Festività, malattia, legge 104 e altre situazioni da conoscere. Interrompere le ferie è possibile: ecco cosa succede se il dipendente è costretto al rientro anticipato dalle vacanze.
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Sospendere le ferie è possibile? Può capitare che durante l’estate, o in qualsiasi altro periodo dell’anno, si verifichi un evento che metta fine anticipata alle vostre vacanze. Pensiamo ad esempio all’insorgere di una malattia, al ricovero di un figlio piccolo oppure al dover assistere un parente disabile: in tal caso, visto il rientro anticipato, per il lavoratore dipendente è possibile interrompere le ferie e, nei casi previsti dalla legge o dal contratto collettivo, recuperare in seguito i giorni di riposo non goduti.
Questo diritto si basa sulla natura stessa delle ferie: al lavoratore, infatti, ogni anno spetta un periodo di riposo per il recupero delle energie psico-fisiche impiegate per lo svolgimento della propria professione. Lo stabilisce l’articolo 36 della Costituzione, che definisce le ferie annuali retribuite un diritto irrinunciabile, mentre l’articolo 10 del d.lgs. 66/2003 fissa un minimo di 4 settimane l’anno: almeno 2 da godere nell’anno di maturazione e le restanti entro i 18 mesi successivi. Se il riposo non è possibile, per il verificarsi di un evento che lo impedisce, è giusto che il decorrere delle ferie venga sospeso in modo che il dipendente ne possa usufruire in un altro momento.
A seconda del motivo che porta il dipendente a chiedere la sospensione delle ferie ci sono delle regole da rispettare, a partire dalla comunicazione al datore di lavoro. Ve ne parleremo in questa guida che interesserà a tutti quei dipendenti sfortunati che per un motivo o per l’altro sono costretti ad interrompere le vacanze, con un focus finale su tre casi in cui la parola «sospensione» riguarda le ferie in senso diverso: scuola, tribunali e registratore telematico.
Sospensione delle ferie, quando è possibile?
L’interruzione delle ferie, qualora si vengano a creare delle situazioni che lo prevedono, è un diritto del lavoratore. Quando ne ricorrono i presupposti, il datore di lavoro non può negarla, anche se in alcuni casi la legge gli riconosce strumenti di verifica: può contestare la compatibilità della malattia con il riposo, attraverso una visita di controllo, oppure accertare che l’assistenza al familiare disabile non sia rinviabile. La sospensione ferie è prevista quando:
- ci si ammala, se la malattia è incompatibile con il riposo;
- il figlio fino a 8 anni si ammala e viene ricoverato in ospedale;
- si fruisce dei permessi della legge 104 per assistere un familiare disabile;
- cade un giorno festivo all’interno del periodo di ferie, secondo le regole del contratto collettivo applicato.
C’è poi l’ipotesi opposta, quella in cui è l’azienda a richiamare il dipendente in servizio: un caso eccezionale, con regole proprie. Vediamo nel dettaglio quali sono i diritti e i doveri del lavoratore per beneficiare della sospensione a seconda dei casi che portano all’interruzione delle vacanze.
Sospensione delle ferie per malattia
Sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione hanno più volte ribadito che il diritto alle ferie per il lavoratore è inderogabile. La svolta risale alla sentenza n. 616 del 1987 della Consulta, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 2109 del Codice civile nella parte in cui non prevedeva che la malattia insorta durante le ferie ne sospendesse il decorso. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 1947 del 1998, hanno poi fissato i principi recepiti dall’INPS con la circolare n. 109 del 17 maggio 1999. Questo significa che qualora sopraggiunga una malattia, il dipendente ha diritto a interrompere le ferie e a trasformare l’assenza in malattia, con il relativo trattamento economico. Due piani, però, vanno tenuti distinti: la sospensione delle ferie riguarda tutti i lavoratori dipendenti, mentre l’indennità di malattia INPS spetta solo a determinate categorie, come gli operai dell’industria e gli operai e impiegati del terziario. Per altre, come gli impiegati dell’industria e i quadri, la retribuzione durante la malattia è a carico del datore di lavoro secondo il CCNL.
