Tassazione trading online Forex ed operazioni binarie: ecco le ultime novità

Francesco Oliva

06/09/2016

17/12/2017 - 17:31

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Come funziona la tassazione del trading online Forex ed operazioni binarie? Ecco le ultime novità sul trattamento fiscale del trading online nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 71/E del 1° settembre 2016.

Tassazione trading online Forex ed operazioni binarie: ecco le ultime novità

La materia della tassazione del trading online Forex ed operazioni binarie, come si sa, è particolarmente complessa. A chiarire parzialmente alcuni dubbi in materia, sia con riferimento alla tassazione delle operazioni binarie che di quelle sul mercato Forex, ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la recente risoluzione numero 71/E dello scorso 1° settembre 2016.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta, in particolare, sul tema del recupero delle perdite nel caso di adozione del regime dichiarativo.

Ecco tutte le novità in materia di tassazione del trading online, sia con riferimento al mercato Forex che alle operazioni binarie.

Tassazione trading online mercato Forex ed operazioni binarie: il caso oggetto della risoluzione 71/E del 1° settembre 2016

La questione complessa della tassazione delle operazioni di trading online, sia sul mercato Forex che su quello delle operazioni binarie, torna in auge con la recente risoluzione numero 71/E dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso prospettato dal contribuente riguarda investimenti effettuati, tramite regolari bonifici bancari, in operazioni finanziarie sul mercato Forex ed in Operazioni binarie, presso broker internazionali ed attraverso piattaforme online.
La maggior parte dei suddetti broker sono localizzati nell’area UE (quali Cipro e Londra), mentre altri in località a fiscalità privilegiata (quali Seychelles e Nevis).
Avendo subìto delle perdite, il contribuente vorrebbe poterle recuperare adottando il regime dichiarativo di cui all’articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
La richiesta, in particolare, verte sulla possibilità di recuperare interamente tali perdite nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono state prodotte, indicando l’importo totale delle stesse e se è sufficiente conservare le dichiarazioni rilasciate dai vari broker, ove si evinca l’investimento iniziale e la somma eventuale riscossa per l’operazione di trading, ovvero, nel caso di mancata riscossione rispetto l’investimento effettuato, la perdita subita.

Il contribuente chiede, infine, se può richiedere, ai broker presso i quali intrattiene i rapporti finanziari, l’applicazione regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 461 del 1997, e se ci sono delle particolari formalità da rispettare per non incorrere in irregolarità di carattere fiscale nel caso in cui tale regime venisse applicato da broker situati in paesi Ue o Extra Ue ed, in particolare, in paesi a fiscalità privilegiata.

Nel caso di adozione del regime dichiarativo, l’istante ritiene di dover conservare le ricevute rilasciate dai broker e di dover indicare nel quadro RT della dichiarazione dei redditi Modello Unico – Persone Fisiche, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nell’anno di competenza.
L’istante ritiene di poter dedurre, dunque, le minusvalenze relative all’attività di trading on line. Nell’ipotesi di adozione del regime del risparmio amministrato, l’istante ritiene di dover conservare le ricevute rilasciate dai broker con la relativa ricevuta del versamento effettuato dal broker stesso quale sostituto d’imposta o ad altro titolo a prescindere dalla localizzazione dello stesso. Anche in tale ipotesi, l’istante ritiene di dover indicare nel citato quadro RT le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. Ritiene, inoltre, di riportare in tale quadro dichiarativo l’imposta che gli è stata eventualmente applicata dai broker consentendogliene così la detrazione d’imposta. Infine, l’istante ritiene che nessun altro adempimento formale o sostanziale deve essere adottato.

Tassazione trading online mercato Forex: l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 71/E del 1° settembre 2016

In materia di tassazione fiscale delle operazioni finanziarie sul mercato FOREX, con la risoluzione 25 ottobre 2011, n. 102/E è stato chiarito che tali contratti devono essere ricondotti tra i rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva – attualmente prevista nella misura del 26 per cento – a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Con questo provvedimento, quindi, tali contratti finanziari vengono riqualificati come contratti derivati nel TUF.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate, ai fini delle tasse sul Forex, riconduce i contratti che hanno per oggetto il Forex ai rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quarter), ovvero i redditi diversi soggetti ad imposta sostitutiva.

