TFR colf e badanti: come si calcola e quando va pagato

Claudio Garau

13/04/2023

13/04/2023 - 13:37

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Il trattamento di fine rapporto - TFR colf e badanti è oggetto di un diritto del lavoratore o della lavoratrice domestica, perciò è importante sapere come è determinato e quando è versato. I dettagli

TFR colf e badanti: come si calcola e quando va pagato

Come è noto, la prestazione di lavoro domestico di una colf o di una badante risponde a un bisogno personale del datore di lavoro e dei suoi familiari o conviventi. Se la colf si occupa tipicamente delle classiche faccende domestiche e delle incombenze quotidiane legate all’abitazione familiare - come pulizia e commissioni - la badante, invece, è quella figura che viene assunta al preciso scopo di assistere una persona del nucleo familiare, tipicamente un soggetto disabile o comunque non autosufficiente e/o anziano.

Ordinariamente la prestazione di lavoro è svolta all’interno dell’abitazione del datore, in regime di convivenza o di non convivenza. Ebbene ad un certo punto può darsi il caso che le parti, di comune accordo, non intendano proseguire con il rapporto, oppure può aversi la scadenza del contratto a tempo determinato o, ancora, la lavoratrice potrebbe essere licenziata per una qualche ragione. In questi casi entra in gioco il TFR, o trattamento di fine rapporto, proprio come accade per gli altri lavoratori subordinati.

Dato il suo oggettivo rilievo, di seguito ci focalizzeremo dunque sul TFR colf e badanti, chiarendo come funziona, quando viene erogato e come va calcolato. I dettagli.

Che cos’è il TFR e la sua finalità

Prima di vedere da vicino il caso del TFR colf e badanti e il suo funzionamento, è importante ricordare che cos’è in generale il trattamento di fine rapporto. Ebbene, nato come indennità proporzionata agli anni di servizio del lavoratore subordinato (e dovuta anche in caso di sua morte), il trattamento per lungo tempo ha avuto l’essenziale scopo di assicurare al lavoratore un sostegno economico nel periodo tra la perdita del lavoro e la ricerca di una nuovo lavoro.

Tuttavia con il passare degli anni, ha prevalso a ben vedere la componente retributivo-previdenziale del TFR. Conosciuta anche come “indennità di anzianità” o “liquidazione”, nel tempo detta somma di denaro venne così intesa come erogazione al dipendente a coronamento della vita lavorativa e degli anni di carriera presso uno stesso datore - e dunque non più come aiuto o sostegno per traghettarlo da un’occupazione ad un’altra.

Il riferimento normativo principale in tema di trattamento di fine rapporto è la legge n. 297 del 1982 ma, come meglio vedremo più avanti, c’è una disciplina ad hoc sul TFR all’interno del Ccnl colf e badanti, all’art. 41.

Anticipiamo anche che il trattamento di fine rapporto è dovuto sia ai lavoratori domestici fissi, o conviventi, sia ai lavoratori domestici a ore e deve essere proporzionato alle ore di lavoro effettivamente svolte.

Il TFR colf e badanti è sempre obbligatorio? Quando va versato?

Per quanto riguarda la specifica categoria degli assistenti e delle assistenti domestiche, ovvero colf e le badanti, sussiste un vero e proprio diritto al TFR, come accade per la generalità dei lavoratori subordinati. Non vi sono dubbi a riguardo: il trattamento di fine rapporto va sempre versato e deve essere corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro.

Molto importante ricordare che detto diritto non può subire limitazioni: il TFR deve essere sempre corrisposto alla colf, o alla badante, indipendentemente dalla causa che ha portato alla fine del rapporto. Pertanto vale anche in caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa per rottura del rapporto di fiducia con il datore, oltre che in caso di termine del contratto a tempo determinato e di risoluzione consensuale.

E se ci si domanda del perché il trattamento di fine rapporto sia sempre dovuto, come frutto dell’accantonamento di una parte della retribuzione e della sua rivalutazione nel corso del tempo - parleremo più avanti nel dettaglio di questo - la risposta è che il TFR appunto fa parte a pieno titolo della retribuzione del lavoratore, pur non essendo erogato ogni mese (retribuzione differita).

Semplicemente il pagamento viene posticipato ad un momento posteriore rispetto a quello in cui è svolta la prestazione di lavoro.

Calcolo TFR colf e badanti: come funziona? La disciplina all’art. 41 Ccnl di categoria

In molti a questo punto potrebbero chiedersi come viene determinato il valore del TFR da versare alla cessazione del rapporto di lavoro. Insomma, come si effettua il calcolo TFR colf e badanti? E come procedere per stabilire con esattezza l’ammontare della liquidazione della colf?

Chiariamo subito che il riferimento per non sbagliare sono e restano le disposizioni di legge e del contratto collettivo di settore, in materia di trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori domestici.

Ebbene, al fine di stabilire la quota di TFR (maturata dal primo giugno 1982 in poi da colf e badanti) vale lo stesso meccanismo di calcolo operativo per la generalità dei lavoratori dipendenti. Lo schema è il seguente:

  • la retribuzione incassata durante l’anno, inclusiva dell’eventuale indennità di vitto e alloggio (se colf o badanti conviventi), viene divisa per 13,5 e accantonata (escluse escluse le ipotesi in cui sia richiesta dalla colf un’anticipazione annuale);
  • le quote annue accantonate sono di seguito incrementate per legge dell’1,5% annuo, riproporzionato mensilmente, e del 75% dell’aumento del costo della vita, così come accertato periodicamente dall’Istat - ma con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.