Attenzione però: la sospensione delle ferie per malattia non è automatica. Conta che lo stato morboso sia incompatibile con le finalità del riposo e, in caso di dubbio, spetta al datore di lavoro dimostrare il contrario, chiedendo all’INPS una visita di controllo mirata a valutare proprio questa compatibilità.
Secondo le indicazioni dell’Istituto, interrompono le ferie ad esempio gli stati febbrili, i ricoveri ospedalieri, le ingessature di grandi articolazioni e le malattie gravi di organi e apparati; non producono invece questo effetto, di norma, la cefalea, lo stress psicofisico e le patologie che possono trarre giovamento proprio dal riposo.
Gli obblighi e le procedure sono le stesse previste nel caso in cui ci si ammali a lavoro: è necessario quindi il certificato del medico e l’invio della comunicazione all’INPS (che effettua direttamente il medico per via telematica). Inoltre, anche in questo periodo si è soggetti all’obbligo di reperibilità negli orari delle visite fiscali, oggi uguali per dipendenti pubblici e privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, compresi sabato, domenica e festivi. Se si trascorrono le vacanze lontano da casa, nel certificato va indicato l’indirizzo di reperibilità effettivo, comunicando ogni variazione sia all’azienda sia all’INPS.
Un passaggio decisivo è la comunicazione della sospensione delle ferie al datore di lavoro. La sola trasmissione del certificato all’INPS non basta: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8016 del 2016, ha chiarito che la conversione dell’assenza da ferie a malattia opera dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza dello stato morboso, non dalla data riportata sul certificato. Chi avvisa in ritardo rischia quindi di vedersi conteggiare come ferie regolarmente godute anche i giorni in cui era già malato. Meglio usare un canale tracciabile, come la posta elettronica o la procedura prevista dal contratto collettivo.
Qualora la malattia sopraggiunga prima del primo giorno delle ferie programmate, le ferie non iniziano a decorrere. Il dipendente resta quindi in malattia per tutta la durata indicata nel certificato, senza dover utilizzare neppure un giorno di ferie. Se invece la malattia insorge durante le ferie, la sospensione delle stesse scatta dal momento in cui l’azienda riceve la comunicazione: tutti i giorni precedenti vengono detratti dalle ferie maturate.
Una volta guarito, il lavoratore non perde i giorni non goduti, che tornano nella sua disponibilità e vanno riprogrammati. La collocazione del nuovo periodo, però, non è una scelta unilaterale: va concordata con il datore di lavoro, al quale l’articolo 2109 del Codice civile riserva la decisione sul periodo di godimento. In caso di ferie collettive con chiusura aziendale, i giorni sospesi dovranno essere concessi in un altro momento dell’anno. Se poi i giorni residui non vengono smaltiti nei tempi di legge, entrano in gioco le regole sulle ferie non godute.
E se ci si ammala all’estero? Per chi si trova in un Paese dell’Unione europea, il certificato di malattia va presentato all’INPS e al datore di lavoro entro 2 giorni dal rilascio; in alternativa ci si può rivolgere all’istituzione locale competente, che effettua l’accertamento medico e trasmette la certificazione.
Sospensione ferie per malattia del figlio
Come anticipato, è possibile interrompere le ferie anche se ad essere colpito da una malattia è il proprio figlio. Questo però è possibile solo quando la malattia comporta il ricovero in ospedale e il figlio non abbia più di 8 anni. Lo prevede l’articolo 47, comma 4, del d.lgs. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità): la malattia del bambino che dia luogo a ricovero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento, per i periodi di congedo previsti dalla legge.
Quei periodi cambiano in base all’età: fino ai 3 anni del bambino entrambi i genitori, alternativamente, possono assentarsi per tutta la durata della malattia, senza limiti; tra i 3 e gli 8 anni ciascun genitore ha diritto a un massimo di 5 giorni lavorativi l’anno. Una differenza importante rispetto alla malattia del lavoratore: durante il congedo per malattia del figlio non si applicano le regole sulle visite fiscali. Se invece la malattia del bambino non ha dato luogo a ricovero, la legge non riconosce il diritto all’interruzione delle ferie: eventuali condizioni di miglior favore vanno verificate nel contratto collettivo applicato.
