Rottamazione 2023 e compensazione sono compatibili? Risposta dell’AdE

Nadia Pascale

11 Luglio 2023 - 09:30

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Molti contribuenti si stanno chiedendo se le rate della rottamazione quater possano essere pagate con compensazione orizzontale con i crediti di imposta maturati. Ecco i chiarimenti dell’Ade.

Rottamazione 2023 e compensazione sono compatibili? Risposta dell’AdE

E’ possibile pagare i debiti fiscali della rottamazione 2023 con eventuali altri crediti di altre imposte in compensazione orizzontale?
Il dubbio è più che lecito visto che, dal 1 gennaio 2011, l’articolo 31 del Dl 78 del 2010 ha introdotto il divieto di effettuare compensazioni di crediti derivanti da imposte erariali per debiti iscritti a ruolo per le quali è scaduto il termine di pagamento.

Appare illuminante nella trattazione in oggetto la risposta a Interpello 372 del 2023 dell’Agenzia delle Entrate, infatti l’Istante propone diverse tipologie di compensazione del credito e ne consegue una disamina completa delle possibilità di compensazione del credito per coloro che aderiscono alla Rottamazione quater.

Rottamazione e compensazione, il quesito dell’Istante

L’Istante nella richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sottolinea di aver proposto l’adesione alla Rottamazione quater e che risulta a suo favore un credito Iva sufficiente a pagare tutte le cartelle della Rottamazione quater. La natura delle cartelle risultanti dal provvedimento di pace fiscale è triplice:

n. 15 cartelle al di sotto dell’importo rottamato di euro 1.500 euro;
n. 5 cartelle relative a IVA da versare in compensazione verticale IVA su IVA;
n.1 cartella al di sopra di 1.500 euro non IVA

Ciò premesso l’Istante chiede se può pagare le cartelle da Rottamazione quater con la compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Secondo il contribuente, non opera in questo caso il divieto di compensazione orizzontale per debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro per il quale sia scaduto il termine di pagamento (articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).

In caso di risposta negativa inerente la compensazione orizzontale, l’Istante chiede se può operare almeno la compensazione verticale e quindi se può utilizzare il credito Iva maturato per la compensazione dei debiti Iva oggetto di definizione agevolata. In questo caso la rimanente parte del debito fiscale verrebbe pagato con un piano rateale.

Chiede, infine, se può compensare i debiti risultanti dalla Rottamazione quater con crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati,
maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica
amministrazione.

Compensazione dei crediti fiscali in caso di Rottamazione quater

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire risposta al contribuente, con l’Interpello 372 del 2023 chiarisce il campo di applicazione della compensazione dei crediti.

Sottolinea che la legge di Bilancio 2023, legge 197 del 2022, nel disciplinare la Rottamazione quater stabilisce anche quali sono le modalità di pagamento da utilizzare.
A stabilire le regole è il comma 242 dell’articolo 1 della legge di Bilancio il quale stabilisce che il pagamento può avvenire:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore;
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Non sono indicate ulteriori modalità. Sottolinea l’Agenzia che

Il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità enucleate dal citato comma 242, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite Modello F24 disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Tale soluzione è in linea con quanto previsto dalla circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, e con l’articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ( disciplina Rottamazione ter).
Conclude l’Agenzia che

l’istante non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti
’’commerciali’’ di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazione quater di cui intende avvalersi.

Ne deriva che se il contribuente ha crediti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate o Pubbliche Amministrazioni, ma ha difficoltà nei pagamenti perché magari in un periodo difficile non ha liquidità sufficiente, comunque non può utilizzare tali somme per estinguere i debiti con il Fisco.

Interpello 372/2023 AdE
Interpello 372/2023 AdE

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