A ben vedere, nell’art. 41 del Ccnl colf e badanti c’è anche una regola particolare che riguarda l’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989. Esso deve infatti essere riproporzionato in ragione di 20/26 per i dipendenti allora inquadrati nella seconda e terza categoria.

Quali elementi considerare per l’accantonamento della quota TFR?

Per quantificare correttamente il TFR dovuto occorre dunque considerare la retribuzione corrisposta nell’anno, utile ai fini dell’accantonamento delle somme. Per farlo, il datore dovrà sommare tutti gli elementi corrisposti durante l’anno in modo costante, ovvero tra gli altri paga base, eventuali scatti di anzianità, indennità sostitutiva di vitto e alloggio (se colf o badanti lavoratori conviventi) e tredicesima.

Importante ricordare che i mesi da considerare per l’accantonamento della quota annua di retribuzione sono quelli di effettivo servizio, incluso l’eventuale periodo di prova, ed i periodi di assenza retribuita per ferie, infortunio o malattia, maternità o congedo matrimoniale. In altre parole il TFR matura nel corso di ciascun giorno di lavoro retribuito, anche nell’ambito dei periodi di assenza per ferie, festività, malattia, infortunio, maternità e congedo matrimoniale.

In caso di frazioni di anno, bisogna computare come mese intero solo le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.

Non fanno parte invece nel calcolo del TFR colf e badanti quelle voci della busta paga che hanno natura occasionale rispetto all’ordinario svolgimento dell’attività di lavoro domestico come, ad esempio, il lavoro straordinario e le indennità di trasferta.

Rimarchiamo che, alla fine dell’anno è messa da parte la quota annua di retribuzione per il TFR, dividendo per 13,5 la somma di tutti gli elementi versati in forma costante nell’anno, inclusa la tredicesima e l’eventuale indennità di il vitto alloggio (se lavoratori conviventi). Detta quota annuale va poi a sommarsi alle quote anteriormente accantonate e rivalutate anno dopo anno.

La rivalutazione delle somme accantonate

Dopo aver determinato la quota annua da accantonare, sarà necessario rivalutare l’accantonamento degli anni precedenti. Come fare? Ebbene, all’apparenza il meccanismo potrà risultare complicato ma così non è.

In sintesi, dal secondo anno di lavoro, le quote di TFR accantonate al 31 dicembre dell’anno anteriore, vanno rivalutate secondo la somma dei due seguenti coefficienti:

  • coefficiente annuale fisso e uguale al 1,5% su base annua;
  • coefficiente variabile uguale al 75% dell’aumento del costo della vita accertato dall’Istat (indice FOI).

La somma del TFR accantonato e rivalutato, insieme all’accantonamento del TFR dell’anno in corso dovrà così essere rivalutata l’anno successivo, tenuto conto dei tassi Istat in vigore, e così via nel corso del tempo - rivalutando il totale delle somme di anno in anno. In altre parole, al 31 dicembre di ciascun anno la somma complessivamente accantonata al 31/12 dell’anno precedente deve essere rivalutata ma - lo rimarchiamo - la rivalutazione monetaria del TFR viene fatta al 31/12 di ogni anno limitatamente alle quote calcolate negli anni anteriori, con esclusione dunque delle quote maturate nell’ultimo anno.

Pertanto il TFR colf e badanti corrisponderà alla somma:

  • dell’accantonamento per l’ultimo anno di lavoro, fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro o del mese nel quale termina l’esperienza lavorativa;
  • e dell’accantonamento complessivo, riferito agli anni anteriori a quello in corso, rivalutato fino al mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Anticipo TFR colf e badanti: regole particolari

Rispetto alla disciplina generale c’è invece una importante differenza per ciò che attiene al caso della richiesta di anticipo TFR lavoratrici domestiche. Cosa cambia? Ebbene la colf o badante potrà chiedere l’anticipazione del trattamento una volta all’anno, nella misura massima del 70% di quanto maturato.

È una regola elastica di cui all’art. 41 del Ccnl di categoria, che costituisce un’eccezione alla disciplina del TFR fissata dal Codice civile e valida per la generalità dei lavoratori subordinati. Non dimentichiamo infatti che questi ultimi, infatti, tranne specifici casi (differenti previsioni del Ccnl di settore o patti individuali con il datore), possono chiedere ed ottenere l’anticipo del TFR solo dopo il conseguimento di almeno 8 anni di servizio presso la stessa azienda, e comunque tenuto conto di specifici limiti numerici e motivi determinati (ad es. come costi sanitari per terapie e interventi straordinari).

L’utilità della ricevuta

Infine ricordiamo che pur non essendo obbligatoria per legge o per Ccnl, è buona regola consegnare all’ex dipendente un prospetto che include le modalità di calcolo del TFR, individuato secondo le regole previste dal contratto collettivo di categoria.

Detta ricevuta andrebbe prodotta in duplice copia: una per il lavoratore, sottoscritta dal datore di lavoro e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore. Ciò contribuirà ad evitare possibili contestazioni circa il calcolo effettuato e mostrerà con chiarezza all’ex dipendente il meccanismo utilizzato per stabilire l’entità della somma.

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