Tregua fiscale, cos’è e come funziona: la guida completa dell’Agenzia delle Entrate

Alessandro Nuzzo

28/01/2023

28/01/2023 - 14:11

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Pubblicata la circolare con tutte le istruzioni per i contribuenti che vogliono rottamare le cartelle e sanare le irregolarità con il Fisco. Vediamo come fare.

Tregua fiscale, cos’è e come funziona: la guida completa dell’Agenzia delle Entrate

Nell’ultima legge di Bilancio, la prima approvata dal Governo Meloni, sono state inserite anche alcune misure di tregua fiscale. E ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare omnibus contenente tutte le sanatorie fiscali previste dalla manovra e le relative istruzioni. Si va dalla regolarizzazione delle irregolarità formali per passare al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino allo stralcio dei debiti al di sotto dei 1.000 euro.

Vediamo le istruzioni contenute nella circolare che trovate in originale in allegato a questo articolo.

Tregua fiscale: tutte le misure inserite nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

La circolare indica innanzitutto che per regolarizzare le violazioni formali occorrerà versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento andrà effettuato in due rate con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024. Nella circolare sono indicate quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no. Ad esempio tra quelle non ammesse ci sono le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto anche il ravvedimento operoso speciale che permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Entro il 31 marzo i contribuenti non in regola dovranno versare l’intera cifra o la prima rata in caso di pagamento rateale di un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Tra le altre misure c’è anche la definizione agevolata dell’accertamento con cui viene consentito di pagare solo un diciottesimo delle sanzioni previste dalla legge in questi casi:

  • accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

La definizione agevolata è prevista anche per le controversie tributarie. Questa, si legge nella circolare, si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. Per importi sopra 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Saldo e stralcio

La procedura del saldo permette di regolarizzare il debito pagando solo l’imposta relativa alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

Infine la circolare chiarisce anche alcuni dubbi sullo stralcio dei debiti al di sotto dei 1.000 euro affidati all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Circolare n.2/E Agenzia delle Entrate
Info sulla tregua fiscale inserita nella Legge di Bilancio 2023

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