Superbonus 110%, guida 2023: lavori ammessi, novità, come funziona e requisiti

Giacomo Astaldi

14/06/2023

14/06/2023 - 17:25

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Guida al superbonus 110% nel 2023: elenco lavori ammessi, chi ne ha diritto, i limiti di spesa, come funziona e quando si passa al superbonus 90%.

Superbonus 110%, guida 2023: lavori ammessi, novità, come funziona e requisiti

Il Superbonus 110% è un incentivo introdotto nel 2020 per promuovere l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico negli edifici. A partire dal 2023, il Superbonus subisce alcune modifiche, passando al 90% per la maggior parte dei casi. In questa guida, analizzeremo in modo approfondito le novità, i requisiti e come funziona il Superbonus 110% e il Superbonus 90% nel 2023.

Cos’è il Superbonus 110%

Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio nel 2020, che prevede una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

Cosa cambia nel 2023: dal Superbonus 110% al 90%

A partire dal 1° gennaio 2023, il Superbonus subisce alcune modifiche, tra cui:

  • Riduzione della detrazione dal 110% al 90% per la maggior parte dei casi.
  • Introduzione di una soglia di reddito ISEE minima, calcolata sulla base di una sorta di quoziente familiare.
  • Cessazione della possibilità di richiedere lo sconto in fattura o di effettuare la cessione del credito a terzi, consentendo solo la detrazione fiscale.

Chi può continuare ad usufruire del Superbonus 110% nel 2023

Per tutto il 2023, potranno continuare ad usufruire del Superbonus 110% i seguenti soggetti:

  • I condomini che, entro il 31 dicembre 2022, hanno comunicato l’inizio dei lavori (CILA) o presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione, e che hanno anche deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022.
  • Le villette e le abitazioni unifamiliari che hanno sostenuto le spese entro il 31 marzo 2023, a condizione che siano stati eseguiti almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Il decreto Alluvioni ha previsto il differimento al 31 dicembre 2023 per terminare i lavori effettuati, ma solo per gli immobili situati nei territori interessati dall’alluvione. La modifica è stata inserita nell’articolo 1 e prevede il mantenimento del Superbonus al 110% (viene, quindi, meno la riduzione al 90% della detrazione prevista per la generalità dei contribuenti).

Allo stesso tempo il termine ultimo per portare a termine i lavori per le villette unifamiliari, previsto al 30 settembre, è differito al 31 dicembre 2023.

Interventi agevolati e requisiti per il Superbonus

Il Superbonus 110% e 90% copre una vasta gamma di interventi, tra cui:

  • Interventi di efficienza energetica (isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione, installazione di impianti fotovoltaici, ecc.);
  • Interventi di consolidamento statico o riduzione del rischio sismico;
  • Interventi di ristrutturazione edilizia.

Per accedere al Superbonus, è necessario che l’edificio oggetto degli interventi ottenga un miglioramento di almeno due classi energetiche.

Superbonus 90% per i condomini

Per i condomini che non possono usufruire del 110%, la detrazione fiscale verrà ridotta:

  • Al 90% per il 2023;
  • Al 70% nel 2024;
  • Al 65% nel 2025.

Gli stessi termini e scadenze si applicano anche ai proprietari di intere palazzine composte da 2 a 4 unità immobiliari.

Superbonus 90% per le villette unifamiliari

Per le villette unifamiliari che non possono usufruire del 110%, a partire dal 1° gennaio 2023 si applica il Superbonus 90% e la detrazione è concessa fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, la detrazione al 90% si applica solo se:

  • L’immobile oggetto dell’intervento edilizio è adibito ad abitazione principale;
  • Se il reddito di riferimento del contribuente è inferiore a 15.000 euro, variabile in base a una sorta di quoziente familiare.

Soglia di reddito ISEE per Superbonus

A partire dal 2023, l’accesso al Superbonus 90% è subordinato al rispetto di una soglia di reddito ISEE minima, calcolata sulla base di una sorta di quoziente familiare. Tale requisito è stato introdotto per garantire una maggiore equità nella fruizione dell’incentivo e per rendere il Superbonus più sostenibile per le casse dello Stato.

Come richiedere il Superbonus

Per richiedere il Superbonus 110% o 90%, è necessario seguire le seguenti procedure:

  • Verificare che gli interventi previsti rientrino tra quelli agevolati dal Superbonus;
  • Verificare il rispetto dei requisiti relativi all’abitazione principale e alla soglia di reddito ISEE (solo per il Superbonus 90%);
  • Richiedere una diagnosi energetica dell’edificio prima e dopo gli interventi;
  • Effettuare i lavori e conservare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute;
  • Presentare la dichiarazione dei redditi, indicando le spese sostenute e richiedendo la detrazione fiscale corrispondente.

