Rinnovo contratto a tempo determinato: causali, scadenze e proroga del decreto Dignità

Simone Micocci

31 Luglio 2018 - 12:25

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Nel passaggio in Parlamento sono stati approvati diversi emendamenti per il decreto Dignità: si va verso la proroga per l’entrata in vigore delle nuove regole sui contratti a tempo determinato.

Rinnovo contratto a tempo determinato: causali, scadenze e proroga del decreto Dignità

Come noto il decreto Dignità - attualmente in esame in Parlamento - modifica le norme relative al rinnovo dei contratti a tempo determinato.

Nel dettaglio le novità più importanti sono due: la prima stabilisce che la durata massima del rapporto a termine non può superare i 24 mesi (il precedente limite era di 36 mesi). Inoltre, nell’arco dei 24 mesi il contratto può essere rinnovato per un massimo di 4 volte (e non più 5).

La seconda novità riguarda la reintroduzione delle causali, con il datore di lavoro che dovrà spiegare il motivo per cui procede con il rinnovo del contratto a termine piuttosto che trasformarlo in un contratto a tempo determinato.

Questa regola però vale solamente per i contratti a termine che non superano la durata dei 12 mesi; entro questo arco temporale, infatti, il contratto può essere rinnovato senza dover dare alcuna giustificazione.

Inoltre nel passaggio in parlamento è stata approvata una proroga che farà slittare l’introduzione delle nuove regole per i contratti a termine in corso, ovvero per quelli stipulati prima del 14 luglio, data dell’entrata in vigore del decreto Dignità.

Vediamo quindi quali sono le nuove scadenze e per quali contratti a tempo determinato bisognerà giustificare un eventuale rinnovo.

Nuove scadenze per il decreto Dignità

Come anticipato nel passaggio del decreto Dignità in Parlamento potrebbe essere approvata una proroga che rinvia a novembre l’entrata delle nuove regole per i contratti a termine in corso. È il testo emandato dalle commissioni finanze e lavoro della Camera dei Deputati a prevederlo; solo in caso di approvazione (scontata) da parte del Parlamento, quindi, la proroga sarà ufficiale.

In tal caso fino al 31 ottobre 2018 i contratti a tempo determinato potranno essere rinnovati senza tener conto del limite dei 24 mesi (quindi i rapporti lavorativi non potranno superare i 36 mesi) e senza la necessità di presentare la causale. Inoltre i contratti potranno essere rinnovati anche per 5 volte.

Quanto previsto dal decreto Dignità, invece, si applica interamente ai contratti a termine sottoscritti dal 14 luglio 2018, per i quali quindi bisogna tener conto fin da subito delle nuove regole.

Quali causali per il contratto a termine

A questo punto è importante vedere quali sono le causali con le quali bisognerà giustificare il rinnovo di un contratto a termine (se il rapporto supera i 12 mesi).

Con il decreto Dignità, infatti, è stato eliminato quasi del tutto il principio della libertà dell’assunzione a termine stabilendo che il datore di lavoro deve darne giustificazione qualora il rapporto duri per oltre i 12 mesi.

Nel dettaglio, la causali previste dalla nuova legge sono le seguenti:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Riassumendo, il contratto può essere rinnovato quando c’è l’esigenza di sostituire un altro lavoratore, oppure quando c’è un incremento temporaneo (non programmabile) dell’attività lavorativa.

Nel caso si proceda al rinnovo senza presentare alcuna causale, allora il rapporto di lavoro passerà automaticamente a tempo indeterminato. Lo stesso vale per coloro che non rispettano le regole sul limite dei rinnovi e sulla soglia dei 24 mesi.

Le altre novità

Con il passaggio del decreto Dignità in Parlamento sono stati approvati altri emendamenti che contribuiranno a modificare il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Oltre alla definizione del periodo transitorio (in scadenza il 31 ottobre 2018) per i contratti siglati prima del 14 luglio, sono state poste delle eccezioni alla regola per cui dopo ogni rinnovo di contratto c’è un aggravio contributivo dello 0,5%.

Da questa norma, infatti, ne sono stati esclusi i lavoratori domestici; nessuna maggiorazione della contribuzione, quindi, nel caso di rinnovo del contratto per colf e badanti.

Infine sembra ormai confermato il ritorno dei voucher lavoro, ma solamente per alcune categorie di lavoratori: imprese agricole, enti locali e strutture alberghiere e ricettive (con un massimo di 8 dipendenti).

Per maggiori informazioni, cliccate qui per per tutti gli emendamenti approvati per il decreto Dignità.

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