Sospensione ferie per assistenza ad un parente disabile
Ai dipendenti che hanno figli, coniugi o parenti conviventi affetti da handicap grave la legge 104 riconosce, all’articolo 33, comma 3, 3 giorni di permesso regolarmente retribuiti ogni mese.
Pensiamo a cosa accadrebbe se il dipendente fosse costretto, ad esempio perché la badante non può più occuparsene, a rientrare anticipatamente dalle vacanze per assistere il familiare; cosa succede in tal caso ai giorni di ferie? Anche i permessi della 104 comportano la sospensione delle ferie, con il datore di lavoro che non può negarne l’utilizzo ma può solamente verificare l’effettiva indifferibilità (ovvero che non può essere rinviata) dell’assistenza.
A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 20 del 2016, in risposta a un quesito della CGIL: poiché ferie e permessi hanno finalità diverse, il riposo del lavoratore da un lato e la tutela della persona con disabilità dall’altro, prevalgono le esigenze di assistenza. La regola vale per chi è già titolare del diritto ai permessi e anche durante le ferie programmate dall’azienda, compreso il fermo produttivo con chiusura dello stabilimento. I giorni di ferie non goduti andranno collocati in un periodo diverso, previo accordo con il datore di lavoro, come avviene per la malattia sopravvenuta.
Anche nel periodo di ferie quindi il dipendente ha diritto ad usufruire dei permessi della legge 104 del 1992 e ciò porta alla sospensione immediata delle ferie. Inoltre, i permessi non possono essere scalati dal monte ferie: la Cassazione, con l’ordinanza n. 14187 del 7 giugno 2017, ha giudicato illegittima la decurtazione delle ferie annuali per chi ha usufruito dei permessi, stabilendo che i giorni di assenza per assistenza concorrono alla maturazione delle ferie.
Sospensione ferie nei giorni festivi
Nei giorni festivi riconosciuti dal nostro ordinamento, elencati dalla legge n. 260 del 1949, il dipendente ha diritto ad assentarsi dal lavoro oppure, se lavora, a percepire una retribuzione maggiorata. Di conseguenza, una festività che cade durante le ferie di regola non viene conteggiata come giorno di ferie, ma il modo in cui viene trattata dipende dalle regole di computo e dal trattamento economico previsti dal contratto collettivo applicato.
L’elenco, peraltro, si è appena allungato: la legge n. 151 dell’8 ottobre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha reintrodotto il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, tra le festività nazionali. Nel 2026 la ricorrenza è caduta di domenica, quindi il primo 4 ottobre festivo in un giorno feriale sarà lunedì 4 ottobre 2027: chi programma ferie a cavallo di quella data dovrà tenerne conto.
Cosa succede se una festività, pensiamo al Ferragosto, cade all’interno del periodo di ferie? Le soluzioni previste più spesso dai contratti collettivi sono due:
- prolungare le ferie di 1 giorno;
- percepire la retribuzione per il giorno festivo.
La scelta tra le due va fatta sulla base del CCNL di riferimento e, dove il contratto lo consente, in accordo tra datore di lavoro e dipendente.
Il datore di lavoro può interrompere le ferie?
Fin qui abbiamo visto i casi in cui è il lavoratore a chiedere la sospensione delle ferie. Ma può succedere anche il contrario: un’emergenza in azienda e la telefonata del capo in pieno agosto. Vanno distinte due situazioni. Prima della partenza, secondo la Cassazione, il datore può modificare il periodo feriale per una riconsiderazione delle esigenze aziendali, a condizione di comunicarlo con congruo preavviso. Il richiamo in servizio durante ferie già iniziate è invece un’ipotesi eccezionale, legata a esigenze di servizio urgenti: presupposti e procedure dipendono dal contratto collettivo, dagli accordi aziendali o dal contratto individuale. In assenza di uno specifico obbligo di reperibilità, il dipendente in ferie non è tenuto a essere rintracciabile.
I giorni di ferie persi a causa del richiamo restano un diritto del lavoratore e vanno recuperati, mentre il rimborso delle spese dipende dal CCNL e non esiste una regola valida per tutti i settori. Il contratto dei metalmeccanici dell’industria riconosce il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio; quello del settore credito prevede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per il rientro e per l’eventuale ritorno nella località di villeggiatura; quello dell’industria alimentare il rimborso delle spese documentate. Nella scuola, il CCNL riconosce il rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per il ritorno nel luogo di villeggiatura, oltre a quelle sostenute per il periodo di ferie non goduto.
