dispositivi elettronici installati sull’autovettura al fine di registrare l’attività della stessa (“scatola nera”);
  • della perizia effettuata sul veicolo coinvolto dalla quale emerga l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.

In questi casi, secondo il comma 2-bis dell’art. 148, Cod. ass., l’impresa assicurativa può decidere di non formulare l’offerta risarcitoria entro i normali termini, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.

Tale decisione deve essere comunicata al richiedente; da questo momento, la compagnia avrà un termine di ulteriori 30 giorni per condurre accertamenti più approfonditi e adottare una decisione definitiva in merito alla richiesta di risarcimento.

Una volta compiuti gli approfondimenti del caso, l’assicurazione potrà decidere di sporgere querela per il reato di frode assicurativa qualora ne dovesse ravvisare i presupposti.

Secondo la stessa norma, infatti, entro il termine di 30 giorni, l’impresa può:

  • formulare un’offerta di risarcimento;
  • non formulare alcuna offerta e decidere di sporgere querela nei confronti del richiedente dandone avviso a quest’ultimo nella comunicazione con cui respinge definitivamente la richiesta di risarcimento.

Entro quando l’assicurazione può sporgere querela?

Normalmente, chi vuole sporgere querela deve farlo entro 3 mesi dal giorno in cui ha avuto notizia del fatto di reato (art. 124, c.p.).

Nel caso specifico della frode assicurativa, tuttavia, proprio perché alla compagnia di assicurazione è concesso un termine di ulteriori 30 giorni per condurre approfondimenti quando sussistono dubbi su possibili frodi, il periodo di 3 mesi inizia a decorrere dalla fine di questo termine ulteriore.

Secondo il citato comma 2-bis, infatti, “il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive” (art. 148, comma 2-bis, Cod. ass.).

Allo stesso modo, il termine previsto per proporre un’offerta congrua si sospende dal momento in cui l’assicurazione comunica all’assicurato la volontà di sporgere querela.

Inoltre, laddove l’interessato voglia in ogni caso agire in giudizio per ottenere il risarcimento che gli è stato negato, egli potrà farlo soltanto:

  • dopo aver ricevuto la comunicazione relativa alla decisione finale adottata dalla compagnia; in mancanza,
  • dopo la decorrenza del termine di 60 giorni di sospensione della procedura.

Infine, si segnala che, in caso di avvio del procedimento penale a seguito della querela sporta dalla compagnia assicurativa, questa potrà costituirsi parte civile nel relativo processo allo scopo di domandare la condanna dell’autore dell’illecito al risarcimento del danno.

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