Tassazione trading online operazioni binarie: l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 71/E del 1° settembre 2016

In materia di tassazione trading online delle opzioni binarie, la CONSOB nella Comunicazione n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2-7-2012 ha chiarito che le stesse:

presentano una struttura simile a quella di una scommessa in quanto assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l’evento (raggiungimento di un determinato livello di prezzo del titolo, indice o altro sottostante) si verifica, prima o entro una determinata scadenza temporale; nel caso in cui l’evento non si verifichi, l’acquirente l’opzione subisce la perdita di tutta la somma investita.”

Al riguardo, in data 28 marzo 2012, i Servizi della Commissione Europea,
in risposta a specifico quesito circa la natura delle opzioni binarie, hanno chiarito
che:

le stesse in quanto contratti derivati regolati in contanti, appaiono riconducibili alla definizione di strumenti finanziari. Di conseguenza, le società che offrono servizi e attività di investimento in opzioni binarie dovrebbero essere autorizzate come imprese di investimento (ovvero banche) ai sensi della direttiva 2004/39/Ce MiFID”.

Come indicato dai Servizi della Commissione Europea, le opzioni binarie, contratti derivati regolati in contanti, rientrano nel novero degli strumenti finanziari di cui all’Allegato 1, sez. C della “MiFID”: di conseguenza, tutti i soggetti che intendono prestare servizi di investimento aventi ad oggetto opzioni binarie verso il pubblico (italiano) devono essere dotati della necessaria autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità. Considerato che l’interpretazione della disciplina fiscale delle operazioni finanziarie non può prescindere dalle disposizioni civilistiche che regolano le medesime operazioni, si ritiene che anche i redditi derivanti dalle opzioni binarie rientrino nelle fattispecie di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti anch’essi ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

Anche in questo caso, come nelle operazioni sul mercato Forex, vi è assoggettamento alla categoria dei redditi diversi.

Tassazione trading online operazioni binarie e dichiarazione dei redditi

Quali sono le regole per la compilazione della dichiarazione dei redditi in materia di tassazione del trading online sul mercato Forex e su quello delle operazioni binarie?

Ecco la spiegazione dell’Agenzia delle Entrate nella recente risoluzione 71/E del 1° settembre 2016.

Ai sensi dell’articolo 5 del citato d.lgs. n. 461 del 1997 (Regime dichiarativo), il contribuente deve indicare tali redditi nel quadro RT della dichiarazione dei redditi Modello Unico – Persone Fisiche e autoliquidare l’imposta eventualmente dovuta. Mentre, l’eventuale eccedenza delle minusvalenze risultante nel medesimo quadro RT potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi. L’opzione per il risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 461/1997 può essere esercitata soltanto in presenza di uno stabile rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione del risparmio residenti in Italia, nonché presso stabili organizzazioni in Italia dei medesimi soggetti non residenti, Poste Italiane S.p.A. e agenti di cambio. Tale opzione può essere esercitata anche in relazione ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR con l’ulteriore condizione che i predetti soggetti intervengano in tali rapporti come intermediari professionali o come controparti.

Questo regime comporta l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva del 26 per cento sui predetti redditi da parte dei suddetti intermediari abilitati e, conseguentemente, solleva i contribuenti dall’obbligo di includere i redditi diversi di natura finanziaria nella propria dichiarazione dei redditi (cfr. Circolare 24 giugno 1998, n. 165). Nel caso di specie, tenuto conto che i broker esteri non sono uno dei soggetti previsti dalla norma che possono agire come sostituti d’imposta in Italia, si ritiene che il contribuente debba indicare i redditi diversi derivanti dai rapporti in oggetto nel quadro RT – denominato “Plusvalenze di natura finanziaria” – sezione II, righi da RT 21 a RT 30 della dichiarazione dei redditi modello Unico persone fisiche 2016.

Le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione II devono essere riportate nel rigo RT93, colonna 5. Ai fini del calcolo delle plusvalenze/minusvalenze, il contribuente si deve avvalere delle certificazioni rilasciate dai broker esteri, che devono essere conservate dal contribuente ai fini di un eventuale riscontro richiesto dagli organi dell’Amministrazione Finanziaria.

Tassazione trading online operazioni binarie ed ulteriori adempimenti

L’Agenzia delle Entrate fa presente, inoltre, che i rapporti che il contribuente detiene con i broker esteri rientrano tra i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al
di fuori del territorio dello Stato
, pertanto tali rapporti devono essere:

  • indicati, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990,
    n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nel
    quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi, in quanto tali
    rapporti sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (cfr. circolare
    23 dicembre 2013, n. 38/E);
  • assoggettati all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero - IVAFE.

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