I rischi per il committente con il Superbonus 110% o 90%

Prima di firmare il contratto, è fondamentale leggere attentamente le clausole, poiché la ditta potrebbe inserire condizioni che ti obbligano a pagare l’intero importo del lavoro se, entro un determinato periodo, non riesci a produrre il certificato di cessione del credito o il visto di conformità dal CAF o il certificato dall’Agenzia delle Entrate.

Il rischio è che nascano ditte ad hoc, che propongono i lavori rientranti nelle varie detrazioni, ma che utilizzino materiali di scarsa qualità e con manovalanza poco preparata. Per te cliente, quindi, c’è il rischio di ritrovarti con un lavoro fatto male. Per ovviare a questo pericolo, è fondamentale scegliere ditte serie, che operano sul mercato da anni.

In base al punto precedente, se capita in mano di ditte con pochi scrupoli, rischi di avere danni all’immobile a causa dei lavori fatti male. Danni che, se la ditta ha chiuso, dovrai far riparare a tue spese.

In caso di irregolarità nella fruizione del bonus, l’Agenzia delle Entrate chiede a te, e non alla ditta, il rimborso dello sconto indebitamente usufruito.

Sebbene l’Agenzia delle Entrate possa chiedere al committente il rimborso del bonus in caso di specifiche inadempienze, ciò non significa che la ditta che effettua i lavori sia priva di ogni responsabilità. Anzi, la ditta riveste un ruolo fondamentale nella verifica e attestazione dei presupposti oggettivi e soggettivi per la fruizione del bonus, nonché nell’attestazione finale sui requisiti necessari per ottenere il bonus.

FAQ sul Superbonus

In questa sezione, rispondiamo ad alcune delle domande più frequenti sul Superbonus 110% e 90%:

È possibile usufruire del Superbonus per più di un immobile?

Sì, il Superbonus può essere richiesto per interventi effettuati su più immobili, purché si rispettino i requisiti di reddito ISEE e quoziente familiare.

Quando scade il Superbonus 110%?

Il Superbonus 110% scade il 31 dicembre 2022 per i condomini e il 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

È possibile cumulare il Superbonus con altre detrazioni fiscali?

Sì, il Superbonus può essere cumulato con altre detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, purché non si superino i limiti di spesa stabiliti per ciascuna tipologia di intervento.

Superbonus 110%, come funzionava prima delle modifiche?

La possibilità di fare i lavori in casa gratis dipende dal tipo di interventi effettuati. Durante l’iter di conversione in legge del decreto Rilancio la platea di beneficiari che potevano usufruire dell’agevolazione è stata ampliata:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per quel che riguarda le partite Iva, la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha fornito importanti chiarimenti.

Potranno usufruire della detrazione anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori, ma solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata.

Quest’ultima specifica non varrà in caso di lavori riguardanti parti comuni condominiali.

Il raggio d’azione del superbonus 110% è stato successivamente ampliato dal decreto Semplificazioni. In particolare, è l’articolo 33 -al comma 2 lettere a) e b)- che ha aperto le porte dell’agevolazione al 110% a nuove categorie che:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni, condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni (1° giugno).

Questo significa che i nuovi beneficiari sono collegi, convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e ospedali senza scopi di lucro.

I limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono:

  • 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  • 30.000 per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Il tetto massimo di spesa pari a 30.000 euro comprende anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Conclusioni

Il Superbonus 110% e 90% rappresenta un’importante opportunità per incentivare l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici in Italia. Tuttavia, a partire dal 2023, il Superbonus subirà alcune modifiche, tra cui la riduzione della detrazione al 90% e l’introduzione di una soglia di reddito ISEE minima. Pertanto, è fondamentale informarsi sulle novità e i requisiti per poter accedere a questo importante incentivo.

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bruno

Maggio 2020

il mio condo di 16 unita’, e’ alla ricerca di una ditta per la messa in sicurezza dei balconi.
Facendo un miglioramento di classe energetica nel mio ( infissi, condizionamento e sostituzione caldaia individuale) Potrei sommare la mia quota dei balconi con i suddetti miglioramenti individuali, aggiungendoci la quota di ecobonus millesimale?
O sono da intendere esclusivamente per tutto il condominio.
In alternativa, potrei usuifruire dell’ecobonus solo per gli infissi, il condizionamento e la caldaia? facendo un contratto con la ditta che chiarifichi
la sua responsabilita totale dei costi.
Grazie in anticipo.

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