La riforma fiscale ha rivisto il trattamento reddituale del rimborso delle spese addebitate analiticamente al committente
Nelle verifiche di fine anno sulla soglia di compensi conseguiti dai professionisti in regime forfettario per non perdere il regime di favore inciderà in maniera favorevole la novità introdotta dalla riforma fiscale con il D.Lgs 192/2024 in materia di rimborsi delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate in fattura al committente.
Vediamo in che modo le novità in parole incideranno in maniera positiva ai fini della verifica dei compensi per rimanere nel forfettario.
Il regime forfettario
In base alla L.190/20214, c.54 e seguenti per operare inregime forfettario 2025occorre rispettare una serie di requisiti nonché non incorrere in alcuna delle cause di esclusione.
Ad esempio:
- Limite dei ricavi/compensi: i ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente non devono superare la soglia di 85.000 euro;
- Assenza di partecipazioni in società di persone o SRL: il contribuente non deve partecipare a società di persone, associazioni professionali o a SRL che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
- regimi speciali IVA: il contribuente non deve applicare regimi IVA agevolati o speciali diversi dal regime forfettario.
- lavoro dipendente: in caso di rapporti di lavoro dipendente o pensione, il reddito derivante non deve superare i limiti previsti dalla normativa.
Regime forfettario. Come cambia la fiscalità dei rimborsi dopo la riforma fiscale
Con il d.Lgs n°192/2024 sono state riviste in maniera significative le regole di determinazione del reddito da lavoro autonomo, ex art.54 del TUIR.
Tra le varie novità di particolare rilievo è quella relativa al
rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente
Inattesa di ulteriori conferme ufficiali, le novità si estendono anche ai professionisti in regime forfettario posto che in diversi casi l’Agenzia delle entrate ha esteso il trattamento fiscale riservato ai professionisti in regime ordinario anche a quelli in regime forfettario o dei minimi.
In tal senso si veda ad esempio la circolare Agenzia delle entrate n°5/e 2021 sugli aiuti Coivid.
Rimborsi spese ai professionisti cosa cambia?
Il nuovo comma 2 dell’art. 54 del TUIR stabilisce che non concorrono a formare il reddito da lavoro autonomo le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico, purché addebitate analiticamente al committente.
Questa regola si applica anche ai soggetti in regime forfettario, con un effetto importante: i rimborsi spese, precedentemente inclusi nei compensi tassabili, non saranno più rilevanti ai fini reddituali nemmeno per i forfettari.
Prima della riforma, un professionista in regime forfettario includeva i rimborsi spese tra i suoi compensi, che poi venivano assoggettati al coefficiente di redditività specifico del codice ATECO, senza possibilità di deduzione analitica.
Con la nuova disposizione, invece: i rimborsi spese analitici non concorrono più a formare il reddito imponibile. Come detto le regole di concorrenza al reddito delle suddette si applicano anche ai contribuenti in regime forfettario.
Per i professionisti in regime «ordinario» le stesse spese addebitate al committente non risultano più deducibili dal reddito da lavoro autonomo.
Tuttavia, nel caso in cui tali spese non siano effettivamente rimborsate dal committente, esse diventano deducibili solo a determinate condizioni:
- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
Un esempio pratico
In base a quanto detto fin qui, con la riforma si supera la distorsione secondo cui i rimborsi spese addebitati contrattualmente erano considerati reddito per i forfettari, ma deducibili per gli ordinari — pur riconoscendo che il coefficiente di redditività presupponeva una forfetizzazione delle spese.
Rimane ferme le condizioni di documentazione: per usufruire dell’esclusione dei rimborsi dal reddito, è necessario che essi siano analiticamente quantificati e addebitati al committente, con documentazione adeguata.
Esempio-Fino al 31 dicembre 2024:
Onorari totali: 7.000 euro (6.000 euro di compenso + 1.000 euro di rimborso spese)
Percentuale di redditività: 78%
Reddito imponibile: 5.460 euro
Dal 1° gennaio 2025 (dopo la riforma):
Onorari totali: 6.000 euro (solo compenso, i rimborsi spese analitici non concorrono più al reddito)
Reddito imponibile: 4.680 euro
Questi esempi mostrano come, con la riforma fiscale, i rimborsi spese addebitati analiticamente al committente non entrino più nel calcolo del reddito imponibile, riducendo l’onere fiscale per i contribuenti in regime forfettario.
Conclusioni
In conclusione, dopo la riforma fiscale 2025, il regime forfettario subisce un cambiamento significativo sulla fiscalità dei rimborsi spese: le somme analiticamente addebitate non concorrono più al reddito imponibile, eliminando un onere che prima gravava sui forfettari, pur senza che ci fosse una deducibilità analitica.
Viene così raggiunto uno degli obiettivi della riforma:
superare la criticità emergente, per i lavoratori autonomi, che consiste nella necessità di considerare compensi anche l’ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest’ultimo rimborsate (relazione illustrativa riforma Irpef).
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