Rivalsa del datore di lavoro, cos’è, quando scatta e perché: la guida rapida

Claudio Garau

19/07/2023

19/07/2023 - 13:39

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La rivalsa è uno strumento che la legge prevede a favore dell’azienda o datore di lavoro che non può contare sulle prestazioni del dipendente temporaneamente inabile e assente per fatto del terzo.

Rivalsa del datore di lavoro, cos’è, quando scatta e perché: la guida rapida

Se una persona viene assunta, ciò si verifica perché un datore di lavoro ritiene che le sue competenze e abilità siano in grado di contribuire alla produzione, al buon andamento dell’attività e - in definitiva - al profitto aziendale. Anzi talvolta le prestazioni di un certo dipendente si rivelano essenziali per il funzionamento di un reparto o di un intero ufficio. Ecco perché se il lavoratore non può recarsi al lavoro perché lesionato causa incidente o infortunio causato da terzi, il datore può tutelarsi.

Può farlo sul piano risarcitorio grazie alla rivalsa, uno strumento che in Italia non tutte le aziende conoscono, ma che garantisce appunto la facoltà di conseguire un risarcimento del danno economico - patito proprio per l’assenza di un certo lavoratore. Vediamo allora più da vicino di cos’è la rivalsa, quali peculiarità ha, su cosa si fonda e come esercitare il relativo diritto. I dettagli.

Che cos’è la rivalsa del datore di lavoro

La rivalsa altro non è un’azione legale che l’azienda o datore di lavoro può intraprendere contro chi ha causato l’infortunio, malattia o lesione del proprio dipendente. La rivalsa è dunque l’oggetto di un diritto al risarcimento dell’azienda o datore di lavoro, che infatti può rivalersi sul terzo responsabile, ovvero farsi risarcire da altri, per il danno economico che consegue all’impossibilità - da parte del lavoratore che ha subito l’incidente o infortunio - di svolgere come al solito la prestazione lavorativa. E ciò proprio a causa della condotta lesiva del terzo che ha contribuito all’infortunio o malattia del lavoratore.

In queste circostanze l’azienda deve infatti sopportare costi non trascurabili, specialmente se il dipendente che si è fatto male occupa una posizione di coordinamento o direzione o comunque ha delle funzioni chiave per la produzione e il profitto aziendale. Ecco perché è certamente ammessa quest’azione risarcitoria a tutela del datore.

Tipico caso in cui il datore esercita la rivalsa è l’infortunio legato ad un incidente stradale, che può aversi in itinere - ovvero mentre il dipendente è in viaggio per motivi di lavoro - ma anche in situazioni del tutto distinte dall’attività lavorativa - ad es. tornando dal centro città in moto dopo alcuni acquisti o al rientro dal luogo di villeggiatura dopo le ferie.

In ogni caso, il risarcimento tramite rivalsa del datore di lavoro può scattare in tutte quelle situazioni in cui vi sia un lavoratore infortunato o lesionato a causa di un terzo, e perciò costretto all’assenza dall’ufficio. La tutela - ciò deve essere ben chiaro - scatta al di là dello specifico contesto in cui l’incidente o infortunio si è verificato.

I fondamenti dell’azione risarcitoria

La rivalsa si fonda sia sulla legge che sulle pronunce di numerosi giudici, a partire da quelli della Cassazione. D’altronde non devi dimenticare che il dipendente infortunato e temporaneamente inabile alla prestazione di cui al suo contratto di lavoro, ha comunque diritto alla conservazione del posto - come pure dello stipendio ed ai contributi. Ma è vero che gli enti previdenziali ed assistenziali integrano solo in parte la busta paga del dipendente, con obblighi di pagamento conseguenti gravanti sull’azienda.

In particolare in caso di infortunio per ragioni di lavoro / in itinere si tratterà di infortunio Inail, invece in ipotesi di infortunio estraneo del tutto all’attività di lavoro, l’assenza sarà gestita come assenza per malattia dall’istituto di previdenza Inps.