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Sospensione dell’attività didattica e ferie dei docenti
Un capitolo a parte riguarda la scuola, dove la sospensione delle attività didattiche non coincide con le ferie. Per legge (articolo 1, comma 54, della legge n. 228/2012) i docenti di ogni ordine e grado fruiscono delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni fissati dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative. Durante l’anno scolastico possono comunque chiedere fino a 6 giorni di ferie, a condizione che la sostituzione non comporti oneri aggiuntivi per l’amministrazione. Si tratta di giorni di ferie a tutti gli effetti, distinti dai 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. I docenti di ruolo maturano 32 giorni di ferie l’anno, 30 nei primi tre anni di servizio, a cui si aggiungono le festività soppresse: tutti i dettagli nella nostra guida su quanti giorni di ferie hanno gli insegnanti.
Anche per il personale scolastico vale la sospensione delle ferie, ma alle condizioni del contratto: l’articolo 13, comma 13, del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, tuttora applicato al comparto e richiamato dall’ARAN nei suoi orientamenti, prevede che le ferie siano sospese da malattie adeguatamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. Sotto questa soglia, le ferie proseguono normalmente. Resta valida, come per tutti i genitori lavoratori, l’interruzione per il ricovero del figlio fino a 8 anni.
Ferie giudiziarie e sospensione dei termini
Le cosiddette ferie giudiziarie non riguardano il rapporto di lavoro, ma il calendario dei processi. La legge n. 742 del 1969 prevede che il decorso dei termini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative sia sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno, per riprendere al termine del periodo. Fino al 2014 la pausa arrivava al 15 settembre: è stato il decreto legge n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, a ridurla a 31 giorni con decorrenza dal 2015.
In pratica, un termine iniziato prima di agosto si «congela» e riparte dal 1° settembre, mentre un termine che dovrebbe iniziare ad agosto, ad esempio per una notifica ricevuta in quel mese, comincia a decorrere direttamente dal 1° settembre. La sospensione si applica anche al processo tributario, ma riguarda solo i termini processuali, non quelli meramente amministrativi. Le eccezioni sono fissate dall’articolo 3 della stessa legge e variano a seconda del tipo di procedimento: in materia civile vi rientrano, tra gli altri, i procedimenti cautelari e le controversie di lavoro, mentre in materia penale la legge prevede regole specifiche, ad esempio per gli imputati in custodia cautelare.
Registratore di cassa telematico: la sospensione per ferie
Per commercianti, bar e ristoranti, chiudere per ferie significa anche gestire il registratore telematico, che trasmette quotidianamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Le specifiche tecniche dell’Agenzia stabiliscono che, se l’interruzione dell’attività supera i 12 giorni oppure se non se ne conosce in anticipo la durata, il dispositivo deve consentire l’invio dell’evento «fuori servizio» con il codice 608 (magazzino/periodo di inattività). L’operazione si effettua dal registratore stesso, funzione obbligatoria per i modelli approvati dopo il 30 giugno 2023, oppure dal portale Fatture e Corrispettivi nel percorso «Procedure di Emergenza», «Dispositivo Fuori Servizio», anche tramite un intermediario.
Non si tratta di un obbligo ma di una facoltà, come indicato sul portale dell’Agenzia, e la soglia dei 12 giorni non è casuale: coincide con il termine entro cui i corrispettivi possono essere trasmessi in caso di problemi di connessione. Comunicare lo stop consente al Fisco di distinguere una chiusura programmata da un guasto o da un’anomalia nella trasmissione. Per le pause più brevi non serve alcun adempimento: alla prima chiusura di cassa dopo la riapertura, il registratore certifica in automatico l’assenza di corrispettivi nei giorni di stop. Anche dopo un periodo «fuori servizio» non occorre riattivare nulla: il dispositivo torna «in servizio» con la prima trasmissione utile.
Articolo revisionato da Emanuele Di Baldo il
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