L’omessa fatturazione può avere conseguenze pesanti per i titolari di partita Iva, ecco le sanzioni in vigore dal 1° settembre 2024 con l’entrata in vigore del decreto Sanzioni.
L’omessa fatturazione si verifica quando un contribuente obbligato all’emissione di fattura elettronica evita l’adempimento, al verificarsi di questa ipotesi si applicano le sanzioni per omessa fatturazione.
La fattispecie è rilevante sia ai fini IVA, sia ai fini della corretta determinazione della base imponibile per le imposte sui redditi. Cosa succede in caso di omessa fatturazione e quali sono le sanzioni previste in seguito all’entrata in vigore del decreto Sanzioni?
La normativa fiscale italiana prevede diverse sanzioni a carico dei soggetti che non provvedono ad adempiere correttamente alla fatturazione.
Ecco la guida completa sulle sanzioni per omessa fatturazione.
Quando si verifica l’omessa fatturazione?
La fattura elettronica è il documento fiscale dal quale rilevano tutti i dati relativi alle operazioni effettuate, in particolare i dati di chi emette la fattura e di chi riceve la stessa (destinatario), l’oggetto della prestazione, la data, il numero progressivo, gli importi della prestazione stessa, l’Iva applicata sulla prestazione.
Ci sono due tipologie di fatturazione: fatturazione immediata, contestuale all’operazione e la fattura differita. Nel caso di fatturazione immediata, si considera omessa la fattura non emessa entro 12 giorni dall’operazione.
Nel caso di fattura differita l’emissione avviene entro il 15 del mese successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la prestazione. La fattura differita ha un’applicazione residuale, cioè per “le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione” e nel caso di operazioni ripetute nei confronti dello stesso soggetto.
In ogni caso, è possibile emettere fattura in ritardo utilizzando il ravvedimento per fattura elettronica tardiva. Per chi si avvale di tale strumento le sanzioni dipendono dal lasso di tempo che intercorre tra la data in cui la fattura doveva essere emessa e la data in cui la fattura viene emessa.
La fattura emessa in formato diverso da quello elettronico si considera inesistente e, di conseguenza, è parificata alla omessa fatturazione. Tutte le fatture che non transitano dal Sistema di Interscambio devono essere considerate come inesistenti.
Sanzioni per l’omessa fatturazione elettronica
Le violazioni relative alla fatturazione possono assumere connotazioni diverse ovvero:
- omissione della fatturazione;
- mancata registrazione della fattura in contabilità;
- sottofatturazione;
- sovrafatturazione.
Sanzioni sull’omessa fatturazione: gli importi
Quali sono le sanzioni applicabili in caso di omessa fatturazione?
Il decreto Sanzioni entrato in vigore il 1° settembre 2024 va a modificare l’articolo 6 del decreto legislativo 471 del 1997.
Il nuovo articolo 6 prevede che “chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa del 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio”. L’importo minimo della sanzione non può essere inferiore a 250 euro.
Il comma 3 dell’articolo 6 prevede che “Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto
ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 70% corrispondente all’importo non documentato”.
Nel caso in cui dalla mancata emissione della fattura non sia derivata una violazione di obblighi dichiarativi, ad esempio nel caso dei forfettari che non presentano la dichiarazione Iva e versano solo l’imposta sostitutiva, si applica una sanzione da 250 euro a 2.000 euro.
Sanzioni sulla fatturazione: le operazioni non imponibili
Risulta passibile di sanzione amministrativa anche la mancata documentazione o registrazione di operazioni non imponibili, esenti e non soggette ad Iva. In questo caso la sanzione è del 5%.
La decisione di sanzionare anche le operazioni non soggette ad Iva è strettamente connessa al nuovo obbligo di documentare con fattura anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi che risultano non avere il requisito della territorialità.
Il comma 9 bis dell’articolo 6 prevede una sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile, reverse charge.
Sanzioni sulla fatturazione: la registrazione fuori termine
È da precisare che l’omissione si perfeziona con il mancato rispetto dei termini previsti per l’emissione della fattura e di quelli indicati per la registrazione. Il contribuente, che non provveda a spontaneo ravvedimento per regolarizzare la propria posizione e le proprie fatture, in caso di adempimento tardivo è comunque sottoposto alle sanzioni sopra descritte. La falsa indicazione in fattura della data di emissione della fattura stessa, dal punto di vista sanzionatorio, è uguale all’omessa documentazione e prevede quindi le stesse sanzioni.
Sanzioni sulla fatturazione: tabella
Ecco una tabella con le principali sanzioni previste in caso di omissioni od errori nel processo di fatturazione:
Fattispecie | Sanzioni |
---|---|
Omessa documentazione o registrazione di operazioni imponibili | 70% dell’imposta |
Omessa documentazione o registrazione di operazioni non imponibili o esenti | 5% del corrispettivo non fatturato o non registrato con un minimo di 250 euro |
Omessa documentazione o registrazione di operazioni non soggette ad Iva | 5% del corrispettivo non documentato o non registrato con importo minimo di 250 euro |
Mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e/o documenti di trasporto o l’emissione per importi inferiori | 70% dell’imposta evasa, comunque, non inferiore a 250 euro |
In caso di più violazioni di obblighi legati alla fatturazione elettronica o alla registrazione, le sanzioni si applicano una sola volta, sulla base del principio del cumulo giuridico.
Sanzioni accessorie
Per la mancata emissione di ricevute, fatture elettroniche, scontrini sono previste sanzioni accessorie.
La disciplina è contenuta nell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97 che prevede anche l’applicazione di una sanzione accessoria quando siano contestate, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 472/97, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie nell’arco di un quinquiennio.
La sanzione accessoria prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
Sanzioni per cessionario o committente in caso di omessa fatturazione
In caso di omessa fatturazione sono previste sanzioni anche per il cessionario o committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente.
La premessa è che non c’è più possibilità di autofattura, nel caso in cui ci sia una mancata emissione di fattura o una fatturazione irregolare, il cessionario o committente deve comunicare l’omissione o l’irregolarità all‘Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare.
Nel caso in cui non adempia, si applica una sanzione del 70% dell’imposta con un importo minimo di 250 euro.
La comunicazione deve essere effettuata tramite il documento TD29 che va a modificare la descrizione del documento TD20 per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione.
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