Il vicino ha l’obbligo di tagliare l’albero che infastidisce l’altro? In alcuni casi sì, ecco quando.
Tra vicini di casa i motivi di dissidio sembrano non finire mai, in effetti proprio la poca distanza tra gli spazi può generare e aumentare anche i fastidi più minimi. Uno dei problemi più frequenti nelle zone fuori città è causato dagli alberi, che possono ridurre la visibilità e la luce oppure invadere proprio la proprietà altrui con fronde e radici. Le situazioni sono davvero molte e anche per questo il Codice civile dedica una parte consistente alla regolazione dei rapporti di vicinato, prevedendo norme molto specifiche e trattando espressamente la questione degli alberi. La libertà deve convivere con la tutela dei diritti altrui; addirittura, in alcuni casi, il vicino ha l’obbligo di tagliare l’albero inopportuno. Ecco quando e cosa si può fare per difendersi.
Le distanze per gli alberi secondo la legge
Come anticipato, il Codice civile prevede espressamente i criteri da adottare per piantare gli alberi presso il proprio confine senza invadere la sfera del vicino. L’articolo 892 del Codice civile è infatti dedicato alla distanza per gli alberi e prevede il rispetto dei regolamenti, in mancanza dei quali bisogna affidarsi agli usi locali.
Quando, invece, non è possibile affidarsi nemmeno agli usi locali, bisogna rispettare i seguenti criteri di distanza minima rispetto al confine:
- Tre metri per gli alberi ad alto fusto, come querce e pioppi.
- Due metri per le siepi di robinie.
- Un metro e mezzo per gli alberi in cui il fusto sorge a un’altezza massima di tre metri e si diffonde in rami.
- Un metro per le piante che si recidono periodicamente vicino al ceppo, come le siepi di ontano e castagno.
- Mezzo metro per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto con altezza inferiore di due metri e mezzo.
Al fine di controllare il rispetto di questi parametri, la distanza deve essere calcolata fra la base esterna del tronco e il confine. Bisogna però considerare che queste distanze massime non si applicano se il confine presenta un muro divisorio, in questo caso è sufficiente che gli alberi non lo eccedano in altezza. Oltretutto, è possibile mantenere il diritto a mantenere gli alberi ad altezze inferiore se è intervenuta l’usucapione. Se il vicino, infatti, ha mantenuto gli alberi a distanze inferiori per 20 anni senza ricevere alcun reclamo, ha acquisito una deroga.
Quando il vicino deve tagliare l’albero
Per capire quando si può richiedere al vicino di tagliare un albero bisogna quindi verificare che la distanza sia minore rispetto a quella consentita dalla legge. Dovranno quindi essere controllati i regolamenti locali e gli usi locali (registrati dalle Camere di Commercio provinciali), in mancanza dei quali si può fare affidamento alle misure previste dal Codice civile. Se l’albero è a una distanza inferiore rispetto a quella consentita è possibile chiederne la rimozione, come garantito dall’articolo 894 del Codice civile.
Di conseguenza, il vicino ha l’obbligo di tagliare l’albero che non rispetta le distanze legali, per il quale il vicino può procedere personalmente alla recisione delle radici. Allo stesso tempo, anche un albero più lontano dal confine potrebbe infastidire il vicino, in questo caso soprattutto riguardo alla visibilità. Secondo la sentenza n. 2973 del 27 febbraio 2012 della Corte di Cassazione è possibile chiedere la rimozione degli alberi a distanza legale che limitino la visibilità del panorama, nel caso in cui si è costituita una servitus altius non tollendi. Quest’ultima può costituirsi solo per contratto, e consiste nel diritto a godere del panorama (attraverso il divieto di edificare oltre un certo limite gravante sul vicino). Oltretutto, può essere richiesta la rimozione dell’albero portatore di pollini che incrementano le reazioni allergiche del vicino.
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