Esecutività delle sentenze fiscali: ecco cosa cambia dal 1° giugno 2016

Giuseppe Guarasci

22 Aprile 2016 - 17:00

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Immediatamente esecutive le sentenze fiscali pronunciate dalle Commissioni Tributarie dal 1° giugno 2016.

Esecutività delle sentenze fiscali: ecco cosa cambia dal 1° giugno 2016

Novità in materia di sentenze fiscali emesse dalle Commissioni Tributarie, il nuovo il D.Lgs. n. 156/2015 infatti, introduce a decorrere dal 1° giugno 2016 l’esecutività immediata delle sentenze in materia di contenzioso fiscale.
Questo significa che il contribuente vittorioso può ottenere subito l’esecutività di quanto disposto nelle sentenze fiscali e l’immediato pagamento dalla controparte (il Fisco) delle somme dovute e stabilite nella sentenza stessa.

Ecco una disamina della nuova normativa in materia di esecutività delle sentenze fiscali e cosa cambia rispetto a prima.

Esecutività delle sentenze fiscali: la precedente normativa

Prima di analizzare nel dettaglio cosa è cambiato in materia di esecutività delle sentenze fiscali, è bene soffermarsi su quanto è disposto attualmente, o meglio su quanto prevede la normativa fino al 31 maggio 2016.
La formulazione originaria in materia di esecutività delle sentenze fiscali è quella prevista dall’art. 69 del D.Lgs. 546/1992. Questa prevede che nell’ambito del contenzioso tributario, se la commissione condanna l’ufficio del Ministero delle Finanze o l’ente locale al pagamento di somme dovute e la relativa sentenza fiscale è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l’art. 25, comma 2.
In altre parole ciò significa che, fino al 31 maggio 2016, nel caso in cui, a seguito di contenzioso tributario, il contribuente vinca nei confronti del Fisco, con sentenza favorevole della commissione tributaria, per ottenere il pagamento delle somme dovute, deve attendere che la sentenza passi in giudicato, cioè può ottenere il pagamento, solo dopo che questa non risulti più impugnabile ed è quindi divenuta definitiva.

Esecutività delle sentenze fiscali: le novità dal 1° giugno 2016

Il D.Lgs. 156/2015 riscrive totalmente l’art. 69 D.Lgs. n. 546/1992 sostituendo la “Condanna dell’ufficio al rimborso”,con “Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente”.
Dunque, a differenza di quanto previsto dal vecchio art. 69, il Legislatore ora stabilisce che a partire dall’1 giugno 2016 la sentenza fiscale di condanna diventa immediatamente esecutiva senza la necessità di attendere il suo passato in giudicato.
Quindi, il contribuente che vince nei confronti del Fisco, può ottenere l’immediata esecutività di quanto disposto nelle sentenza e l’immediato pagamento dalla parte soccombente delle somme dovute e stabilite nella sentenza stessa.
Di contro però il D.Lgs. 156/2015 introduce una restrizione in materia di esecutività delle sentenze fiscali, qualora infatti il pagamento delle somme cui è stata condannata la parte perdente (il Fisco) sia di importo superiore a 10.000 euro, il contribuente, se vuole ottenere l’immediata esecutività della sentenza può essere tenuto a prestare idonea garanzia.
Tocca al giudice a decidere sulla necessità di prestare garanzia dal tenendo conto delle condizioni di solvibilità del contribuente vittorioso.
In ogni caso bisogna sottolineare che i costi della garanzia sono anticipati dal contribuente vittorioso ma poi posti a carico della parte soccombente quando vi sarà l’esito definitivo del giudizio.

In merito, infine, ai tempi entro cui occorre dare esecutività alla sentenza fiscale, il D.Lgs. 156/2015 nel comma 5 dell’art.69, stabilisce che il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza medesima deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione nel caso di condanna ad importi inferiori a 10.000 euro, ovvero dalla data di presentazione della garanzia in caso di condanna a somme superiori a 10.000 euro.
Per tutelare il contribuente vittorioso, nel caso in cui la parte soccombente non dia esecuzione alla sentenza fiscale nel predetto termine di 90 giorni, la legge permette di ricorrere allo stesso contribuente al giudizio di ottemperanza alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nel grado successivo, alla commissione tributaria regionale.

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