Riforma degli appalti: in Gazzetta la legge delega. Cosa cambia per le imprese nei contratti pubblici

Antonella Ciaccia

27/06/2022

02/12/2022 - 15:06

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Via libera per le nuove regole sugli appalti e contratti pubblici. Il Governo ha sei mesi di tempo per adottare nuovi interventi. Criteri premiali per l’aggregazione di impresa, Anac e molto altro.

Riforma degli appalti: in Gazzetta la legge delega. Cosa cambia per le imprese nei contratti pubblici

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2022, la legge n. 78 del 21 giugno 2022 recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici».

La legge delega attribuisce al Governo sei mesi di tempo per redigere le nuove regole sugli appalti e individua 31 principi da declinare nel nuovo codice dei contratti, che andrà a sostituire l’attuale decreto legislativo n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

L’Esecutivo dovrà approvare norme che favoriscano la partecipazione delle micro e piccole imprese, che prevedano criteri premiali per l’aggregazione di impresa e che motivino la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto da parte della stazione appaltante. Gli obiettivi dovranno essere coerenti e aderenti alle direttive europee. Tra queste: la revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anti-corruzione (Anac) e la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali.

In attuazione del Pnrr, le tempistiche previste per la nuova normativa sui contratti pubblici sono: entro giugno 2023 l’entrata in vigore di tutto il quadro normativo, ed entro dicembre 2023 la piena efficacia della normativa sui contratti pubblici.

Vediamo di seguito nello specifico alcuni criteri e principi direttivi previsti per l’intervento al Codice dei Contratti Pubblici.

Riforma dei contratti pubblici in attuazione del Pnrr: i tempi previsti

Tra gli impegni assunti dal Governo italiano per l’attuazione del Pnrr, nel quadro delle c.d. “riforme abilitanti”, figura proprio la revisione dell’attuale Codice degli appalti, una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici.

Il Governo avrà dunque sei mesi di tempo, dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero il 9 luglio 2022, per adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, adeguandola al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, razionalizzando, ordinando e semplificando le norme vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nel corso dell’iter parlamentare, è stata inserita una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che dovranno adeguare la propria legislazione ai principi della delega, secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

La legge delega si prefigge l’obiettivo di realizzare entro giugno 2023, l’entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici ed entro dicembre 2023, il pieno funzionamento del sistema nazionale di public procurement.

Principi e criteri direttivi della legge delega

L’art. 1 della legge delega n. 78/2022 da il via alla riforma dei contratti pubblici e prevede un lungo elenco di principi e criteri direttivi che costituiscono, in buona parte, una replica alla precedente legge delega n. 11/2016, che a suo tempo aveva aperto i tavoli dei lavori del vigente Codice dei contratti.

Nella legge viene ribadito e rafforzato il divieto di gold-plating, quindi si dovrà attuare una stretta aderenza alle direttive europee, mentre si sottolinea l’inderogabilità del sistema delle tutele del lavoro e della sicurezza, presidiate anche a livello costituzionale.

Il Governo dovrà dunque adottare disposizioni di legge nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi come:

  • obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee;
  • revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione Anac, in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;
  • ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali;
  • previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l’aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unisonali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici;
  • semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
  • semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale;
  • previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi;
  • previsione della facoltà, per le stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione a operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Micro e piccole imprese: criteri premiali per favorire per l’aggregazione di impresa

Nell’attuazione della delega il Governo è chiamato esplicitamente a favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, mediante criteri premiali per l’aggregazione di impresa e la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione e previsione del divieto di accorpamento artificioso dei lotti.

Quindi schematicamente la delega prevede il criterio direttivo che impone al governo di scrivere:

  • norme tese a favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, comprensive della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;
  • criteri premiali per l’aggregazione di impresa;
  • obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto da parte della stazione appaltante.

Competenze Anac, stazioni appaltanti, revisione dei prezzi

Come precedentemente detto tra i punti salienti della legge delega c’è il criterio e principio secondo cui è prevista la indefinita revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione, allo scopo di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti.

Previsto un ennesimo movimento legislativo teso alla qualificazione delle stazioni appaltanti e relativo monitoraggio, con il fine della loro riduzione numerica nonché dell’accorpamento e della riorganizzazione delle stesse, mediante l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche; previsto anche il potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti.

La precedente legge del 2016 aveva chiesto massima semplificazione dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea: ovviamente un criterio a cui non si è adempiuto in maniera adeguata, tanto che l’attuale delega del 2022 lo ribadisce fermamente.

Le legge delega appena pubblicata precisa che il legislatore delegato dovrà scrivere il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

Si prevede inoltre l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei Ccnl applicabili.

La legge delega del 2022 predetermina quindi il contenuto delle future disposizioni nel senso di:

Divieto di prestazione gratuita delle attività professionali e tempi certi

La delega 2022 ritorna sul tema della riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti (anche attraverso contratti-tipo) e all’esecuzione degli appalti attraverso, peraltro, la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure.

Si prevede la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell’operatore economico, il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti.

Previsto inoltre il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.

Investimenti in tecnologie verdi e digitali e clausole sociali

Il documento pubblicato in Gazzetta chiede inoltre al Governo di semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali per uno sviluppo sostenibile.

È previsto l’obbligo di inserire specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, anche per i lavoratori in subappalto.

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