Il figlio che perde il lavoro deve essere nuovamente mantenuto dai genitori? Ecco come funziona l’obbligo di mantenimento secondo la legge.
La regola generale riguardo al mantenimento dei figli è che l’obbligo dura almeno fino a quando la prole non raggiunge la maggiore età e comunque perdura fino al raggiungimento dell’indipendenza economica. Bisogna comunque ricordare che i figli non autosufficienti dal punto di vista economico devono essere mantenuti dai genitori soltanto se questa condizione non è a loro imputabile, ad esempio perché stanno frequentando regolarmente un corso di studi. È quindi logico chiedersi cosa succede se dopo la cessazione dell’obbligo la situazione del figlio cambia e se i genitori devono mantenerlo se perde il lavoro.
I genitori devono mantenere il figlio che perde il lavoro?
L’obbligo di mantenimento dei genitori decade automaticamente quando i figli raggiungono l’indipendenza economica che permette loro di far fronte ai bisogni quotidiani in completa autonomia. Non esiste un particolare criterio per valutare questa circostanza, ad esempio non è necessario che i figli siano assunti con contratto a tempo indeterminato, bensì è sufficiente una forma di stabilità dal punto di vista reddituale.
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Per esempio, i figli che svolgono un lavoro stagionale o comunque lavorano lo stretto necessario per mantenersi gli studi devono essere ancora mantenuti dai genitori, purché siano regolari dal punto di vista scolastico. Una volta raggiunta la maggiore età, infatti, i figli sono tenuti ad adoperarsi per cercare un lavoro o comunque ad acquisire delle competenze tecniche e formative che in seguito permetteranno loro l’inserimento professionale. Quando questo impegno viene meno, i genitori non sono più obbligati a mantenerli.
In ogni caso, una volta che un figlio trova un lavoro che gli permette quantomeno di mantenersi, l’obbligo di mantenimento genitoriale cessa e non ritorna a esistere nemmeno se le condizioni economiche del figlio si modificano. Un figlio che perde il lavoro, seppur subendo una presumibile diminuzione del reddito, ha infatti dimostrato di avere le possibilità di mantenersi e concretizzare una capacità lavorativa.
Se così non fosse, l’obbligo di mantenimento si ripristinerebbe per ogni difficoltà professionale dei figli, snaturando peraltro la sua finalità. In tal proposito, non è rilevante se il figlio abbia perso il lavoro per sua responsabilità o meno, ma nemmeno se abbia presentato le dimissioni, prescindendo perfino dalla giusta causa. Secondo la giurisprudenza, il figlio che raggiunge l’indipendenza economica è in grado di recuperarla e l’obbligo di mantenimento non può essere ripristinato.
Ovviamente, ciò avviene soltanto quando vi sia stata un’effettiva decadenza dell’obbligo quindi soltanto se il lavoro perso consentisse al figlio di essere indipendente. Posto che l’obbligo di mantenimento non può essere ripristinato, tuttavia non si può escludere a priori un diverso obbligo di natura economica dei genitori. Si tratta dell’obbligo alimentare, dovuto ad alcune persone soltanto se versanti in stato di bisogno.
Quando il figlio che perde il lavoro deve essere mantenuto
Gli alimenti, a differenza del classico mantenimento, hanno infatti funzione assistenziale e sono quindi volti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. L’importo degli alimenti è dunque decisamente più contenuto rispetto al mantenimento, in quanto è finalizzato a vitto, alloggio e poco altro. L’obbligo alimentare, oltre a essere commisurato alle condizioni economiche degli obbligati, può comunque essere espletato anche in forma non economica. Allo stesso tempo, affinché sorga questo tipo di diritto, il beneficiario deve essere oggettivamente impossibilitato a provvedere alle proprie necessità.
Difficilmente, un figlio che ha già raggiunto una volta l’indipendenza economica non può trovare un’altra occupazione dopo aver perso il lavoro, anche tenendo in considerazione della giovane età. In ogni caso, anche se per sopravvenute ragioni oggettive che impediscono al figlio di trovare un’altra occupazione per mantenersi, i genitori possono espletare l’obbligo alimentare accogliendo (o tenendo) il figlio in casa per il periodo necessario (purché non imputabile al figlio stesso) dandogli “un tetto sulla testa e un piatto caldo” e nulla più.
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