Superbollo 2026, come funziona e quando si paga l’addizionale erariale

Patrizia Del Pidio

21 Settembre 2026 - 08:36

Guida al Superbollo 2026. Come calcolare l’addizionale erariale sopra i 185 kW, le fasce di riduzione per anzianità e la compilazione dell’F24 ELIDE.

Superbollo 2026, come funziona e quando si paga l’addizionale erariale

Il superbollo è una delle tasse più discusse in Italia: si tratta di un’addizionale erariale che si applica alle vetture ad alta potenza e si aggiunge all’importo del normale bollo auto regionale. Fu introdotta nel 2011 con l’obiettivo di tassare le auto di lusso e si attiva ogni volta che la potenza di un veicolo supera la soglia dei 185 kW (pari a 251,6 Cavalli Vapore).

Comprare un’auto sportiva di grossa cilindrata presuppone sempre il pagamento del superbollo e proprio per questo comprendere come funziona è di particolare rilevanza. Non si tratta di una estensione del classico bollo auto, ma di una vera e propria tassa statale che ha regole e calcoli specifici, scadenze precise e pagamento tramite modello F24.

L’importo del superbollo, tra l’altro, non resta fisso nel tempo, ma si riduce progressivamente in base all’anzianità del veicolo (misurata a partire dall’immatricolazione), fino ad azzerarsi al compimento del ventesimo anno.

In questa guida completa analizzeremo come funziona l’addizionale, quali sono le esenzioni e come calcolare l’importo esatto in base alla potenza del motore.

Cos’è il superbollo

Il superbollo fu introdotto in Italia con il decreto legge n. 98/2011 dal Governo Berlusconi IV. Inizialmente l’addizionale erariale era fissata a 10 euro per ogni kW di potenza superiore alla soglia dei 225 kW. La misura fu inasprita pochi mesi dopo dal Governo Monti con il decreto legge n. 201/2011 (Decreto Salva Italia) che ha abbassato la soglia agli attuali 185 kW e raddoppiato la tariffa a 20 euro per ogni chilowatt eccedente.

Nata con l’intento di colpire i beni di lusso e aumentare le entrate fiscali dello Stato in un momento di profonda crisi economica, la misura è stata spesso criticata come la causa della contrazione del mercato delle auto ad alte prestazioni. Secondo le critiche è stato proprio il superbollo a portare una perdita indiretta di introiti allo Stato con la conseguente riduzione di Iva, introiti da passaggi di proprietà e accise sui carburanti per le mancate vendite.

Da quanti cavalli si paga il superbollo oggi? La soglia oltre la quale scatta il pagamento è fissata a 185 kW.

Superbollo come funziona

Il meccanismo del superbollo si basa su un principio matematico semplice: la tassa si applica sulla quota di potenza che eccede i 185 kW. Per ogni chilowatt in più il proprietario deve versare 20 euro.

Se una vettura ha una potenza di 200 kW, il superbollo si calcola sui 15 kW che eccedono i 185. Il superbollo annuale da pagare, in questo caso, sarà di 300 euro (20 euro per i 15 kW eccedenti).

Il legislatore, tuttavia, ha previsto un meccanismo decrescente. La svalutazione progressiva delle auto ad alte prestazioni è molto rapida e proprio per questo con l’avanzare dell’età della vettura il superbollo si riduce progressivamente a intervalli quinquennali. Il conteggio parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione del veicolo, che solitamente corrisponde con l’anno di prima immatricolazione.

La riduzione del superbollo segue uno schema rigido che divide gli importi in quattro fasce distinte che illustriamo nella seguente tabella.

Anzianità del veicoloPercentuale dell’importoTariffa al kW eccedente
Fino a 5 anni dalla costruzione 100% (Importo pieno) 20,00 €
Da 6 a 10 anni dalla costruzione 60% (Riduzione del 40%) 12,00 €
Da 11 a 15 anni dalla costruzione 30% (Riduzione del 70%) 6,00 €
Da 16 a 20 anni dalla costruzione 15% (Riduzione dell’85%) 3,00 €
Oltre i 20 anni dalla costruzione 0% (Esenzione totale) 0,00 €

Al compimento del ventesimo anno dalla costruzione del veicolo il superbollo non si paga più. In questo modo l’addizionale non grava sulle auto storiche. Le riduzioni si applicano in automatico dal primo giorno dell’anno successivo a quello di scadenza del quinquennio precedente.

Chi paga il superbollo?

Capire quali sono i soggetti obbligati a pagare il superbollo è fondamentale. A versarlo devono essere tutti coloro che alla scadenza del termine ultimo di pagamento risultano al PRA come:

  • proprietari del veicolo;
  • usufruttuari;
  • acquirenti con patto di riservato dominio;
  • utilizzatori in caso di leasing.