Il fondamento della rivalsa è, dicevamo, nella legge ed infatti proprio l’art. 2043 del Codice Civile relativo al risarcimento per fatto illecito, costituisce una regola guida sul punto. Esso sancisce che qualunque persona che arrechi ad altri un danno ingiusto è obbligata a risarcirlo, e questo vale altresì per il caso dell’assenza dal lavoro del dipendente infortunato per colpa del terzo. Quest’ultimo infatti danneggia anche il datore di lavoro in modo non trascurabile, tanto che l’azienda non può essere esclusa a priori dai soggetti che possono chiedere il risarcimento.

Al fine della quantificazione del danno patito dal datore di lavoro, occorre fare riferimento all’ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali - obbligatoriamente versati dall’azienda anche nel lasso di tempo di assenza del dipendente lesionato o infortunato. Ma il diritto al risarcimento per rivalsa è tutelato anche per ciò che attiene all’ulteriore danno in ipotesi di comprovata necessità di sostituzione del dipendente con un’altra persona, che ovviamente va pagata insieme al dipendente fermo per incidente. Senza contare le implicazioni di natura economica se quella persona è difficile da sostituire, con ad es. collegati ritardi dell’azienda per l’eventuale consegna di ordini.

Costo del lavoratore per l’azienda

Abbiamo detto sopra che una parte del cd. ’costo lavoratore’ resta a carico dell’azienda in caso di lesione provocata dal fatto del terzo: ebbene, in generale essa è variabile in base al settore di impiego e al Ccnl di settore applicabile. In media comunque si tratta di circa 2/3 della retribuzione lorda (compresi tredicesima, quattordicesima, premio di produzione quota parte TFR, quota INAIL a carico dell’azienda, contributi previdenziali Inps, altre Casse di previdenza/assistenza e non solo).

Il ’costo lavoratore’ si riferisce dunque anche alla quota di retribuzione differita maturata nel lasso di tempo di assenza, come pure alle ferie non godute - ma comunque maturate in detto periodo di infortunio o malattia.

Pertanto nell’ambito del periodo di assenza dal lavoro per inabilità, il lavoratore ha diritto alla conservazione della retribuzione, ma gli enti come Inps o Inail - in caso di infortunio ’non lavorativo’ - liquidano esclusivamente una frazione della retribuzione. L’altra grava sul datore, che deve procedere alla necessaria integrazione a favore del lavoratore lesionato ed assente. Ben si comprende insomma che contro il fatto illecito del terzo, che ha portato ad un danno ingiusto all’azienda, esista il diritto di rivalsa.

Condizioni per la tutela risarcitoria

Facciamo chiarezza ora sulle circostanze in cui l’azione risarcitoria di rivalsa del datore, è da considerarsi valida e dunque in grado di condurre al recupero delle somme:

  • l’infortunio o la malattia debbono essere state causate dal fatto illecito di un terzo responsabile;
  • la rivalsa dell’azienda è valida sia per le ipotesi di infortunio sia per le ipotesi di malattia ed è sempre applicabile nel caso in cui l’evento di malattia o infortunio è dovuto a responsabile esterno e terzo, coperto da assicurazione;
  • non rileva che gli effetti della malattia o dell’infortunio siano ancora presenti, dato che il risarcimento in oggetto segue una prescrizione di 24 mesi se il danno deriva da circolazione stradale. Pertanto la rivalsa è esercitabile fino a due anni dall’evento, anche se il lavoratore non è più in azienda. Nelle altre circostanze la prescrizione per danno per fatto del terzo scatta dopo cinque anni;
  • l’azione di rivalsa del datore è valida sia nel caso il dipendente non abbia concorso in alcun modo all’incidente o infortunio, sia che sussista invece una sua corresponsabilità.

Infine, è prevista una speciale tutela risarcitoria in caso di incidente che abbia coinvolto dipendenti trasportati: infatti il risarcimento scatta anche quando il conducente del mezzo su cui viaggiavano ha torto.

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