Dal 1° gennaio 2026 l’obbligo di pagamento è stato esteso anche ai proprietari di veicoli sottoposti a fermo amministrativo fiscale, che fino allo scorso anno erano esentati.

Calcolo superbollo con esempi

Per calcolare il superbollo è necessario moltiplicare i chilowatt che eccedono i 185 per la tariffa prevista in base all’anzianità del veicolo.

Esempio 1
Un’auto sportiva nuova, che ha meno di 5 anni, ha una potenza di 250 kW. In questo caso si paga la tariffa piena di 20 euro per ogni chilowatt eccedente. In questo caso i chilowatt eccedenti sono 65 e il superbollo da pagare è pari a 1.300 euro (65 moltiplicato per 20 euro).

Esempio 2
Una supercar immatricolata da 8 anni ha una potenza pari a 300 kW. La tariffa applicabile è di 12 euro per ogni chilowatt eccedente. 300 – 185 = 115 kW eccedenti.
L’importo dovuto per il superbollo è di 1.380 euro (115 moltiplicato per 12 euro), ma se l’auto fosse stata nuova avrebbe pagato 2.300 euro.

Il caso particolare delle auto ibride

Un caso da prendere in esame è quello delle auto ibride. In questo caso non bisogna vedere la potenza complessiva, ma quella indicata sul libretto di circolazione alla voce P.2 che indica la sola potenza del motore termico.

Se un’auto ibrida plug-in dichiara una potenza complessiva di 260 kW, ma il suo motore termico a benzina ha una potenza di 180 kW e il motore elettrico i restanti 80 kW, il superbollo non è dovuto perché la potenza del motore termico resta sotto i 185 kW.

Come calcolare la scadenza del superbollo

La regola d’oro da ricordare è che la scadenza del superbollo coincide con quella del bollo auto ordinario. Trattandosi di un’addizionale della tassa automobilistica, il calendario dei pagamenti segue lo stesso principio temporale regolato a livello regionale o nazionale.
Se ad esempio il bollo di un veicolo scade a marzo, sia il bollo sia il superbollo devono essere versati entro il 30 aprile.

Come compilare il modello F24 per pagare il superbollo

A differenza del bollo auto, il superbollo deve essere versato allo Stato utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE). Per pagare l’addizionale, inoltre, non si possono usare altri crediti fiscali in compensazione.

Come compilare il modello F24 ELIDE? I codici tributo vanno inseriti nella sezione “Erario e altro” e quelli da utilizzare sono:

  • 3364: Addizionale erariale alla tassa automobilistica (Imposta principale);
  • 3365: Sanzione da ravvedimento operoso (in caso di pagamento tardivo spontaneo);
  • 3366: Interessi da ravvedimento operoso (in caso di pagamento tardivo spontaneo).

La sezione fondamentale da compilare, oltre quella dei dati anagrafici, è quella centrale. Si procede in questo modo:

  • Codice Ufficio: va lasciato vuoto;
  • Codice Atto: va lasciato vuoto;
  • Tipo: indicare la lettera A per autoveicolo;
  • Elementi identificativi: inserire la targa della vettura scrivendola senza spazi;
  • Codice Tributo: per il versamento normale inserire il codice 3364;
  • Anno di riferimento: l’anno per cui si sta pagando la tassa, ovvero quello in corso;
  • Importi a debito versati: l’importo del superbollo da versare calcolato in precedenza.

Cosa succede se si paga il superbollo in ritardo?

Se si salta la scadenza ordinaria del superbollo, l’omesso o ritardato pagamento comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Se non è stato notificato un atto di accertamento è possibile sanare la posizione con il ravvedimento operoso.

La sanzione ordinaria per il mancato pagamento è pari al 30% dell’importo dovuto (per ritardi inferiori a 90 giorni è ridotta al 15%). Con il ravvedimento operoso le sanzioni vengono ridotte nel seguente modo:

  • fino a 14 giorni di ritardo: sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (fino a un massimo dell’1,4%);
  • da 15 a 30 giorni di ritardo: sanzione fissa ridotta all’1,5% dell’importo originario;
  • da 31 a 90 giorni di ritardo: sanzione fissa ridotta all’1,67% dell’importo originario;
  • da 91 giorni a 1 anno di ritardo: sanzione fissa ridotta al 3,75% dell’importo originario;
  • oltre 1 anno ed entro 2 anni: sanzione fissa ridotta al 4,29% dell’importo originario;
  • oltre 2 anni: sanzione fissa ridotta al 5,00% dell’importo originario.

In aggiunta alla sanzione ridotta, in ogni caso, vanno calcolati anche gli interessi legali giornalieri sull’importo della tassa non versata a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza per il versamento.

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